TAR Genova, sez. I, sentenza 2012-05-22, n. 201200717

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Genova, sez. I, sentenza 2012-05-22, n. 201200717
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Genova
Numero : 201200717
Data del deposito : 22 maggio 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00858/2005 REG.RIC.

N. 00717/2012 REG.PROV.COLL.

N. 00858/2005 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 858 del 2005, proposto dalla Basko spa corrente a Genova in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati G G e F M, con domicilio eletto presso di loro a Genova in via Roma 11.1;

contro

Comune di Cogoleto in persona del sindaco in carica, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

dell’atto 4.7.2005, n. 82 del comune di Cogoleto


Visti il ricorso e i relativi allegati;

visto il proprio decreto 6.8.2005, n. 396

vista la propria ordinanza 31.8.2005, n. 404

vista la memoria depositata dalla ricorrente;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 maggio 2012 il dott. P P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Basko spa si ritiene lesa dal provvedimento 4.7.2005, n. 82 del comune di Cogoleto, per cui ha notificato l’atto 4.8.2005, depositato il 5.8.2005, con cui denuncia:

eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione, violazione dell’art. 31 del dpr 6.6.2001, n. 380, con riferimento agli artt. 3 e 22 del dpr stesso, difetto del presupposto.

Violazione e falsa applicazione dell’art. 31 del dpr 6.6.2001, n. 380 sotto distinto profilo

Violazione e falsa applicazione dell’art. 37 del dpr 6.6.2001, n. 380, difetto del presupposto

Violazione e falsa applicazione dell’art. 5 delle nda del PRG, dell’art. 9 del dm 2.4.1968, n. 1444, con riferimento agli artt. 889 e 890 cod. civ. difetto del presupposto.

Il comune di Cogoleto non si è costituito in giudizio.

Con decreto 6.8.2005, n. 396 il giudice delegato ha sospeso l’esecuzione del provvedimento impugnato, e con successiva ordinanza 31.8.2005, n. 404 il tribunale ha accolto la domanda cautelare proposta.

L’interessata ha depositato una memoria e dei documenti.


E’ impugnato un atto con cui l’amministrazione comunale di Cogoleto ha imposto all’interessata di rimuovere i condizionatori esterni che erano stati installati sul lastrico dei locali condotti in locazione per finalità commerciali in via Mazzini 38.


Con il primo motivo viene denunciata innanzitutto l’omessa indicazione della norma in forza della quale è stato spiegato il potere in questione: la censura è fondata in quanto il provvedimento non ha dato conto, così come avrebbe dovuto, di quale sia la fonte da cui ha ritratto la funzione esercitata.

Oltre a ciò l’interessata osserva che l’indicazione rinvenibile nell’atto circa l’assenza del titolo che caratterizza l’attività posta in essere potrebbe indurre a ritenere che l’installazione di condizionatori su un fabbricato di proprietà o regolarmente condotto in locazione necessiti di un apposito assenso comunale.

Anche in tal senso la tesi della ricorrente è fondata e va accolta, posto che la p.a. non chiarito con precisione quale sia la qualificazione da attribuire alla condotta contestata, e per conseguenza quali siano i risvolti sanzionatori della stessa;
in difetto di ciò il collegio deve conformarsi alla tesi esposta nell’atto di impugnazione, secondo cui di per sé l’apposizione sul lastrico di un fabbricato di un condizionatore non necessita di titolo alcuno.

Le problematiche che traspaiono dalla premessa del provvedimento impugnato riguardano le possibili immissioni rumorose, e la contrarietà dei macchinari ai piani comunali relativi al contenimento dell’inquinamento acustico.

In ordine al primo profilo si osserva che la competenza a conoscere va individuata in capo al giudice ordinario, applicandosi l’art. 844 cod. civ., mentre per la seconda questione non risulta da alcun documento che l’amministrazione civica abbia dato corso agli atti previsti dalla legge 447 del 1995.

In conclusione il motivo è fondato e va accolto.


Con la seconda doglianza si denuncia l’illegittimità del provvedimento, in quanto esso pone a fondamento dell’abuso contestato l’installazione del macchinario in questione, mentre si tratterebbe soltanto della sua sostituzione con differente posizionamento.

A conforto della tesi così esposta la ricorrente allega la planimetria di cui alla produzione sub 5) che l’amministrazione non ha contestato, non essendosi costituita in giudizio.

In conseguenza di tale situazione processuale il collegio deve considerare non contestata la circostanza di fatto addotta, sì che sotto questo profilo il motivo può essere condiviso.


Ulteriormente, con il quarto motivo, l’interessata denuncia la violazione delle norme del dm 2.4.1968, n. 1444, che il provvedimento in questione pone a fondamento del potere spiegato;
l’atto osserva infatti che l’installazione non rispetta le distanze regolamentari di metri cinque dal confine di proprietà, e quella di dieci metri dai fabbricati limitrofi.

Anche a questo riguardo va condivisa la tesi contenuta nell’atto di impugnazione, nella parte in cui si sottolinea l’erronea prospettiva in cui si è posta la p.a., che ha considerato gli apparati tecnici di che si tratta alla stregua di costruzioni.

Le non contestate immagini fotografiche prodotte in atti comprovano che non si tratta di manufatti integranti i requisiti necessari per essere qualificati a tale stregua, versandosi in un caso in cui si può piuttosto parlare di pertinenze civilistiche, che non possono essere assoggettate alla disciplina vigente per i fabbricati.


In conclusione vanno accolti i motivi esaminati, assorbito il terzo, derivando da ciò la favorevole considerazione dell’impugnazione, con il conseguente annullamento del provvedimento impugnato.

Le spese seguono la soccombenza e sono equamente liquidate nel dispositivo, tenendo conto del valore della lite e della scarsa incidenza spiegata dal provvedimento illegittimo, subito sospeso nella sua esecuzione dagli atti ricordati in precedenza.

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