TAR Cagliari, sez. I, sentenza 2024-10-31, n. 202400756

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Cagliari, sez. I, sentenza 2024-10-31, n. 202400756
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Cagliari
Numero : 202400756
Data del deposito : 31 ottobre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 31/10/2024

N. 00756/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00075/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 75 del 2021, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Morittu, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

il Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante “pro tempore”, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Cagliari, domiciliataria “ex lege” in via Dante, 23;



per l'annullamento

del decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza in data 29.9.2020 n. 333-D6030, notificato in data 28.10.2020, con il quale è stata inflitta al ricorrente la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio per la durata di un mese, e contro tutti gli atti presupposti, collegati, inerenti o comunque connessi, ivi compreso il verbale del Consiglio Provinciale di Disciplina della Questura di Cagliari in data 28.8.2020, notificato unitamente al predetto decreto del Capo della Polizia, con il quale venne proposta, a maggioranza dei suoi componenti, l’applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio per la durata di un mese.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 settembre 2024 il dott. Oscar Marongiu e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. Il ricorrente, -OMISSIS- della Polizia di Stato, ha impugnato il decreto del 29 settembre 2020, meglio indicato in epigrafe, con cui il Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza ha inflitto a suo carico la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio per la durata di un mese, unitamente al presupposto verbale del Consiglio Provinciale di Disciplina della Questura di Cagliari del 28 agosto 2020.

La sanzione è motivata con richiamo espresso alla proposta del Consiglio Provinciale di Disciplina, nella quale si evidenzia che il ricorrente in data 9 maggio 2015 attestava falsamente, in una relazione di servizio consegnata ai suoi superiori, di essersi infortunato cadendo all’interno dei bagni degli alloggi della caserma.

1.1. Il ricorrente espone in fatto:

- di essere stato coinvolto in un procedimento penale per falso ideologico, da cui è scaturita una condanna con sentenza definitiva, comunicata alla Questura di Cagliari il 10 ottobre 2019, in ragione della quale il Questore ha deciso di promuovere il procedimento disciplinare nei suoi confronti, nominando un Funzionario Istruttore ex art. 19 del d.P.R. n. 737/1981;

- di avere ricevuto in data 23 gennaio 2020 la lettera di contestazione degli addebiti, fondata sulla condanna in questione, siccome idonea a far emergere una condotta contraria ai doveri assunti con il giuramento e, in particolare, all’osservanza delle leggi dello Stato e all’adempimento dei doveri del proprio ufficio nell’interesse dell’Amministrazione per il pubblico bene (art. 11, comma 2, del d.P.R. n. 3/1957 e art. 68 della l. n. 121/1981, nonché artt. 13 e 14 del d.P.R. n. 782/1985), condotta ritenuta dal Funzionario Istruttore meritevole di destituzione quale «infrazione disciplinare prevista dall’art. 7, comma 2, n. 2) del d.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737»;

- di avere presentato le proprie giustificazioni ex art. 14 del d.P.R. n. 737/1981, rappresentando che le circostanze di fatto avrebbero in realtà suggerito l’applicazione di una sanzione disciplinare più mite rispetto a quella prospettata dal Funzionario Istruttore, per non avere il ricorrente tratto alcun vantaggio dalla condotta penalmente sanzionata e per non avere il medesimo mai subito altre contestazioni disciplinari, avendo anzi sempre mostrato attaccamento, professionalità e impegno nella attività di servizio;

- che il Funzionario Istruttore ha rigettato le giustificazioni in quanto “inficiate” da sentenze passate in giudicato, che non consentono di entrare nel merito dei fatti storici;

- di avere evidenziato, nella memoria difensiva depositata dinanzi al Consiglio Provinciale di Disciplina, convocato ex art. 20 del d.P.R. n. 737/1981: che all’epoca dei fatti era molto giovane e inesperto; che, ciononostante, aveva sempre ricoperto incarichi importanti in svariati uffici della Polizia di Stato, ottenendo sempre feedback positivi sulle proprie capacità professionali e qualità umane; da ciò la richiesta dell’applicazione di una pena pecuniaria, in quanto quella proposta dal Funzionario Istruttore appariva sproporzionata e irragionevole;

- che il Consiglio Provinciale di disciplina, riunitosi il 28 agosto 2020, ha proposto l’applicazione della sanzione disciplinare della sospensione per un mese e il Capo della Polizia ha aderito a tale proposta con il decreto impugnato, ritenendo la sanzione prevista dall’art. 6, terzo comma, n. 1 in relazione all’art. 4, secondo comma, n. 18 del d.P.R. n. 737/1981 (sospensione) “adeguatamente correlata alla fattispecie tipizzata dall’ordinamento, graduata in relazione ai precedenti disciplinari e di servizio e proporzionata alla gravità del comportamento perpetrato dal dipendente”.

1.2. Il ricorrente ha quindi proposto l’odierno ricorso, affidandolo ai seguenti motivi:

“1) Nullità del decreto impugnato e conseguente illegittimità della sanzione inflitta per violazione dell’art. 5 comma 4 L. 27 marzo 2001, n. 97 e dell’art. 9 comma 2 della Legge 7 febbraio 1990, n. 19. Violazione del termine perentorio per la conclusione del procedimento disciplinare”, in quanto il termine perentorio per la conclusione del procedimento disciplinare (180 + 90 giorni) di cui all’art. 5 della l. n. 97/2001, decorrente dalla comunicazione della sentenza, sarebbe spirato (anche tenuto conto della sospensione straordinaria disposta per l’emergenza COVID) il 28 settembre 2020, sicché il provvedimento disciplinare, emesso il 29 settembre 2020, sarebbe tardivo;

“2) Violazione dell’art. 3 Legge 7 agosto 1990, n. 241, anche in relazione all’art. 13 D.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737 e agli artt. da 2 a 6 del medesimo DPR”, in quanto la motivazione della sanzione si risolverebbe in frasi stereotipate e clausole di stile (secondo cui la sospensione sarebbe “graduata” in relazione ad inesistenti “precedenti disciplinari e di servizio e proporzionata alla gravità del comportamento perpetrato dal dipendente”), non confacenti alle peculiarità del caso concreto e inidonee a giustificare la decisione adottata dall’Amministrazione, decisione che non chiarisce il motivo per cui solo la sanzione inflitta (e non, invece, una sanzione più tenue) possa soddisfare le ragioni sottese al provvedimento disciplinare;

3) “Nullità degli atti impugnati per violazione dell’art. 20 D.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737 e falsa applicazione dell’art. 31 D.P.R. cit. e dell’art. 112 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3”, in quanto la sanzione della sospensione è stata determinata dal voto decisivo del Presidente del Consiglio Provinciale di Disciplina, in violazione (in tesi) dell’art. 20, ultimo comma, lett. b), del d.P.R. n. 737/1981, che non attribuisce allo stesso un generale potere di voto, al di fuori di ipotesi eccezionali che non ricorrerebbero nel caso di specie.

1.3. L’Amministrazione intimata si è dapprima costituita con atto formale e successivamente, in adempimento dell’ordinanza presidenziale istruttoria n. 77/2024, ha depositato una relazione sui fatti di causa, corredata da documenti, insistendo per il rigetto del ricorso.

1.4. All’udienza pubblica del 25 settembre 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.

2. Il ricorso è infondato.

Al riguardo il Collegio osserva quanto segue.

2.1. Quanto al primo motivo, con cui si lamenta la violazione dei termini di conclusione del procedimento disciplinare, giova premettere che la normativa disciplinante i termini per l’instaurazione e la

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