TAR Genova, sez. I, sentenza 2023-04-24, n. 202300457

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Genova, sez. I, sentenza 2023-04-24, n. 202300457
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Genova
Numero : 202300457
Data del deposito : 24 aprile 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 24/04/2023

N. 00457/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00727/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 727 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati R R e F Y, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

il Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova, domiciliataria ex lege in Genova, v.le Brigate Partigiane, 2;

per l'annullamento

del provvedimento del Ministero dell’Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile – Comando VV.F. Savona Prot. n. -OMISSIS-, nonché per l’accertamento del diritto alla riliquidazione del trattamento economico del periodo di malattia.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 aprile 2023 il dott. A V e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale di udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe il signor -OMISSIS-, -OMISSIS- con la qualifica di Capo Squadra Esperto, assegnato alla -OMISSIS-, ha impugnato il provvedimento prot. n. -OMISSIS- emesso dal Ministero dell’Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile – Comando VV.F. Savona, che ha disposto le seguenti decurtazioni della retribuzione: - dall’1.12.2021 all’1.1.2022 retribuzione al 90% per gg. 32;
- dal 2.1.2022 al 30.6.2022 retribuzione al 50% per gg. 180, con conseguente sospensione dei pagamenti a far data dall’1.7.2022 per esaurimento del periodo durante il quale è garantita la retribuzione e la conservazione del posto di lavoro (c.d. periodo di comporto) di cui all’art. 15 comma 1 del D.P.R. 7.5.2008.

A sostegno del gravame ha dedotto tre motivi di ricorso, come segue.

1. Violazione di legge e/o eccesso di potere: violazione e/o erronea interpretazione degli art. 15, comma 6 e art. 16, comma 2 del D.P.R. 7 maggio 2008 (Recepimento dell’accordo sindacale integrativo per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo del Vigili del Fuoco).

La riduzione della retribuzione nella misura disposta dall’Amministrazione resistente con l’atto oggetto di impugnazione sarebbe in contrasto con la disposizione di cui all’art. 16 comma 2 del D.P.R. 7 maggio 2008, il quale prevede che, in caso di assenza per malattia dovuta a causa di servizio, è riconosciuto il diritto al versamento della integrale retribuzione per tutto il periodo di conservazione del posto di lavoro, ovvero per l’intero periodo di comporto.

2. Erronea interpretazione dell’art. 15 e 16 del DPR 7 maggio 2008. Violazione dei principi generali in materia di trattamento economico del dipendente pubblico. Eccesso di potere per disparità di trattamento.

L’Amministrazione, ai fini dell’individuazione dei periodi di assenza utili alla determinazione del trattamento economico di cui al comma 6 dell’art. 15 cit., avrebbe tenuto conto non solo delle assenze per malattia c.d. “comune”, ma, altresì, della malattia dovuta a causa di servizio, ritenendola “inclusa” nel cumulo delle assenze, e ciò sia ai fini del decorso del periodo di comporto che ai fini della determinazione del trattamento retributivo in caso di assenza di malattia.

3. Eccesso di potere: illogicità e contraddittorietà del decreto del dirigente del Comando dei Vigili del Fuoco di Savona con la circolare -OMISSIS-

La decisione dell’Amministrazione si porrebbe anche in contrasto con la circolare n. 11457 del 27.2.2018 – pure richiamata – laddove essa prevede che i periodi di assenza per malattia per causa di servizio, “pur non incidendo economicamente” , si computino ai (soli) fini del periodo di conservazione del posto.

Si è costituito in giudizio per resistere al ricorso il Ministero dell’Interno, controdeducendo.

Con ordinanza 19.12.2022, n. 271 la sezione ha accolto l’istanza cautelare.

Alla pubblica udienza del 7 aprile 2023 il ricorso è stato trattenuto dal collegio per la decisione.

Il ricorso è palesemente fondato.

Difatti, come già rilevato in fase cautelare, il provvedimento dell’Amministrazione – che ritiene cumulabili, ai fini dell’applicazione delle decurtazioni della retribuzione, tutti i periodi trascorsi in aspettativa per infermità, a prescindere dalla causa della stessa – non tiene conto della chiara distinzione, ricavabile già dall’art. 68 del DPR n. 3 del 1957, tra il periodo di malattia per causa di servizio - durante il quale “permane […] il diritto dell’impiegato a tutti gli assegni escluse le indennità per prestazioni di lavoro straordinario” - e quello per altra causa, per il quale, dopo un primo lasso di tempo di 12 mesi, è prevista una decurtazione del 50% (cfr. T.A.R. Lombardia Milano, IV 9/10/2013, n. 2260: “L'art. 68 del T.U. n. 3/1957, in tema di aspettativa per infermità, prevede che durante l'assenza dal servizio l'impiegato ha diritto allo stipendio intero per i primi dodici mesi ed alla metà di esso per il restante periodo;
la stessa disposizione stabilisce, tuttavia, che se l'infermità che è motivo dell'aspettativa sia riconosciuta dipendente da causa di servizio, permane, per tutto il periodo dell'aspettativa, il diritto dell'impiegato a tutti gli assegni escluse le indennità per prestazioni di lavoro straordinario”
).

Si tratta di una distinzione che è stata pedissequamente ripresa dall’art. 16 comma 2 del D.P.R. 7 maggio 2008, a mente del quale “In caso di malattia riconosciuta dipendente da causa di servizio, al dipendente spetta la retribuzione di cui al comma precedente [ id est , l'intera retribuzione fissa mensile, nonché gli istituti di retribuzione fissa e ricorrente, n.d.r.] per tutto il periodo di conservazione del posto di lavoro [ovvero per un periodo di diciotto mesi nel triennio, ex art. 15 comma 1, n.d.r.] .

É dunque palese che la malattia riconosciuta dipendente da causa di servizio, se - a differenza delle assenze per infortunio sul lavoro - si cumula ai fini del computo del periodo di conservazione del posto di lavoro, non incide invece economicamente sulla misura della retribuzione ex art. 15 comma 6: ciò che, peraltro, si ricava agevolmente anche dalle inequivoche disposizioni della circolare della Direzione centrale per le risorse umane prot. 11457 del 27.2.2018 (doc. 3 delle produzioni 5.12.2022 di parte resistente).

O, tenuto conto che tutte le assenze per malattia effettuate dal -OMISSIS- fino al 30.9.2020 risultano dipendenti da causa di servizio (cfr. doc. 2 delle produzioni 5.12.2022 di parte resistente), e dunque non si computano ai fini delle trattenute retributive, e che, ai sensi dell’art. 87 comma 1 del D.L. 17.3.2020, n. 18, il periodo trascorso in malattia dovuta al COVID-19 non è computabile ai soli fini del periodo di comporto (cioè ai fini della conservazione del posto di lavoro), è evidente come, a termini dell’art. 15 comma 6 del D.P.R. 7 maggio 2008, diversamente da quanto ritenuto dall’Amministrazione, il -OMISSIS- avesse diritto: - alla intera retribuzione per i primi nove mesi dal 14.10.2021 (prima assenza non dipendente da causa di servizio) al 14.7.2022;
- al 90% della retribuzione per i successivi 3 mesi di assenza dal 15.7.2022 al 15.10.2022;
- al 50% della retribuzione per gli ulteriori 6 mesi dal 16.10.2022.

Le spese seguono come di regola la soccombenza, e sono liquidate in dispositivo.

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