TAR Ancona, sez. I, ordinanza presidenziale 2010-10-29, n. 201000003

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, ordinanza presidenziale 2010-10-29, n. 201000003
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 201000003
Data del deposito : 29 ottobre 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00424/2002 REG.RIC.

N. 00003/2010 REG.ORD.

N. 00424/2002 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)


Il Giudice delegato

ai sensi dell'art. 1 l.205\2000 ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 424 del 2002, proposto da:
Don Pelagio Società S.r.l., Bingo Puglia S.r.l., Gestione Giochi Sale S.r.l., rappresentate e difese dagli avv. V B, C C, A M, con domicilio eletto presso l’Avv. A M, in Ancona, corso Garibaldi, 124;

contro

Ministero della Economia e delle Finanze, Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliati per legge presso la sede della stessa, in Ancona, piazza Cavour, 29;

per l'annullamento

1) delle determinazioni contenute nelle raccomandate tutte in data 21 marzo 2002 prot. n. 04/120670, n. 04/121987 e n. 04/121988, con le quali il Direttore Generale dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato ha comunicato l'avvio del procedimento di esclusione delle società ricorrenti dalle graduatorie delle concessioni per la gestione del gioco del Bingo approvate con decreto direttoriale dell'11 luglio 2001 e pubblicate nella G.U. n. 163 del 16 luglio 2001, per mancanza del requisito di cui al punto 13 lettera b) del relativo bando di gara;

2) dei decreti del Direttore Generale dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato tutti in data 17 giugno 2002, prot. n. 04/123911, n. 04/123912 e n. 04/123913, comunicati con note di pari data, con le quali la società Gestione Giochi sale S.r.l., la società Don Pelagio s.r.l. e la società Bingo Puglia S.r.l. sono state escluse dalle graduatorie provinciali per la gestione del gioco del Bingo, in ciascun decreto esattamente indicate, per mancanza del requisito specificato nelle comunicazioni di avvio del procedimento sopra indicate;

e per la condanna

delle Amministrazioni intimate al risarcimento dei danni causati alle società ricorrenti.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l’ordinanza collegiale 2/12/2009, n. 125, con cui è stata disposta consulenza tecnica d’ufficio, è stato designato il c.t.u. ed è stato delegato il dott. T C per le operazioni conseguenti;

Vista l’ordinanza del magistrato delegato 12/1/2010, n. 1, con cui sono stati fissati i termini per l’espletamento della consulenza tecnica;

Vista l’ordinanza del magistrato delegato 20/9/2010, n. 2, con cui è stata concessa al c.t.u. una proroga del termine per l’espletamento dell’incombente istruttorio;

Vista l’istanza datata 28/10/2010, con la quale il c.t.u. ha chiesto un ulteriore differimento del termine per il deposito della relazione conclusiva;


Considerato che:

- a fondamento dell’istanza di proroga del 28/10/2010 vi sono ragioni che appaiono condivisibili, riconducibili soprattutto ad esigenze difensive dei consulenti tecnici di parte (vedasi nota 28/10/2010, allegata all’istanza del c.t.u.), per cui la richiesta del consulente va accolta;

- al fine di consentire la proficua conclusione delle operazioni peritali e tenuto conto del fatto che la data dell’udienza pubblica di trattazione a suo tempo fissata con l’ordinanza n. 125/2009 dovrà essere necessariamente differita (con provvedimento collegiale che verrà adottato in un’apposita camera di consiglio), i termini concessi al c.t.u. ed ai c.t.p. con l’ordinanza 20/9/2010, n. 2 sono tutti prorogati di novanta giorni.


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