TAR Milano, sez. III, sentenza 2015-05-06, n. 201501108

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. III, sentenza 2015-05-06, n. 201501108
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 201501108
Data del deposito : 6 maggio 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00321/2014 REG.RIC.

N. 01108/2015 REG.PROV.COLL.

N. 00321/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 321 del 2014, proposto da:
- Argos Vip Private Handling S.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti M G e C M ed elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi in Milano, Via Ariberto n. 22;

contro

- Ali Trasporti Aerei – A.T.A. S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti E A R e S C ed elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi in Milano, Via Monte Napoleone n. 18;

nei confronti di

- Sky Services S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. B D M ed elettivamente domiciliata presso la propria sede in Milano, Viale dell’Aviazione n. 65;

- Società Servizi Aeroportuali – S.E.A. S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituita in giudizio;

per l’accertamento

- che i comportamenti di A.T.A. S.p.A. costituiscono una violazione degli obblighi ad essa imposti dall’art. 16, comma 2, della Direttiva 96/67/CE, dall’art. 10 del D. Lgs. n. 18 del 1999, dall’art. 14 del Regolamento di ENAC di certificazione delle imprese di assistenza a terra, dall’atto di sub-concessione di gestione aeroportuale S.E.A.-A.T.A. approvato da ENAC;

- che i medesimi comportamenti costituiscono una violazione degli artt. 2597 c.c., 102 del TFUE e 9 della legge n. 192 del 1998;

- e per la condanna di A.T.A. S.p.A. a concludere con Argos, ai sensi delle citate disposizioni, il richiesto contratto di sub-concessione per lo spazio operativo che dovrebbe essere messo a disposizione di Sky Services presso l’Aerostazione di Aviazione Generale dello scalo di Linate;

- con richiesta, in via subordinata, di emissione di una sentenza che tenga luogo, a tutti gli effetti di legge, del contratto di sub-concessione stesso per una durata di almeno cinque anni rinnovabili;

- per la nomina di un Commissario ad acta, che adotti i provvedimenti necessari, ove A.T.A. non provveda nel termine che le sarà stato assegnato, al fine di garantire ad Argos la disponibilità di uno spazio operativo in Aerostazione di Aviazione Generale nell’Aeroporto di Linate;

- con richiesta, sempre in via subordinata, per l’ipotesi che A.T.A. e Sky Services abbiano già concluso il contratto di sub-concessione in oggetto, di accertare e dichiarare la nullità di tale contratto per violazione della normativa richiamata in atti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto il decreto cautelare n. 137/2014 con cui è stata respinta, inaudita altera parte, la domanda cautelare formulata dalla ricorrente e fissata la camera di consiglio per la trattazione collegiale dell’istanza di sospensione;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ali Trasporti Aerei – A.T.A. S.p.A. e di Sky Services S.p.A.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Designato relatore il primo referendario A D V;

Uditi, all’udienza pubblica del 26 marzo 2015, i difensori delle parti, come specificato nel verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso notificato in data 21 gennaio 2014 e depositato il 24 gennaio successivo, la società ricorrente ha chiesto l’accertamento del proprio diritto a stipulare con Ali Trasporti Aerei – A.T.A. S.p.A., concessionaria della gestione dell’infrastruttura dell’Aviazione generale nello scalo di Milano-Linate, il contratto di sub-concessione per lo spazio operativo che dovrebbe essere messo a disposizione di Sky Services presso l’Aerostazione di Aviazione Generale dello scalo di Linate, previo accertamento dell’illegittimità della condotta della concessionaria.

La ricorrente fornisce servizi aeroportuali di assistenza a terra in vari aeroporti italiani con riguardo all’Aviazione generale, ossia quella che si occupa del trasporto dei passeggeri per uso privato e senza emissione di un titolo di viaggio, nettamente distinta dall’Aviazione commerciale che utilizza gli aerei di linea. Intendendo ottenere uno spazio per lo svolgimento della propria attività di assistenza a terra nello scalo di Linate, la ricorrente ha inoltrato una richiesta alla concessionaria Ali Trasporti Aerei – A.T.A. S.p.A., che ha risposto negativamente per mancanza di spazi presso il Terminal dell’Aviazione generale. Dopo ulteriori solleciti e richieste formulati dalla ricorrente, Ali Trasporti Aerei – A.T.A. S.p.A. ha confermato il diniego di spazi, da ultimo con una comunicazione del 12 aprile 2011.

A giudizio della ricorrente, premessa la sussistenza della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in siffatta controversia, tale comportamento risulterebbe arbitrario e discriminatorio nei suoi confronti, in diretta violazione della normativa interna e comunitaria che si occupa della concorrenza nei sistemi aeroportuali.

Con decreto cautelare n. 137/2014 è stata respinta, inaudita altera parte, la domanda cautelare formulata dalla ricorrente e fissata la camera di consiglio per la trattazione collegiale dell’istanza di sospensione.

Si sono costituite in giudizio Ali Trasporti Aerei – A.T.A. S.p.A. e Sky Services S.p.A. che, dopo aver eccepito l’inammissibilità del ricorso, nel merito ne hanno chiesto il rigetto.

Alla pubblica udienza del 26 marzo 2015, su conforme richiesta dei difensori delle parti, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi