TAR Milano, sez. I, sentenza 2023-11-14, n. 202302655
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Testo completo
Pubblicato il 14/11/2023
N. 02655/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01560/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA IALIANA
IN NOME DEL POPOLO IALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1560 del 2023, proposto da
S G, rappresentato e difeso dagli avvocati D G e M C, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Milano, Galleria Passarella n. 1;
contro
Aigis Banca S.p.a. in Liquidazione Coatta Amministrativa, rappresentata e difesa dagli avvocati G Z, C A, M O e M P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del diniego di accesso agli atti e documenti richiesti con istanza del 14 giugno 2023, frapposto con nota del 4 luglio 2023, a firma del Commissario Liquidatore di AIGIS BANCA S.p.A. in liquidazione coatta amministrativa.
Visti il ricorso ed i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Aigis Banca S.p.A. in Liquidazione Coatta Amministrativa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 novembre 2023 il dott. Mauro Gatti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITO
I) Riferisce il ricorrente di essere creditore chirografario, ammesso allo stato passivo di Aigis Banca S.p.a., posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell’art. 80, c. 1, del Testo Unico Bancario (di seguito “TUB”) con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze n. 73 del 22.5.2021, adottato su proposta della Banca d’Italia, che a sua volta, ha nominato il commissario liquidatore della procedura.
Al fine di “verificare la sorte dei propri crediti, e potersi assicurare che la procedura di liquidazione coatta si stia svolgendo correttamente, e la sua posizione creditoria non sia illegittimamente compromessa da atti e/o omissioni altrui”, in data 14.6.23, il ricorrente ha formulato un’istanza di accesso nei confronti della Banca Aigis, finalizzata a prendere visione ed estrarre copia degli atti e documenti ivi indicati, che è stata tuttavia rigettata con nota del 4.7.23, a firma del Commissario Liquidatore, che forma oggetto del presente giudizio.
La stessa richiesta è stata inoltrata anche alla Banca d’Italia in data 1.3.23, che l’ha riscontrato negativamente, così come, con ordinanza del 14.8.23, la Seconda Sezione del Tribunale ordinario di Milano, ha rigettata un’istanza di accesso del 2.3.23, analoga a quella proposta nell’ambito del presente giudizio.
II) In via preliminare, occorre scrutinare l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla Banca resistente, che è in parte fondata.
In linea generale, osserva il Collegio che gli atti afferenti alle procedure di vendita dei beni che appartengono all’impresa, finalizzati alla realizzazione dell’attivo, rimangono infatti negozi di diritto privato (C.S., Sez. VI 13.3.2018 n. 1594, Cass, Sez. Un., 29.5.17, n.13451), diversamente da quelli imputabili al commissario liquidatore, che costituiscono invece esercizio di attività amministrativa in senso sostanziale (T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. III, 4.4.18, n.773). Quest’ultimo, riveste infatti la qualità di funzionario temporaneo, sicché i suoi atti, caratterizzati dall'esercizio di un potere autoritativo o strumentale alla cura di sovraordinati interessi pubblici, sono impugnabili dinanzi al giudice amministrativo (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, 12.4.16, n.