TAR Firenze, sez. I, sentenza 2022-07-08, n. 202200895

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Firenze, sez. I, sentenza 2022-07-08, n. 202200895
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
Numero : 202200895
Data del deposito : 8 luglio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 08/07/2022

N. 00895/2022 REG.PROV.COLL.

N. 01644/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1644 del 2021, proposto da
P R, rappresentato e difeso dagli avvocati A P, P R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio A P in Firenze, via Luca Landucci 17;

contro

Università di Pisa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati S B, E O M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero Università e Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Firenze, domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4;

per l'ottemperanza

al giudicato formatosi in ordine alla sentenza n. 428/2021 resa inter partes dal TAR Toscana, Sez. I, in data 24.3.2021, pubblicata il 25.3.2021.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Università di Pisa e di Ministero Università e Ricerca;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 giugno 2022 il dott. Luigi Viola e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Il ricorrente partecipava, relativamente ad un posto di ricercatore universitario per il settore disciplinare M-GGR/02 “Geografia economico politica” presso la Facoltà di Economia, alla procedura concorsuale indetta dal Rettore dell’Università di Pisa, con decreto 10 dicembre 2007, n. 1/1966;
all’esito delle operazioni concorsuali, la procedura si concludeva con il d.R. 13 novembre 2008 n. 16084, che dichiarava vincitrice la dott.ssa Michela L.

Detto decreto era però annullato dalla Sezione (unitamente agli atti presupposti), su ricorso proposto dall’attuale ricorrente, con la sentenza 15 dicembre 2011, n. 1943, successivamente confermata da Cons. Stato, sez. VI, 30 giugno 2017, n. 3202;
a base dell’annullamento era posta la violazione della previsione dell’art. 13, 2° comma del d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, essendo state sostenute le prove scritte su fogli recanti solo una sigla apposta da un componente la Commissione e non il timbro d’ufficio.

Con decreto 26 luglio 2012, n. 0010277, il Rettore dell’Università degli Studi di Pisa disponeva la rinnovazione delle operazioni della Commissione che si concludevano, dopo la ricusazione dei componenti proposta dal ricorrente, con il successivo decreto Rettorale 29 ottobre 2012, n. 0013728, che dichiarava nuovamente vincitrice della procedura la dott.ssa L.

Con sentenza 5 maggio 2014, n. 713, la Sezione respingeva un secondo ricorso proposto dall’attuale ricorrente;
con la sentenza 30 giugno 2017, n. 3206, la VI Sezione del Consiglio di Stato accoglieva però l’appello proposto dal ricorrente, annullando anche gli atti di rinnovazione della procedura concorsuale, sulla base della rilevazione di un rapporto di “lunga e stabile vicinanza professionale (finanche logistica)” tra la vincitrice ed il Presidente della Commissione, costituitosi proprio nel periodo in cui la stessa aveva prestato il servizio di ricercatore sulla base degli atti poi annullati dalla Sezione con la sentenza 15 dicembre 2011, n. 1943 (ovvero con la prima sentenza emessa nella vicenda).

Con decreto 31 luglio 2017 n. 1006, il Rettore dell’Università degli Studi di Pisa prendeva atto della detta sentenza, facendo decadere la dott.ssa L dal ruolo di ricercatore universitario;
con il successivo decreto Rettorale 26 ottobre 2017, n. 1423, veniva stabilito che la procedura sarebbe stata “reiterata a partire dalla nomina di una nuova Commissione a seguito della designazione di un membro da parte del Dipartimento di Civiltà e Forme del sapere e l’individuazione dei componenti eletti risultanti dalle procedure elettorali per le elezioni delle commissioni giudicatrici per il reclutamento dei ricercatori universitari della II tornata 2007”.

