TAR Roma, sez. 5T, sentenza 2023-10-27, n. 202315981
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Testo completo
Pubblicato il 27/10/2023
N. 15981/2023 REG.PROV.COLL.
N. 09702/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9702 del 2017, proposto da Ar.Fer. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato T P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Anzio, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato N L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per l’annullamento,
previa adozione di idonea misura cautelare,
- della Determinazione n. 51 del 28/07/2017 (notificata il 1/8/2017 – doc. 1) emessa dal Dirigente dell’area Economica-Finanziaria del Comune di Anzio con la quale è stata dichiarata decaduta con effetto immediato la concessione demaniale marittima n. 4 del 26/03/2014, prorogata ope legis fino al 31/12/2020, intestata alla AR.FER. S.r.l. per il mantenimento di uno stabilimento balneare denominato “LA SCIALUPPA 1” con annesso Ristorante e Bar, in uno alle presupposte note del Comune di Anzio prot. 10575 del 9/3/2016 e di avvio del procedimento di revoca prot. n. 36139 dell’8/8/2016 (doc.2);
- della Determinazione n. 58 dell’11/8/2017 (doc.3) emessa dal Dirigente dell’area Economica-Finanziaria del Comune di Anzio, nella parte in cui conferma le ragioni di decadenza della concessione demaniale marittima n. 4 del 26/03/2014 indicate nella precedente Determinazione n. 51/2017;
- per quanto occorrer possa, del silenzio eventualmente formatosi sull’istanza di revoca della Determinazione n. 51/2017 presentata dalla ricorrente in data 3/8/2017, ovvero di ogni sconosciuto provvedimento e/o atto del Comune di Anzio che ha negato l’attivazione del richiesto strumento di autotutela;
- per quanto occorrer possa, e nei limiti dell’interesse dedotto nel presente ricorso, della nota Ufficio Circondariale Marittimo di Anzio prot. n. 1360 del 24/2/2016 (doc.4), dell’ordinanza Comune di Anzio n. 21AE/2016 (prot. n. 9444 del 1/3/2016 – doc.5), nonché della nota Comune di Anzio prot. n. 43906 del 29/9/2016 (doc.6);
- di ogni altro atto e provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale allo stato non cognito e che incida sfavorevolmente nella sfera giuridico-patrimoniale della ricorrente, ivi compresi i non conosciuti provvedimenti e/o atti del Comune di Anzio con i quali è stata negata un’ulteriore proroga dei termini per l’ottemperanza all’ordine di demolizione del 1/3/2016 (ivi compresa la nota Comune di Anzio prot. n. 23690 del 17/5/2017 richiamata nella parte motiva della Determinazione Comune di Anzio n. 51/2017).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Anzio e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 ottobre 2023 il dott. R C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato in data 27 settembre 2017 e depositato in data 11 ottobre 2017, la società ricorrente ha impugnato il provvedimento di decadenza (Determinazione n. 51 del 28/07/2017) della concessione demaniale marittima n. 4/2014 relativa ad uno stabilimento balneare con annesso Ristorante e Bar nel Comune di Anzio, chiedendone l’annullamento.
Tale provvedimento di decadenza si fonda sulla incompleta esecuzione dell’ordinanza di demolizione n. 21AE/2016 del 01/03/2016 emessa dal Comune in ordine ad alcune strutture abusive, nonché sul mancato pagamento di canoni concessori relativamente agli anni 2015/2016.
Con riferimento al primo motivo di decadenza, relativo al mancato ripristino di una terrazza precedentemente chiusa a veranda (c.d. Terrazza panoramica), la parte ricorrente ha allegato di aver già parzialmente ottemperato l’ordine di demolizione attraverso la tempestiva rimozione del più rilevante degli abusi contestati (consistente in una “piattaforma di cemento armato ai piedi della falesia”); che in relazione alla Terrazza panoramica, per la quale la ricorrente aveva ottenuto nel 2014 specifica autorizzazione comunale alla sua temporanea chiusura in ragione di un evento incendiario che nel dicembre 2013 aveva reso pressoché inutilizzabile l’intera struttura ricettiva, la ricorrente ha fin da subito dichiarato di volersi conformare all’ordine impartito, purché le venisse concessa una proroga dei termini che consentisse l’esecuzione del ripristino in condizioni di sicurezza rispetto alla prospiciente area demaniale deputata, durante la stagione balneare, ad attività turistico ricreative; che tale proroga le veniva però immotivatamente negata, per giunta solo al momento dell’adozione della decadenza, a differenza di quanto avvenuto per la “piattaforma di cemento armato ai piedi della falesia” per la quale il Comune aveva precedentemente acconsentito alla proroga dei termini; che la terrazza in questione, inoltre, non risulta nemmeno inserita nel perimetro dello spazio demaniale comunale, insistendo su area privata sempre di proprietà della ricorrente; che, in ogni caso, alla data del deposito del ricorso, la terrazza è stata completamente ripristinata in perfetta aderenza all’ordine di demolizione comunale.
