TAR Genova, sez. I, sentenza 2012-05-22, n. 201200717

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Genova, sez. I, sentenza 2012-05-22, n. 201200717
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Genova
Numero : 201200717
Data del deposito : 22 maggio 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00858/2005 REG.RIC.

N. 00717/2012 REG.PROV.COLL.

N. 00858/2005 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 858 del 2005, proposto dalla Basko spa corrente a Genova in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati G G e F M, con domicilio eletto presso di loro a Genova in via Roma 11.1;



contro

Comune di Cogoleto in persona del sindaco in carica, non costituito in giudizio;



per l'annullamento

dell’atto 4.7.2005, n. 82 del comune di Cogoleto


Visti il ricorso e i relativi allegati;

visto il proprio decreto 6.8.2005, n. 396

vista la propria ordinanza 31.8.2005, n. 404

vista la memoria depositata dalla ricorrente;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 maggio 2012 il dott. P P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

Basko spa si ritiene lesa dal provvedimento 4.7.2005, n. 82 del comune di Cogoleto, per cui ha notificato l’atto 4.8.2005, depositato il 5.8.2005, con cui denuncia:

eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione, violazione dell’art. 31 del dpr 6.6.2001, n. 380, con riferimento agli artt. 3 e 22 del dpr stesso, difetto del presupposto.

Violazione e falsa applicazione dell’art. 31 del dpr 6.6.2001, n. 380 sotto distinto profilo

Violazione e falsa applicazione dell’art. 37 del dpr 6.6.2001, n. 380, difetto del presupposto

Violazione e falsa applicazione dell’art. 5 delle nda del PRG, dell’art. 9 del dm 2.4.1968, n. 1444, con riferimento agli artt. 889 e 890 cod. civ. difetto del presupposto.

Il comune di Cogoleto non si è costituito in giudizio.

Con decreto 6.8.2005, n. 396 il giudice delegato ha sospeso l’esecuzione del provvedimento impugnato, e con successiva ordinanza

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