Veniva pertanto completata la fase di nomina dei componenti la Commissione che si concludeva (a seguito di una serie di rinunce) con il decreto Rettorale 5 novembre 2018 n. 1934, che nominava la Commissione;
nella riunione preliminare, la Commissione prendeva atto della rinuncia presentata dalla dott.ssa L (che, nel frattempo, aveva conseguito la nomina a professore associato) ed i lavori si concludevano con il decreto Rettorale 8 aprile 2019 n. 641 che approvava gli atti di una procedura che non vedeva alcun vincitore, essendo stato dichiarato inidoneo il ricorrente (unico candidato rimasto in lizza), sulla base di un giudizio finale articolato che evidenziava “evidenti carenze, sia dal punto di vista delle conoscenze delle fondamentali basi teoriche della disciplina, sia per quanto concerne l’uso degli strumenti cartografici, generali e tematici”.

Con sentenza 25 marzo 2021, n. 428, la Sezione annullava però tutti gli atti di rinnovazione delle operazioni concorsuali (impugnati dal ricorrente con il ricorso R.G. 774/2019), “a partire dagli atti di nomina della Commissione incaricata della rinnovazione delle operazioni concorsuali”;
in particolare, la sentenza della Sezione rilevava come la nomina dei componenti la Commissione fosse stata effettuata con le modalità e procedure previste dall’art. 3 del d.P.R. 23 marzo 2000, n. 117, piuttosto che dalla “disciplina sopravvenuta prevista dall’art. 1, 5° comma del d.l. 10 novembre 2008, n. 180 (disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca), poi convertito, con modificazioni, in l. 9 gennaio 2009, n. 1 ed ulteriormente modificato dall’art. 7, 2° comma del d.l. 30 dicembre 2009, n. 194 (conv. in l. 26 febbraio 2010, n. 25)”, destinata a trovare applicazione alla fattispecie, per effetto della specifica disciplina transitoria di cui all’art. 1, 8° comma del d.l. 10 novembre 2008, n. 180 (conv. in l. 9 gennaio 2009, n. 1).

La sentenza della Sezione passava in giudicato (come da attestazione 21 dicembre 2021 del Segretario della Sezione), ma l’Università degli Studi di Pisa si limitava, in riscontro a due solleciti presentati dal difensore del ricorrente, ad assicurare di aver richiesto al M.U.R. “di comunicare i nominativi dei due professori ordinari necessari per la nomina della Commissione” e di non aver ancora avuto riscontro della richiesta (si veda, al proposito, il doc. n. 7 del deposito di parte ricorrente, ma anche la successiva corrispondenza poi depositata in giudizio dalla difesa dell’Università degli Studi di Pisa).

Il ricorrente presentava pertanto il presente ricorso per ottemperanza, chiedendo alla Sezione di ordinare all’Università degli Studi di Pisa ed al Ministero dell’Università e Ricerca di eseguire il giudicato formatosi sulla sentenza 25 marzo 2021, n. 428, rinnovando “le operazioni concorsuali, a partire dalla nomina di una nuova Commissione nominata nel rispetto della previsione di cui all’art. 1, 5° comma, del d.l. 10 novembre 2008, n. 180 (conv. In l. 9 gennaio 2009, n. 1)”;
era altresì richiesta l’adozione di tutte le misure attuative del giudicato, compresa la nomina del Commissario ad acta e la concessione delle cd. penalità di mora ex art. 114, 4° comma lett. e) del c.p.a.

Si costituivano in giudizio l’Università degli Studi di Pisa ed il Ministero dell’Università e Ricerca, rappresentando alcune difficoltà applicative del giudicato (essenzialmente riportabili all’intervenuta dismissione del sistema informatico destinato ad effettuare il sorteggio dei docenti da nominare in Commissione) e proponendo modalità alternative di esecuzione degli obblighi nascenti dalla sentenza.

