TAR Venezia, sez. I, sentenza 2020-01-13, n. 202000039
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Testo completo
Pubblicato il 13/01/2020
N. 00039/2020 REG.PROV.COLL.
N. 00872/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 872 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-., in persona del legale rappresentante pro tempore , in proprio ed in qualità di capogruppo mandatario del R.T.I. con mandanti -OMISSIS--OMISSIS-. e -OMISSIS- rappresentata e difesa dagli avvocati Nicola Creuso, Stefania Lago e Nicola De Zan, con domicilio fisico eletto presso lo studio degli avvocati medesimi, in Padova, Via San Marco 11/c e domicilio digitale ex lege come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
-OMISSIS-in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Davide Furlan, con domicilio fisico eletto presso lo studio del medesimo in Padova, Galleria Santa Lucia, 1 e con domicilio digitale ex lege come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
-OMISSIS-., in persona del legale rappresentante pro tempore , in proprio e quale mandataria capogruppo della costituenda ATI con la Società -OMISSIS-rappresentata e difesa dagli avvocati Lorenzo Lentini e Dario Ranieri, con domicilio digitale ex lege come da PEC da Registri di Giustizia;
-OMISSIS-in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;
per l'annullamento, previa sospensione,
- - per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del provvedimento, comunicato il -OMISSIS-, con cui -OMISSIS- ha definitivamente aggiudicato a -OMISSIS-la gara a procedura ristretta per la “ Esecuzione di tutti i lavori, le somministrazioni e le prestazioni occorrenti per la sostituzione dell’adduttrice -OMISSIS- – centrale di -OMISSIS-, Comune di -OMISSIS- ”, -OMISSIS-, nonché della relativa comunicazione di aggiudicazione;
- di tutti gli atti e i verbali della relativa gara, nella parte in cui hanno ammesso e non escluso -OMISSIS-., nonché del provvedimento di approvazione dei verbali medesimi;
- di tutti gli atti e provvedimenti della gara medesima, anche della fase di prequalifica, e in particolare modo gli atti con cui è stata indetta la gara e gli atti disciplinanti la gara medesima, in parte qua nei limiti dell’interesse della ricorrente;
- di ogni altro atto o provvedimento, non noto, comunque presupposto, connesso o conseguente, per quanto lesivo della posizione della ricorrente;
nonché per accertare il diritto della ricorrente al conseguimento dell’aggiudicazione e del contratto, con ogni conseguente statuizione per la tutela in forma specifica degli interessi della ricorrente, ivi compresa la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente già stipulato ed il subentro del R.T.I. con mandataria la ricorrente;
- - per quanto riguarda il ricorso per motivi aggiunti depositato da -OMISSIS-. in data -OMISSIS-, per l’annullamento, per i motivi di seguito dedotti, oltre che per quelli già dedotti con il ricorso introduttivo del giudizio:
- del provvedimento, comunicato il -OMISSIS-, con cui -OMISSIS- ha definitivamente aggiudicato a -OMISSIS-. la gara a procedura ristretta per la “ Esecuzione di tutti i lavori, le somministrazioni e le prestazioni occorrenti per la sostituzione dell’adduttrice -OMISSIS- – centrale di -OMISSIS-, Comune di -OMISSIS- ”, -OMISSIS-, nonché della relativa comunicazione di aggiudicazione;
- di tutti gli atti e i verbali della relativa gara, nella parte in cui hanno ammesso e non escluso -OMISSIS-., nonché del provvedimento di approvazione dei verbali medesimi;
- di tutti gli atti e provvedimenti della gara medesima, anche della fase di prequalifica, e in particolare modo gli atti con cui è stata indetta la gara e gli atti disciplinanti la gara medesima, in parte qua nei limiti dell’interesse della ricorrente;
- di ogni altro atto o provvedimento, non noto, comunque presupposto, connesso o conseguente, per quanto lesivo della posizione della ricorrente;
nonché per l’accertamento del diritto della ricorrente al conseguimento dell’aggiudicazione e del contratto, con ogni conseguente statuizione per la tutela in forma specifica degli interessi della ricorrente, ivi compresa la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente già stipulato ed il subentro del R.T.I. con mandataria la ricorrente;
- - per quanto riguarda il ricorso incidentale depositato dalla -OMISSIS-, avverso e per l'annullamento:
