TAR Genova, sez. I, sentenza 2012-05-22, n. 201200717
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Testo completo
N. 00717/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00858/2005 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 858 del 2005, proposto dalla Basko spa corrente a Genova in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati G G e F M, con domicilio eletto presso di loro a Genova in via Roma 11.1;
contro
Comune di Cogoleto in persona del sindaco in carica, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
dell’atto 4.7.2005, n. 82 del comune di Cogoleto
Visti il ricorso e i relativi allegati;
visto il proprio decreto 6.8.2005, n. 396
vista la propria ordinanza 31.8.2005, n. 404
vista la memoria depositata dalla ricorrente;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 maggio 2012 il dott. P P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Basko spa si ritiene lesa dal provvedimento 4.7.2005, n. 82 del comune di Cogoleto, per cui ha notificato l’atto 4.8.2005, depositato il 5.8.2005, con cui denuncia:
eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione, violazione dell’art. 31 del dpr 6.6.2001, n. 380, con riferimento agli artt. 3 e 22 del dpr stesso, difetto del presupposto.
Violazione e falsa applicazione dell’art. 31 del dpr 6.6.2001, n. 380 sotto distinto profilo
Violazione e falsa applicazione dell’art. 37 del dpr 6.6.2001, n. 380, difetto del presupposto
Violazione e falsa applicazione dell’art. 5 delle nda del PRG, dell’art. 9 del dm 2.4.1968, n. 1444, con riferimento agli artt. 889 e 890 cod. civ. difetto del presupposto.
Il comune di Cogoleto non si è costituito in giudizio.
Con decreto 6.8.2005, n. 396 il giudice delegato ha sospeso l’esecuzione del provvedimento impugnato, e con successiva ordinanza