Con ordinanza 10 marzo 2022, n. 321, la Sezione ordinava incombenti istruttori a carico delle due resistenti, consistenti nel deposito in giudizio:

“a) …(del) provvedimento di designazione del “professore ordinario o …. associato nominato dalla facoltà che ha richiesto il bando” (art. 1, 5° comma del d.l. 10 novembre 2008, n. 180, conv. in l. 9 gennaio 2009, n. 1) adottato dall’Università degli Studi di Pisa;

b) …(del) provvedimento formale di dismissione del sistema informatico di cui al d.m. Istruzione, Università e Ricerca 27 marzo 2009, n. 139 (modalità di svolgimento delle elezioni per la costituzione delle commissioni giudicatrici di valutazione comparativa per il reclutamento dei professori e dei ricercatori universitari) adottato dal Ministero dell’Università e Ricerca;

c) …(delle) liste dei professori ordinari relativi al settore disciplinare M-GGR/02 “Geografia economico politica elaborate ai sensi dell’art. 2 del d.m. 27 marzo 2009, n. 139, con riferimento alle date del 5 novembre 2018 (data di costituzione della Commissione con il decreto Rettorale n. 1934, poi annullato dalla Sezione con la sentenza 25 marzo 2021 n. 428) ed alla data di (eventuale) dismissione formale del sistema di nomina di cui al d.m. 139 del 2009”.

Dopo il deposito, da parte delle resistenti, della documentazione richiesta dalla Sezione, il ricorso era quindi trattenuto in decisione alla camera di consiglio del 29 giugno 2022.

Il ricorso è fondato e deve pertanto essere accolto.

Come già esposto nella parte in fatto della sentenza, parte ricorrente ha documentato (mediante esibizione in giudizio dell’attestazione 21 dicembre 2021 del Segretario della Sezione) il passaggio in giudicato della sentenza oggetto di ottemperanza e non sussistono pertanto certamente ostacoli processuali all’accoglimento dell’azione proposta.

Non possono poi sussistere dubbi in ordine all’obbligo, per le Amministrazioni intimate, di rinnovare il procedimento, sulla base dell’obbligo conformativo (peraltro chiaramente esplicitato, nei suoi termini concreti, nella sentenza 25 marzo 2021, n. 428) nascente dall’annullamento di tutti gli atti della seconda rinnovazione delle operazioni concorsuali.

Nella sentenza oggetto di ottemperanza era, infatti, chiaramente esplicitato come l’annullamento investisse tutti gli “atti impugnati, a partire dagli atti di nomina della Commissione incaricata della rinnovazione delle operazioni concorsuali” e come, pertanto, dall’annullamento conseguisse “l’obbligo dell’Università degli Studi di Pisa di rinnovare le operazioni concorsuali, a partire dalla nomina di una nuova Commissione nominata nel rispetto della previsione di cui all’art. 1, 5° comma del d.l. 10 novembre 2008, n. 180 (conv. in l. 9 gennaio 2009, n. 1)” (T.A.R. Toscana, sez. I, 25 marzo 2021, n. 428).

Risulta pertanto del tutto indubbio come la rinnovazione dell’interezza delle operazioni concorsuali debba partire dalla nomina di una nuova Commissione, da effettuarsi sulla base della previsione di cui all’art. 1, 5° comma del d.l. 10 novembre 2008, n. 180 (conv. in l. 9 gennaio 2009, n. 1), che ha previsto un “regime transitorio” “destinato a fare da “ponte” con il prospettato <<riordino delle procedure di reclutamento dei ricercatori universitari>>
poi operato dalla l. 30 dicembre 2010, n. 240 (che non ha però interessato la figura dei ricercatori a tempo indeterminato, sostanzialmente sostituiti dalla nuova figura dei ricercatori a tempo determinato), e che risulta basato su una commissione composta da <<un professore ordinario o da un professore associato nominato dalla facoltà che ha richiesto il bando e da due professori ordinari sorteggiati in una lista di commissari eletti tra i professori ordinari appartenenti al settore disciplinare oggetto del bando, in numero triplo rispetto al numero dei commissari complessivamente necessari nella sessione>>” (T.A.R. Toscana, sez. I, 25 marzo 2021, n. 428).

