TAR Roma, sez. 2Q, sentenza breve 2021-08-05, n. 202109302

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2Q, sentenza breve 2021-08-05, n. 202109302
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202109302
Data del deposito : 5 agosto 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 05/08/2021

N. 09302/2021 REG.PROV.COLL.

N. 06697/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 6697 del 2021, proposto da
G M G, rappresentata e difesa dall'avvocato F V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Cultura- Direzione Generale Cinema, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Commissione per la Riedizione della Attività Valutativa nominata ad hoc per la rivalutazione “Ora per Allora” dei Progetti da finanziare per la Sessione 2016 –non costituita in giudizio;

nei confronti

Rio Film S.R.L, Compagnia Teatrale Enzo Moscato S.C.A.R.L, Altara Films S.r.l. non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa adozione di idonea misura cautelare

- del decreto n. 1121 del 15 aprile 2021, notificato in pari data, con il quale il Ministero della Cultura – Direzione Generale Cinema e Audiovisivo, all'esito della procedura rivalutativa messa in atto in esecuzione della sentenza del Tar Lazio n. 9902/2020, ha approvato le risultanze della nuova valutazione comparativa “ora per allora” dell'opera “Il Fighter d'Italia” presentato dalla Ditta Individuale GMG production di G M G nell'ambito della selezione per il riconoscimento dell'interesse culturale e l'ammissione ai contributi per la realizzazione delle opere relativa alla I sessione 2016 – Opere Prime e Seconde, nella parte in cui ha ritenuto l'opera non meritevole del riconoscimento del contributo.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Cultura;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 luglio 2021 la dott.ssa Floriana Rizzetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuti sussistenti i presupposti ed avvertite le parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;


Costituisce oggetto di impugnativa il provvedimento di diniego del riconoscimento dell’interesse culturale e dell'ammissione ai contributi per la realizzazione del lungometraggio documentario “Il Fighter d'Italia” relativa alla I sessione 2016 – Opere Prime e Seconde - con decreto n. 1121 del 15 aprile 2021, con il Ministero della Cultura – Direzione Generale Cinema e Audiovisivo, sulla base della valutazione del progetto effettuata, “ora per allora”, da un’apposita Commissione della Commissione per la Cinematografia nominata ad hoc per dare esecuzione alla sentenza del Tar Lazio n. 9902/2020.

Con la predetta sentenza era stato accolto il ricorso n. 12909/2016 con cui venivano impugnati il provvedimento di diniego del riconoscimento dell’interesse culturale e del finanziamento pubblico in parola, comunicato con nota della Direzione Generale Cinema n. 37.13.00 13994 CF 17539 del 7.9.2016, sulla base dei giudizi riportati nei verbali della Commissione per la Cinematografia e la delibera della Commissione per la Cinematografia in data 26.7.2016.

Nel predetto gravame la parte ricorrente evidenziava il particolare sviluppo della vicenda amministrativa che si è evoluto come segue:

“con istanza in data 15.01.2016 aveva chiesto, ai sensi dell’art. 13 del d.lsg. 28/2004 e del relativo D.M. attuativo del 15.07.2015 n. 88416, il riconoscimento dell’interesse culturale ed il connesso contributo statale a valere sui fondi del FUS per la realizzazione del film documentario “Il Combattente alias An Italian Fighter ” (tratto dal romanzo biografico “Il Fighter d’Italia Giancarlo Garbelli”, ed. Rai-Eri- Finalista al Premio Bancarella Sport 2016);

si tratta dell’opera seconda della scrittrice/ autrice e regista G G, titolare della società di produzione ricorrente, che ha esordito con il film “Portagli i miei saluti”, selezionata nel 1993 tra i film in concorso alla Mostra Internazionale del Cinema di Venezia, ed ha scritto il libro da cui è tratto il soggetto e la sceneggiatura del docu-film di tema sportivo-pugilistico sopraindicato, realizzato sulla base della conoscenza diretta del mondo del pugilato da parte della predetta, figlia del campione ed esperta bordo ring;

il progetto filmico aveva ottenuto con decreto della Direzione Generale per il Cinema del 17.09.2003 la dichiarazione preventiva di nazionalità italiana, quale film di “Interesse Culturale Nazionale” (per motivi artistici e culturali), ai sensi dell’art. 2, comma 5, del D.L. 14.01.1994 n. 26 e dell’art. 2, comma 4, del D.P.C.M. 24.03.1994 (modificato con D.P.C.M. 24.03.1997), ma non è stato finanziato a causa dei tagli al FUS nel frattempo intervenuti;