Con riferimento al secondo motivo di decadenza, relativo al mancato pagamento di canoni concessori relativamente agli anni 2015/2016, ha allegato che gli stessi risultavano integralmente saldati ancor prima dell’adozione dell’impugnato provvedimento di decadenza e che, in ogni caso, non sussistevano i presupposti di legge per adottare un provvedimento di decadenza fondato sul mancato pagamento di canoni.
Pertanto, ha dedotto l’illegittimità del provvedimento di decadenza per violazione di legge (art. 47 cod. nav., art. 7, 8 e 10, legge n. 241/1990), nonché per eccesso di potere (difetto di istruttoria, erroneità/carenza dei presupposti, illogicità, contraddittorietà, arbitrarietà, difetto di motivazione e sviamento di potere).
In particolare, ha dedotto che l’opera abusiva consistente nell’integrale chiusura della cd. “Terrazza panoramica”, risulta insistente su area privata, in quanto è la stessa amministrazione comunale ad aver messo a disposizione della ricorrente copia conforme all’originale dello stralcio cartografico del Sistema Informativo Demaniale Marittimo (c.d. SID) dal quale si evince come il fabbricato in questione risulti fuori dalla linea di demarcazione dell’area demaniale (cfr. nota Comune di Anzio prot. n. 18315 del 13/4/2017), con conseguente violazione dell’art. 47 cod. nav., nonché eccesso di potere manifestatosi attraverso le tipiche figure sintomatiche del difetto di istruttoria, della carenza ed erroneità dei presupposti, del difetto di motivazione, essendo stato adottato un provvedimento di decadenza sul falso presupposto della sua incidenza su bene demaniale.
In secondo luogo, ha eccepito l’assoluta sproporzione della sanzione della decadenza la quale – ove bilanciata con i comportamenti tenuti dalla ricorrente già all’indomani dell’ordinanza di demolizione delle opere abusive, con la natura del contestato abuso sulla Terrazza panoramica e la sua (ancorché temporanea) tolleranza da parte del Comune, in uno alla contraddittorietà di fondo che ha animato ripetutamente gli atti degli uffici comunali, soprattutto in relazione alle richieste proroghe (ed all’avvio del procedimento) – non può dirsi fondata su inadempimenti tali da dar luogo all’estrema sanzione costituita dall’interruzione anticipata del rapporto concessorio, dal momento che:
- la ricorrente non ha mai contestato l’ordine di demolizione, ed anzi si è fin da subito dichiarata disponibile a ripristinare quanto eseguito in parziale difformità dal titolo concessorio, seppur con tempistiche che imponevano di coniugare, da un lato, l’esigenza di continuare a sfruttare economicamente la concessione, e dall’altro di evitare che durante il ripristino potessero verificarsi rischi per la sicurezza dei bagnanti a cui comunque non poteva essere precluso l’ingresso all’arenile;
- con la decadenza è stata sanzionata la sola mancata ottemperanza (peraltro parziale) all’ordine di demolizione, e non anche il suo presupposto, ovvero la realizzazione di opere abusive;
- comunque la struttura per la quale si è provveduto con ritardo alla demolizione, ossia la chiusura della cd. Terrazza panoramica, rappresenta comunque un’opera che era stata autorizzata, seppur temporaneamente, dal Comune di Anzio in ragione dell’evento eccezionale dell’incendio 2013, con ciò evidenziandosi la non estrema (ma, al contrario, attenuata) incisione di detto intervento sull’ordinato assetto del territorio. Si trattava, comunque, di un’opera in parziale, e non totale, difformità rispetto