Altrettanto indubbio risulta poi il fatto che il sorteggio e la designazione dei due componenti di competenza ministeriale debbano, in linea di principio, avvenire sulla base dello specifico meccanismo previsto dall’art. 2 del d.m. Istruzione, Università e Ricerca 27 marzo 2009, n. 139 (modalità di svolgimento delle elezioni per la costituzione delle commissioni giudicatrici di valutazione comparativa per il reclutamento dei professori e dei ricercatori universitari), emanato sulla base della previsione di cui all’art. 1, 6° comma del d.l. 10 novembre 2008, n. 180 (conv. in l. 9 gennaio 2009, n. 1).

A seguito del notevole periodo di tempo che hanno preso le diverse vicende giurisdizionali che hanno interessato la procedura concorsuale in questione (che, è appena il caso di ricordarlo, è stata indetta nel corso del 2007), il sistema informatico che presiedeva alle operazioni di formazione delle liste di docenti eleggibili ed al sorteggio è stato però dismesso ed il Ministero dell’Università e Ricerca non risulta essere più in grado di assicurare il rispetto delle modalità di sorteggio dei Commissari previste dal già citato d.m. Istruzione, Università e Ricerca 27 marzo 2009, n. 139 (si vedano, da ultimo, le due relazioni depositate in giudizio in data 10 maggio 2022).

Al di là di ogni considerazione in ordine alle modalità di dismissione di detto sistema informatico (che non risulta assicurato da alcun atto formale adottato dall’Amministrazione), risulta pertanto documentato come risulti oggi del tutto impossibile procedere oltre nell’applicazione letterale delle previsioni di cui al d.m. Istruzione, Università e Ricerca 27 marzo 2009, n. 139;
del resto, anche la generica contestazione articolata in proposito dalla difesa del ricorrente non è riuscita ad individuare dei dati obiettivi che possano valere a superare l’ impasse o anche solo giustificare l’ulteriore ricorso al potere istruttorio della Sezione (in una prospettiva che possa ovviamente dare vita ad un qualche risultato utile).

A questo proposito, una pacifica giurisprudenza del Giudice amministrativo ha rilevato l’obbligo, per il Giudice dell’ottemperanza, di tenere conto delle “eventuali sopravvenienze di fatto e/o di diritto.” (Cons. Stato, sez. V, 21 novembre 2018, n. 6582;
sez. IV, 22 marzo 2017, n. 1300;
25 giugno 2013, n. 3457) intervenute nelle more dell’esecuzione del giudicato;
risulta pertanto necessario tenere conto delle modificazioni anche solo dello stato di fatto (precisazione che rende del tutto inutile ogni ulteriore discussione in ordine alla mancanza di un provvedimento finale che legittimi la dismissione del sistema di sorteggio) che impongono al Giudice, in sede di esecuzione del giudicato, l’obbligo “di integrare e, talora, addirittura …. variare le statuizioni della decisione da eseguire” (Cons. Stato, sez. IV, 22 marzo 2017, n. 1300;
25 giugno 2013, n. 3457) in modo da prendere atto delle modificazioni fattuali, nel frattempo, intervenute.

In presenza di una situazione caratterizzata dall’evidente impossibilità fattuale di reperire i dati indispensabili per l’attuazione del meccanismo di cui al d.m. Istruzione, Università e Ricerca 27 marzo 2009, n. 139 (ovvero, almeno dei docenti del settore scientifico-disciplinare in discorso, che, al momento di nomina della Commissione, risultavano eleggibili per la nomina nelle Commissioni di concorso), risulta pertanto di immediata evidenza la necessità di procedere alla nomina dei componenti della Commissione, secondo un sistema che salvaguardi nella maniera più assoluta il principio del sorteggio (ad opera del Ministero e non dell’Università degli Studi di Pisa) dei due professori ordinari destinati a comporre la Commissione previsto dall’art. 1, 5° comma del d.l. 10 novembre 2008, n. 180 (conv. in l. 9 gennaio 2009, n. 1);
il terzo componente di competenza dell’Università degli Studi di Pisa risulta, infatti, essere già stato nominato dalla delib. 24 settembre 2021, n. 321, verb. n. 11 del Consiglio del Dipartimento Civiltà e Forme del Sapere (in realtà, intervenuta in data antecedente alla proposizione del ricorso, anche se precedentemente non esibita in giudizio).