– del provvedimento, comunicato il -OMISSIS-, con cui -OMISSIS- ha disposto l’aggiudica in favore della -OMISSIS-. della gara per la “Esecuzione di tutti i lavori, le somministrazioni e le prestazioni occorrenti per la sostituzione dell’adduttrice -OMISSIS- – centrale di -OMISSIS-, Comune di -OMISSIS-”, -OMISSIS-, nella parte in cui hanno attribuito all’ATI -OMISSIS- -OMISSIS- il punteggio in relazione ai criteri di valutazione dell’offerta tecnica denominati “Ai.1.2” e “Ai.2.2”;
di tutti gli atti e i verbali della relativa gara, nonché del provvedimento di approvazione dei verbali medesimi, nella parte in cui hanno attribuito all’ATI -OMISSIS- -OMISSIS- il punteggio in relazione ai criteri di valutazione dell’offerta tecnica denominati “Ai.1.2” e “Ai.2.2”;
- ove e per quanto occorra, di tutti gli atti e provvedimenti di gara, anche della fase di prequalifica;
- di ogni altro atto o provvedimento presupposto, connesso o conseguenziale, nei limiti dell’interesse dell’aggiudicataria ATI -OMISSIS-;
nonché per la declaratoria di nullità ai sensi dell’art. 31 c.p.a. ovvero per l’annullamento
della nota di -OMISSIS-, inviata a mezzo del portale telematico in data -OMISSIS-, di attivazione della procedura di verifica di congruità dell’offerta, nella parte in cui ha disposto la comminatoria di esclusione in caso di produzione dei documenti giustificativi oltre il termine perentorio di 15 giorni;
- - per quanto riguarda il ricorso per motivi aggiunti depositato da -OMISSIS-. il -OMISSIS- per l’annullamento per i motivi di seguito dedotti, oltre che per quelli già dedotti con il ricorso introduttivo del giudizio e con il primo atto di motivi aggiunti:
- della determina -OMISSIS-, con la quale -OMISSIS- ha confermato l’aggiudicazione alla ditta -OMISSIS- in ATI con -OMISSIS- della gara a procedura ristretta per la esecuzione di tutti i lavori, le somministrazioni e le prestazioni occorrenti per la sostituzione dell’adduttrice -OMISSIS- – centrale di -OMISSIS-, Comune di -OMISSIS-, -OMISSIS-;
- di ogni altro atto o provvedimento, non noto, comunque presupposto, connesso o conseguente, per quanto lesivo della posizione della ricorrente;
nonché per l’accertamento del diritto della ricorrente al conseguimento dell’aggiudicazione e del contratto, con ogni conseguente statuizione per la tutela in forma specifica degli interessi della ricorrente, ivi compresa la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente già stipulato ed il subentro del R.T.I. con mandataria la ricorrente;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di -OMISSIS- e di -OMISSIS-.;
Visto il ricorso incidentale proposto da -OMISSIS-.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120, comma 10, cod. proc. amm.;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 dicembre 2019 il dott. Giovanni Giuseppe Antonio Dato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con bando di gara pubblicato sulla G.U.C.E. in data -OMISSIS-, -OMISSIS- ha indetto una procedura di appalto per l’esecuzione di tutti i lavori, le somministrazioni e le prestazioni occorrenti per la sostituzione dell’adduttrice -OMISSIS- – centrale di -OMISSIS-, Comune di -OMISSIS-”, del valore totale stimato di-OMISSIS-, IVA esclusa.
L’affidamento, regolato dal capitolato speciale - parte amministrativa, si svolgeva mediante procedura ristretta previa pubblicazione del bando, con ricorso alla gara telematica.
Il criterio di aggiudicazione prescelto era quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con offerta a prezzi unitari e con l’attribuzione dei seguenti punteggi: massimo 75 punti per l’offerta tecnica e massimo 25 punti per l’offerta economica.
La ricorrente principale -OMISSIS-. rappresenta che, svolta la fase di prequalifica e invitate nove imprese, presentavano offerta due raggruppamenti temporanei, l’uno con mandatario la stessa ricorrente principale, l’altro con mandataria -OMISSIS-..
In data -OMISSIS- veniva comunicato l’esito della gara, che vedeva aggiudicataria -OMISSIS-. con 92,746 punti complessivi e secondo classificato il -OMISSIS- -OMISSIS- con 90,398 punti.
A seguito dell’accesso agli atti, il -OMISSIS-., con ricorso spedito per la notifica in data -OMISSIS-, ha contestato l’esito della gara, deducendo motivi escludenti a carico del RTI -OMISSIS- e motivi volti al travolgimento della gara, con riserva di modificare e integrare le doglianze mediante motivi aggiunti.
1.1. Si sono costituiti in giudizio -OMISSIS- e la -OMISSIS-., contrastando le domande proposte da -OMISSIS-..
Non si è costituita in giudizio -OMISSIS-.
1.2. Alla camera di consiglio del 4 settembre 2019, presenti i difensori delle parti, come da verbale, è stata fissata per la trattazione del merito del ricorso, su proposta del Presidente e con l’adesione delle parti, l'udienza pubblica del 4 dicembre 2019.
Il