TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 2022-03-02, n. 202201416
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Testo completo
Pubblicato il 02/03/2022
N. 01416/2022 REG.PROV.COLL.
N. 03490/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Ottava)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3490 del 2016, proposto da
Francesco D' Ambra, Salvatore D'Ambra, rappresentati e difesi dagli avvocati E R, A R, A R, con domicilio digitale come da pec da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso lo studio Carlo Maria Iaccarino in Napoli, via S. Pasquale a Chiaia n. 55;
contro
Comune di Sant'Arpino, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato A M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
dell'ordinanza del Comune di Sant’Arpino n. 35 del 18/5/2016 con la quale vengono disposti lo sgombero del piano terra dell'immobile, ex porticato, sito alla via I Maggio n. 12, l'acquisizione gratuita di diritto al patrimonio comunale dell’immobile, dell'area di sedime e di quella circostante;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Sant'Arpino;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 23 febbraio 2022 la dott.ssa Viviana Lenzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 - Con il presente ricorso, ritualmente notificato e depositato, D’ambra Francesco e D’Ambra Salvatore hanno impugnato l’ordinanza n. 35 del 18/5/2016 con la quale, dato atto dell’inottemperanza all’ordinanza di demolizione n. 2/2010, il Comune ha ordinato lo sgombero del piano terra (ex porticato) abusivo dell’immobile sito alla via I Maggio n. 12, dichiarato l’acquisizione al patrimonio comunale dell’immobile, dell’area di sedime e di quella circostante e disposto la trascrizione del provvedimento nei pubblici registri, con immissione in possesso.
1.1 - Il gravame è affidato ai motivi di seguito sintetizzati:
- l’inottemperanza all’ordine di demolizione dovrebbe recare come conseguenza la sola demolizione in danno, dal momento che il piano di calpestio e la copertura del porticato sono legittimi;
- l’atto difetta della precisa indicazione dell’area complessiva oggetto di acquisizione;
- il Comune ha omesso di notificare la comunicazione di avvio del procedimento;
- l’ordine di sgombero rientra nella competenza del dirigente preposto al settore patrimonio e non al settore urbanistica ed edilizia.
2 - Il Comune di Sant’Arpino ha versato in atti costituzione di mero stile.
3 - Alla pubblica udienza del 23/2/2022 il ricorso è transitato in decisione.
4 – Va respinto il primo motivo di ricorso: già l’ordinanza di demolizione n. 2/2010 (della cui inottemperanza trattasi e di cui non consta l’avvenuta impugnazione), qualificava l’abuso contestato (chiusura di un porticato dell’edificio, ricavando un volume di circa mq 150 ed un altro di circa mq 60 con wc) in termini di opera sine titulo , sanzionabile ai sensi dell’art. 31 d.P.R. n. 380/01. La fattispecie non risulta sussumibile, evidentemente, in nessuna di quelle disciplinate dagli artt. 33 (“ristrutturazione edilizia in assenza di permesso di costruire o in totale difformità”) e 34 (interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire”) del d.P.R. n. 380/01, che (sole) prevedono l’esecuzione in danno per l’ipotesi che l’ordine di ripristino rimanga ineseguito.
4.1 – Va, altresì, respinta la censura di incompetenza.
Per quanto qui di interesse, l’art. 31 citato stabilisce che: <<