In mancanza di altra lista di eleggibili, il sorteggio dovrà avvenire all’interno dei docenti afferenti al settore scientifico disciplinare M-GGR/02– Geografia economico-politica (quindi, con esclusione dei docenti afferenti al settore scientifico disciplinare M-GGR/01) presenti nella lista depositata in giudizio dal M.U.R. in data 10 maggio 2021 (sostanzialmente riferita ai docenti che abbiano prestato la propria disponibilità all’inclusione nelle Commissioni relative all’Abilitazione scientifica Nazionale), con l’espressa esclusione dei docenti in servizio presso l’Università di Pisa (art. 1, 5° comma del d.l. 10 novembre 2008, n. 180, conv. in l. 9 gennaio 2009, n. 1) o che comunque risultino essere stati presenti in precedenti Commissioni che si siano occupate della procedura (docenti che non sembrano però essere presenti nella lista, da ultimo, depositata in giudizio).

Il ricorso per ottemperanza deve pertanto essere accolto e deve essere dichiarato l’obbligo dell’Università degli Studi di Pisa e del Ministero dell’Università e Ricerca di dare esecuzione al giudicato formatosi sulla sentenza 25 marzo 2021, n. 428, rinnovando le operazioni concorsuali, a partire dalla nomina di una nuova Commissione nominata secondo i principi sopra individuati.

Alle Amministrazioni onerate dell’obbligo di ottemperanza deve essere assegnato il termine di giorni 90 (novanta) dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione della presente decisione, per provvedere alle attività di esecuzione della sentenza.

Al tempo stesso, il Collegio nomina il Prefetto di Pisa (o un suo sostituto) affinché ove l'indicato termine di 90 (novanta) giorni decorra infruttuosamente, provveda, in qualità di Commissario ad acta , a tutti gli adempimenti occorrenti per l'ottemperanza alla presente decisione, compreso il sorteggio diretto per la nomina dei Commissari, nel successivo termine di 90 (novanta) giorni.

Per quello che riguarda la corresponsione delle cd. penalità di mora di cui all’art. 114, 4° comma lett. e) del c.p.a. richiesta da parte ricorrente, la Sezione ritiene di dover equitativamente determinare la somma dovuta a titolo di penalità di mora nella misura di € 10,00 (dieci/00), per giorno di ritardo, ponendola a carico del Ministero dell’Università e Ricerca per la fase procedurale relativa alla designazione dei residui due Commissari di concorso e dell’Università degli Studi di Pisa, per il periodo successivo alla designazione;
il giorno iniziale di decorrenza dell’obbligazione deve essere individuato nella notificazione o comunicazione della presente sentenza, mentre il giorno finale nell’integrale conclusione delle operazioni di rinnovazione degli atti o nel momento dell’insediamento del Commissario ad acta “che determina un definitivo trasferimento del munus , rimanendo precluso all’amministrazione ogni margine di ulteriore intervento” (in questo senso, si veda Cons. Stato, sez. V, 3 maggio 2012, n. 2547).

Le spese di giudizio devono essere poste a carico del solo Ministero dell’Università e Ricerca (che con il proprio comportamento inerte e la dismissione del sistema informatico in mancanza di un qualche atto formale giustificativo ha indubbiamente determinato le difficoltà di esecuzione del giudicato) e liquidate come da dispositivo;
quanto sopra rilevato in ordine al fatto che l’Università degli Studi di Pisa abbia, in realtà, posto in essere da tempo tutto quanto necessario e quanto in suo potere per l’esecuzione del giudicato permette di procedere alla compensazione delle spese di giudizio nei suoi confronti.

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