TAR Palermo, sez. III, ordinanza collegiale 2012-08-10, n. 201201799

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. III, ordinanza collegiale 2012-08-10, n. 201201799
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 201201799
Data del deposito : 10 agosto 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01380/2011 REG.RIC.

N. 01799/2012 REG.PROV.COLL.

N. 01380/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

ai sensi dell’ art. 114, comma 6, cod. proc. amm.


sul ricorso con il numero di registro generale 1380 del 2011, proposto da “IMPRESAL S.R.L.”, in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale capogruppo mandataria del raggruppamento temporaneo d’imprese costituito con la FACEP s.r.l., SOGEME s.p.a., ALLETTO COSTRUZIONI s.r.l. e

CEI

Soc. Coop. a. r.l., rappresentata e difesa dagli Avvocati G R e L R, con domicilio eletto presso il loro studio in Palermo, via Oberdan n. 5;


contro

- il Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale della Provincia di Agrigento, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;

per l’esecuzione

della sentenza n. 1068/2010 del Tribunale di Agrigento, sez. civile, depositata il giorno 11 settembre 2010, passata in giudicato;


VISTA la sentenza di questa Sezione, n. 32/2012 del 12 gennaio 2012;

VISTE la nota prot. n. 37428 del 28 maggio 2012, pervenuta il 31 maggio 2012 e la successiva n. 45579 del 20 giugno 2012, pervenuta il 22 giugno 2012, di richiesta di proroga del termine per l’intervento sostitutivo, presentate dal Commissario ad acta incaricato, il Direttore Generale del Dipartimento regionale delle attività produttive dell’Assessorato regionale delle Attività Produttive;

RELATORE il Referendario A P;

UDITO, nella camera di consiglio del giorno 26 giugno 2012, l'Avv. L. Cucchiara, giusta delega dell'Avv. G. Rubino, per l’impresa ricorrente;


PREMESSO che con sentenza n. 32/2012 del 12 gennaio 2012 di questa Sezione, in accoglimento del ricorso in epigrafe, è stato dichiarato l’obbligo del Consorzio A.S.I. per la provincia di Agrigento di dare esecuzione alla sentenza n. 1060/2010 del Tribunale civile di Agrigento, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione, a cura di parte, se anteriore, della sentenza medesima ed è stato nominato Commissario ad acta il Direttore Generale del Dipartimento regionale delle attività produttive dell’Assessorato regionale delle Attività Produttive, affinchè, in caso d’inottemperanza alla scadenza del termine ivi fissato, su istanza dell’impresa interessata, e constatato il persistente inadempimento del Consorzio obbligato, questi provvedesse in via sostitutiva a tutti gli adempimenti necessari a dare esecuzione alla sentenza predetta, nel successivo termine di sessanta giorni;

CONSIDERATO che con le note prot. n. 37428 del 28 maggio 2012, pervenuta il 31 maggio 2012 e n. 45579 del 20 giugno 2012, pervenuta il 22 giugno 2012, il Commissario ad acta così nominato, chiede una proroga di sessanta giorni del termine già concesso per il completamento dell’intervento sostitutivo e che gli sia concessa la facoltà di delegare altro Dirigente o funzionario del Dipartimento per i relativi adempimenti, stante la rilevata grave situazione finanziaria in cui verterebbe l’ente debitore e l’avvio delle trattative per la conclusione di un contratto di cessione di crediti al fine di soddisfare le pretese creditorie della società Impresal;

RITENUTO che l’opposizione a tale richiesta da parte dell’impresa ricorrente non possa trovare condivisione, dato che, in concreto, alla proposta di addivenire all’estinzione del debito mediante una cessione di crediti, nessun dissenso è stato manifestato e che, comunque, allo stato, la sostituzione del Commissario ad acta sarebbe causa di un ulteriore postergazione del tempo dell’adempimento;

RITENUTO, pertanto, di concedere al Commissario ad acta per l’espletamento dell’incarico conferito con la sentenza in epigrafe un periodo di proroga di sessanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione a cura dell’impresa interessata, se anteriore, della presente ordinanza, con facoltà di delega ad altro Dirigente o funzionario del medesimo Dipartimento.

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