TAR Roma, sez. II, sentenza 2017-08-04, n. 201709209

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. II, sentenza 2017-08-04, n. 201709209
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201709209
Data del deposito : 4 agosto 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 04/08/2017

N. 09209/2017 REG.PROV.COLL.

N. 03935/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3935 del 2017, proposto da:
M D, rappresentato e difeso dall'avvocato P C, con domicilio ex art. 25 c.p.a. presso la Segreteria del TAR Lazio, in Roma, via Flaminia 189;

contro

Roma Capitale, rappresentata e difesa dall'avvocato F G, con domicilio in Roma, via del Tempio di Giove 21, presso l’Avvocatura capitolina;

per l'esecuzione del giudicato

formatosi sulla sentenza n. 3272/2015 emessa dal Giudice di Pace di Roma.


Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore alla camera di consiglio del giorno 12 luglio 2017 il Cons. Silvia Martino;

Uditi gli avvocati, di cui al verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO e DIRITTO

1. Espone il ricorrente che, con la sentenza di cui in epigrafe, il giudice di pace di Roma ha condannato l’amministrazione capitolina al pagamento, in suo favore, della somma di euro 2.150,00, oltre interessi legali dall’evento, a titolo di risarcimento del danno.

Il titolo è stato munito di formula esecutiva in data 14.03.2016 e notificato a Roma Capitale in data 20.04.2016.

Avverso la sentenza, inoltre, come attestato dall’Ufficio del giudice di pace, non è stata presentata opposizione.

Poiché Roma Capitale non ha ancora provveduto al pagamento di quanto dovuto, il sig. Dominizzi si è rivolto a questo giudice amministrativo per ottenere il soddisfacimento del proprio credito, eventualmente anche attraverso la nomina di un commissario ad acta.

Chiede, altresì, che l’amministrazione venga condannata al pagamento della penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a.,

Si è costituita, per resistere, l’amministrazione capitolina.

Il ricorso è passato in decisione alla camera di consiglio del 5 luglio 2017.

2. La domanda volta a ottenere l’ottemperanza alla sentenza del giudice di pace di cui in epigrafe deve essere accolta, in quanto:

- il provvedimento non è stato opposto;
il titolo è stato munito di formula esecutiva ed è stato notificato in forma esecutiva al debitore in data 20.4.2016;

- Roma Capitale non contesta di non avere ancora provveduto all’integrale pagamento del debito di cui alla suddetta sentenza;
pertanto, l’amministrazione è tenuta a darvi integrale esecuzione, pagando al sig. Dominizzi quanto dovuto.

Roma Capitale dovrà provvedere entro il termine di giorni 90 (novanta) decorrenti dalla comunicazione, o, se anteriore, dalla notificazione della presente decisione.

Per il caso di perdurante inottemperanza dopo detto termine, la Sezione riserva la nomina di un commissario ad acta.

2.1. Con riguardo alla richiesta di condanna dell'amministrazione al pagamento di una somma di danaro ai sensi della prescrizione di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., la considerazione delle peculiari condizioni del debitore pubblico, al pari dell’esigenza di evitare locupletazioni eccessive o sanzioni troppo afflittive, costituiscono fattori da valutare non ai fini di un’astratta inammissibilità della domanda relativa a inadempimenti pecuniari, ma in sede di verifica concreta della sussistenza dei presupposti per l’applicazione della misura nonché al momento dell’esercizio del potere discrezionale di graduazione dell’importo (Cons. st., A.P., n. 15/2014).

La necessità di contemperare il diritto dei creditori con le previsioni e le esigenze di bilancio è da tempo invocata dalla giurisprudenza secondo la quale la crisi della finanza pubblica e l’ammontare del debito pubblico, giustificano, in concreto, la mancata condanna della parte pubblica al pagamento dell’astreinte (cfr. TAR Campania, Napoli, sez. IV^, sentenza 12.2.2015, n. 1065;
TAR Lazio, Roma, sez. III^ quater, sentenza 24.2.2015, n. 3164;
TAR Lazio, sez. II^, sentenza n. 3107/2016).

Va anche detto che, come già evidenziato dalla Sezione (cfr. la sentenza n.12739/2014), tali ragioni ostative possono assumere rilievo anche quando non siano dedotte in giudizio dalla parte resistente, costituendo ormai fatti notori, ex art. 115 c.p.c..

3. Le spese del presente giudizio, infine, seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, con distrazione in favore del difensore, dichiaratosi antistatario.

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