TAR Salerno, sez. II, sentenza 2021-05-18, n. 202101246

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Salerno, sez. II, sentenza 2021-05-18, n. 202101246
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Salerno
Numero : 202101246
Data del deposito : 18 maggio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 18/05/2021

N. 01246/2021 REG.PROV.COLL.

N. 01702/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1702 del 2020, proposto da
Wind Tre Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato G S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Comune di Ospedaletto d'Alpinolo, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato D P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



per l'annullamento

della determinazione n. 224 del 07.10.2020: annullamento/revoca in autotutela del permesso di costruire n. 3 del 21.04.2020 e dell’autorizzazione paesaggistica n. 10/2020 del 03.03.2020, aventi per oggetto la realizzazione di una stazione radio base.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Ospedaletto d'Alpinolo;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 84 del d.l. n. 18/2020, 4 del d.l. n. 28/2020, 25 del d.l. n. 137/2020 e 1 del d.l. n. 183/2020;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 aprile 2021 il dott. Olindo Di Popolo e uditi per le parti i difensori tramite collegamento telematico da remoto, come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1. Col ricorso in epigrafe, la Wind Tre s.p.a. (in appresso, W.T.) impugnava, chiedendone l’annullamento: - la determinazione n. 224 del 7 ottobre 2020, con la quale il Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Ospedaletto d’Alpinolo aveva annullato d’ufficio e revocato il permesso di costruire (PdC) n. 3 del 21 aprile 2020 e l’autorizzazione paesaggistica n. 10 del 3 marzo 2020; - la nota del Sindaco di Ospedaletto d’Alpinolo prot. n. 4573 del 6 ottobre 2020, recante la richiesta di parere in merito al ritiro in autotutela del PdC n. 3/2020 e dell’autorizzazione paesaggistica n. 10/2020; -- il verbale della Commissione edilizia e della Commissione edilizia integrata del Comune di Ospedaletto d’Alpinolo n. 8 del 6 ottobre 2020.

2. Gli annullati PdC n. 3/2020 (rilasciato in accoglimento dell’apposita istanza del 25 luglio 2019, prot. n. 3505, dalla W.T.) ed autorizzazione paesaggistica n. 10/2020 avevano per oggetto l’installazione di una stazione radio base (del tipo Raw Land) a servizio della rete di telefonia mobile da essa gestita, sul lotto PIP AV102, in proprietà di Carbone Gerardo, ubicato, in Ospedaletto d’Alpinolo, contrada Tuoro, località Cesine, e censito in catasto al foglio 4, particella 1305.

Il riesame in autotutela degli emessi titoli edilizio e paesaggistico era stato disposto alla luce delle risultanze della relazione del 7 settembre 2020, prot. n. 3973.

In tale relazione, il tecnico all’uopo incaricato dal Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Ospedaletto d’Alpinolo con determinazione n. 197 del 24 agosto 2020 aveva rilevato che: «i fabbricati indicati con le lettere dalla A alla P nelle planimetrie allegate, non risultano rappresentati nella planimetria della SIGEA s.r.l. [in appresso, S., ditta affidataria della progettazione], Tav. 2, codice sito AV102, del luglio 2019 … e che tranne i fabbricati indicati alle lettere O (Municipio), G e H tutti gli altri rientrano, totalmente o in parte, nel raggio di m 300,00 dall'asse della piastra di ancoraggio del palo dell'antenna … risulta, inoltre, che il basamento di ancoraggio realizzato per l'installazione dell'antenna è ubicato in posizione differente rispetto a quanto riportato sulla planimetria della S. sopra citata».

Di qui, dunque, previo verbale della Commissione edilizia e della Commissione edilizia integrata del Comune di Ospedaletto d’Alpinolo n. 8 del 6 ottobre 2020, l’annullamento d’ufficio del PdC n. 3/2020 e dell’autorizzazione paesaggistica n. 10/2020, sulla scorta della seguente motivazione: - «il plesso scolastico rientra nel raggio d'azione dei 300 m»; - «taluni fabbricati a ridosso dell'impianto non sono stati rappresentati nella planimetria redatti dalla S., Tav. 2, codice sito AV102, del luglio 2019 …»; - «l'ubicazione del basamento è stato realizzato in difformità dallo stato dei luoghi progettuali e dal permesso di costruire»; - «l'operato dell'amministrazione è stato fuorviato dalla erronea rappresentazione degli interventi riportati nella documentazione allegata alla richiesta di … rilascio del permesso di costruire per l'installazione del predetto impianto tecnologico»; - «ci sono concrete ragioni di interesse pubblico e privato ai sensi della legge n. 36/2001».

3. Nell’avversare l’adottata determinazione n. 224 del 7 ottobre 2020, la W.T. lamentava, in estrema sintesi, che l’amministrazione comunale intimata: a) in violazione dell’art. 10 della l. n. 241/1990, non avrebbe adeguatamente considerato le controdeduzioni rassegnate dall’interessata in relazione alla comunicazione di avvio del procedimento in autotutela di cui alla nota del 23 settembre 2020, prot. n. 4347; b) avrebbe disposto la rimozione del PdC n. 3/2020 e dell’autorizzazione paesaggistica n. 10/2020, in difetto di valutazione e motivazione in merito all’interesse pubblico prevalente alla rimozione di questi ultimi rispetto all’interesse antagonistico del soggetto privato alla loro conservazione, oltre che in violazione del canone di proporzionalità, avendo debordato nella sfera di competenze in materia di verifiche radioprotezionistiche, riservate all’Agenzia Regionale Protezione Ambientale Campania – ARPAC, concernenti non già la realizzazione ex se dell’infrastruttura progettata, bensì le emissioni elettromagnetiche conseguenti alla sua attivazione e, quindi, non impingenti sui prerequisiti di rilascio dei predetti titoli abilitativi edilizio e paesaggistico; c) avrebbe erroneamente ricollegato portata infirmante il PdC n. 3/2020 e l’autorizzazione paesaggistica n. 10/2020 all’installazione del basamento dell’antenna in difformità dal progetto assentito, la quale avrebbe potuto, al più, formare oggetto di misura sanzionatoria; d) avrebbe ritirato l’autorizzazione paesaggistica n. 10/2020 senza previamente interpellare la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Salerno e Avellino (in appresso, Soprintendenza di Salerno e Avellino) e senza esplicitare le ragioni ambientali giustificative della determinazione assunta; e) avrebbe esercitato un potere di revoca non esperibile in riferimento ad un titolo edilizio rilasciato; f) avrebbe agito sulla scorta della direttiva sindacale del 12 agosto 2020, prot. n. 3564, impartita – ai fini del richiesto riesame della documentazione progettuale a corredo dell’istanza del 25 luglio 2019, prot. n. 3505 – in assenza dei dichiarati presupposti ex art. 50 del d.lgs. n. 267/2000; g) avrebbe erroneamente considerato infedele la pretermissione – in sede di istanza del 25 luglio 2019, prot. n. 3505 – dei fabbricati potenzialmente esposti alle onde elettromagnetiche entro il raggio di m 300 dall'asse della piastra di ancoraggio del palo dell'antenna né avrebbe tenuto conto del mancato superamento del valore soglia di 6V/m ex d.p.c.m. 8 luglio 2003 rispetto a quelli ricompresi in area critica; h) non avrebbe adeguatamente circostanziato la rilevata difformità di collocazione del basamento dell’antenna; i) la nota del Sindaco di Ospedaletto d’Alpinolo prot. n. 4573 del 6 ottobre 2020, recante la richiesta di parere in merito al ritiro in autotutela del PdC n. 3/2020 e dell’autorizzazione paesaggistica n. 10 del 3 marzo 2020, sarebbe stata emanata da organo a tanto incompetente.

4. Costituitosi l’intimato Comune di Ospedaletto d’Alpinolo, eccepiva l’infondatezza del gravame esperito ex adverso.

5. In esito alla camera di consiglio del 13 gennaio 2021, in cui il ricorso veniva chiamato per la trattazione dell’incidente cautelare, la Sezione, con ord. n. 12/2021, oltre a

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