TAR Aosta, sez. I, sentenza 2012-03-14, n. 201200020

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Aosta, sez. I, sentenza 2012-03-14, n. 201200020
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Aosta
Numero : 201200020
Data del deposito : 14 marzo 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00062/2011 REG.RIC.

N. 00020/2012 REG.PROV.COLL.

N. 00062/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle D'Aosta

(Sezione Unica)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 62 del 2011, proposto da:
M C, rappresentato e difeso dagli avv.ti A V e P P, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Aosta, via Challand, 19;

contro

Comune di Gressan, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. G S, elettivamente domiciliato in Aosta, piazza Accademia S. Anselmo, 2 presso la segreteria del TAR Valle d'Aosta;

per l'annullamento

- “del provvedimento di rigetto prot. n. 8623 del 19 luglio 2011 del Sindaco del Comune di Gressan che richiama un precedente parere ostativo prot. n. 7195 emesso in data 17 giugno 2011 dal responsabile dell'Ufficio Tecnico del medesimo Comune, con riferimento alla realizzazione di opere interne nel fabbricato sito in frazione Bethere, censito al Fg. 20, n. 161, del Comune di Gressan”;

- nonché di tutti gli atti preordinati, conseguenti e connessi all'impugnato provvedimento di rigetto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Gressan, con le relative deduzioni difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 febbraio 2012 il dott. Luca Morbelli e uditi per le parti i difensori. Sono presenti gli avvocati: A V per il ricorrente e G S per il Comune resistente;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso notificato il 29 settembre 2011 al Comune e depositato il successivo 19 ottobre 2011 il sig. Carlo Marcoz ha impugnato, chiedendone l’annullamento, il provvedimento in epigrafe.

Avverso il provvedimento impugnato il ricorrente ha dedotto, con unico articolato motivo, violazione delle norme urbanistiche vigenti nel Comune d Gressan nonché degli artt. 73 e 74 l.r. 11/98 in quanto per effetto della concessione del 3 maggio 2011, n. 23, l’immobile del ricorrente ha assunto la destinazione turistico ricettiva.

Il ricorrente concludeva per l’accoglimento del ricorso e l’annullamento del provvedimento impugnato con vittoria delle spese di giudizio.

Si costituiva in giudizio l’amministrazione intimata, chiedendo il rigetto del ricorso.

All’udienza pubblica del 15 febbraio 2012 il ricorso è passato in decisione.

DIRITTO

Il ricorso in esame è rivolto avverso il provvedimento 19 luglio 2011 n. prot. 8623 di diniego di d.i.a..

Il ricorso è infondato.

Il ricorrente in data 24 febbraio 2011 ha chiesto il rilascio di concessione edilizia per cambio di destinazione d’uso dell’immobile di sua proprietà da residenziale ad affittacamere valendosi del disposto dell’art. 90- quater l.r. 11/98 e della deliberazione del consiglio comunale 16 febbraio 2011 che in asserita attuazione della norma di cui sopra consentiva il mutamento di destinazione d’uso in case e appartamenti per vacanze e in affittacamere.

Tuttavia la Regione Valle d’Aosta, con nota 10 marzo 2011, faceva presente al Comune come la legge consentisse il mutamento di destinazione d’uso solo a favore di case ed appartamenti per vacanze e non già in affittacamere.

Conseguentemente il Comune ha rettificato la propria deliberazione nel senso auspicato dalla regione con deliberazione 7 aprile 2011 n. 13, ed il ricorrente ha mutato la propria richiesta di titolo edilizio al fine di mutare la destinazione d’uso da residenziale in casa e appartamenti per vacanze, ottenendo la concessione edilizia 13 maggio 2011, n. 23.

Successivamente con la d.i.a. 10 giugno 2011 il ricorrente ha chiesto di potere mutare la destinazione d’uso in affittacamere.

In sede di contraddittorio procedimentale il tecnico del ricorrente evidenziava come, avendo, medio tempore, l’immobile acquisito destinazione residenziale, non sarebbe ipotizzabile un mutamento di destinazione d’uso rilevante ai sensi degli artt. 73 e 74 l.r. 11/98.

L’art. 73 l. r. 11/98, rubricato “destinazioni d'uso e relative categorie” , stabilisce: “1. L'uso cui l'immobile, o parte di esso, è destinato, sotto il profilo delle attività da svolgere nell'immobile stesso, costituisce la destinazione d'uso.

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