la società cinematografia ha comunque realizzato ugualmente l’opera cinematografica con mezzi finanziari propri, confidando sulla possibilità di conseguire successivamente il finanziamento statale, una volta reintegrato il FUS, dato che era stato già riconosciuto nel 2003 - per progetto caratterizzato dallo stesso soggetto e con sceneggiatura ulteriormente arricchita secondo le varianti segnalate – come rassicurato da persone espressamente identificate (di cui però non si specificano le posizioni rivestite nell’ambito del competente Ufficio ministeriale);

a tal fine ha presentato l’istanza del 15.01.2016 con cui ha chiesto il riconoscimento della qualifica di interesse culturale previsto per la “sezione opere prime e seconde”, “genere documentario” ed il contributo per la realizzazione dell’opera per un importo di € 300.000,00 (pari al 50% del costo industriale ammontante a € 593.518,99);

nel corso dell’audizione davanti innanzi alla Commissione per la Cinematografia ai sensi dell’art. 1 del D.M. n. 884167/2015 in data 5 aprile 2016 la ricorrente ha illustrato gli elementi di meritevolezza del contributo, sotto il profilo tecnico-culturale-economico, evidenziando che il progetto era già stato riconosciuto meritevole dei benefici in parola nel 2003;

con comunicato pubblicato in data 5 agosto 2016 sul sito Internet della Direzione Generale Cinema l’opera era inclusa tra i “progetti con punteggio sufficiente non finanziati per esaurimento delle risorse disponibili e punteggio sceneggiatura superiore o uguale a 40 punti”;

con mail del 5.9.2016 (versata in atti) la Dirigente del Servizio II della Direzione Generale Cinema, a riscontro della richiesta di chiarimenti immediatamente formulata dalla ricorrente, aveva rappresentato che si trattava di un mero errore materiale, precisando che “nella pubblicazione erano stati invertiti i titoli dei due capoversi”, e, ringraziando l’interessata per la segnalazione, la rassicurava che “ora sono stati sistemati”;

nonostante ciò nel sito internet del Ministero non veniva apportata la promessa “correzione” e ,con nota del 7.9.2016, l’Amministrazione comunicava alla ricorrente l’esito negativo della valutazione del progetto filmico in contestazione che aveva ottenuto dalla competente Commissione per il Cinema un punteggio per la sceneggiatura di soli 35 punti, inferiore alla soglia minima prescritta per la “qualità della scrittura” (punteggio superiore o uguale a 40 punti);

con mail del 7.8.2016 la ricorrente sollecitava il riconoscimento del beneficio in contestazione, rappresentando che aveva già realizzato il film, che aveva già ottenuto il predetto riconoscimento nel 2003, confidando nella possibilità di ottenere il connesso finanziamento, e che l’Istituto Luce aveva rappresentato interesse per la distribuzione del docu-film, condizionato al positivo esito del procedimento di riconoscimento dell’interesse culturale;

tale missiva, così come le reiterate richieste di chiarimenti inviate dalla ricorrente il 30 agosto ed il 7 settembre, sono rimaste senza riscontro, inclusa l’ultima, in cui l’interessata intimava alla Direzione Cinema di fornire una risposta entro il 9.9.2016, altrimenti sarebbe ricorsa alle vie legali (come in effetti poi avvenuto con la presentazione del ricorso in esame);

in data 22.9.2016 la ricorrente era stata ricevuta presso la Direzione Generale Cinema per una riunione a conclusione della quale, secondo la ricorrente, erano state fornite assicurazioni sul riesame della pratica;
la riunione in parola non è stata verbalizzata, secondo la (discutibile) prassi seguita dalla Direzione Generale Cinema nello svolgimento dell’attività istruttoria di competenza;
la resistente invece riferisce che nel corso di tale colloquio era stato chiarito che non era possibile l’assegnazione del contributo per la realizzazione del film, in quanto le somme disponibili erano già state attribuite alle società di produzione cinematografica collocatasi in posizione utile nella graduatoria finale e, per quanto riguardava il solo riconoscimento della qualifica di interesse culturale del film, “si riservava una risposta” e “eventualmente interessare dell’accaduto la competente Commissione che aveva espresso la valutazione”;

in mancanza di ulteriori comunicazioni, l’interessata in data 29.9.2016 ha inviato una mail di rimostranze alla Direzione Generale Cinema, in cui rappresenta – con toni esasperati – la delusione per il rinvio dell’appuntamento (asseritamente) fissato per il 26.9.2019, nonché la propria intenzione ad attivarsi anche per le vie legali per esercitate il proprio diritto a recuperare i soldi investiti per la realizzazione del film, formulando a tal fine istanza di accesso agli atti, accompagnata da critiche sull’operato dell’Ufficio, e della Commissione che assume “pilotata” dal Ministero e composta di “incapaci truccati da produttori cinematografici”, accusando entrambe di corruzione e di cattiva gestione dei fondi pubblici, attribuiti per la “realizzazione di film invedibili che mai nessuno vedrà”, e corredata da alcune invettive;

in data 14.10.2016 la Direzione Generale Cinema ha presentato un esposto/denuncia alla Procura della Repubblica ritenendo che tale missiva, oltre a contenere frasi ingiuriose, calunniose e diffamatoria, potesse costituire un tentativo di “condizionamento della DG Cinema e della Commissione”, e, all’evidente fine di prevenire un’analoga iniziativa in sede penale della ricorrente, a difesa del proprio operato, ha accuratamente descritto l’iter procedimentale seguito, segnalando le problematiche applicative sollevate dal mutamento della legislazione di sostegno alla produzione cinematografia ed in particolare le questioni di diritto intertemporale connesse all’art. 27 del d.lgs. 28/2004;

in data 7.12.2016 l’Ufficio ha riscontrato l’istanza di accesso agli atti”

All’esito di tale procedimento erano stati adottati gli atti impugnati con ricorso n. 12909/2016, che sono stati annullati con la sentenza n. 9902/2020 – in esecuzione della quale è stato adottato il provvedimento gravato con il ricorso in esame – in considerazione di un vizio della procedura (per mancata sottoscrizione dei verbali della Commissione valutatrice) rinviando l’affare all’Amministrazione per “provvedere alla riedizione dell’attività valutativa ad opera di una nuova Commissione - appositamente nominata e con composizione diversa rispetto a quella che si è già pronunciata in prima battuta”.

In tal modo veniva semplicemente indicato all’Amministrazione il modus procedenti , senza pregiudicare l’ an o quantum della decisione sull’istanza di concessione del contributo in contestazione, come si evince dal successivo passaggio della sentenza che precisa “nel caso in cui il punteggio attribuito al progetto della ricorrente dovesse risultare superiore a quello già conseguito, e quindi utile per collocarlo nel novero dei “vincitori”, il competente Ufficio ministeriale provvederà ad adottare gli adempimenti per l’erogazione del relativo contributo, facendo ricorso agli appositi fondi di riserva per spese impreviste e di giustizia. Sono fatti salvi gli effetti già prodotti dal provvedimento concessorio degli incentivi economici in contestazione a favore delle società di produzione cinematografiche controinteressate;
tale modulazione degli effetti di annullamento della sentenza risulta necessaria, dato che si tratta di un settore di attività consensuale della PA, che ha già erogato le somme in contestazione, instaurando un rapporto amministrativo bilaterale, da cui sorgono obbligazioni a carico di ambo le parti, che assumono impegni reciproci, e che s’è già esaurito con la realizzazione dei progetti finanziati”.

A tale sentenza è stata data esecuzione adottando il provvedimento di diniego dei benefici impugnato con il ricorso in esame, unitamente ai verbali delle sedute di rivalutazione della Commissione nominata ad hoc, il 30 dicembre 2020, per ottemperare alla pronuncia in parola.

La predetta Commissione, dopo aver proceduto all’audizione della ricorrente in data 16 febbraio 2021 e rivalutato il progetto dell’opera filmica, ha nuovamente ritenuto il lungometraggio non meritevole dei benefici di legge, esprimendo il proprio giudizio nei seguenti termini: “il tentativo di rappresentare una storia familiare rende il documentario “zeppo” di materiale di repertorio non supportato da una scrittura che guardi anche con occhio non eccessivamente soggettivo, nonché carente nel racconto e nelle informazioni sull’attività sportiva, fulcro della struttura tipica del documentario. L’autore sembra disposto a non sacrificare nulla, nella narrazione e nelle immagini di archivio, rendendo il documentario eccessivamente lungo, superando ampiamente la durata standard che, in caso di realizzazione, finirebbe per produrre un’opera difficilmente fruibile sia in termini di palinsesti televisivi sia in termini di streaming o piattaforma. La lunghezza dell’opera fa lievitare il costo industriale che si ritiene troppo alto perché possa rientrare nella spesa, soprattutto a fronte delle problematiche riscontrate. Il piano finanziario non è supportato da garanzie dei contributo pubblici regionali, nonché da garanzie su eventuali possibili ricavi dalla distribuzione estera a supporto di quanto recuperabile in sede di sfruttamento nazionale. E’

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