TAR Roma, sez. I, sentenza 2024-03-05, n. 202404419
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Testo completo
Pubblicato il 05/03/2024
N. 04419/2024 REG.PROV.COLL.
N. 05357/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5357 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Marcello Stanislao, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, rappresentato e difeso dall'avvocato Renato Labriola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo di Caserta, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Russo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Presidenza della Repubblica, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
del decreto del Presidente della Repubblica del 19.12.2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie Generale n. -OMISSIS-, avente ad oggetto “Scioglimento del consiglio comunale di -OMISSIS- e nomina della commissione straordinaria”;
della deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 16 dicembre 2022;
della proposta del Ministro dell'Interno del 13.12.2022 di scioglimento del consiglio comunale di -OMISSIS-, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
della relazione prot. n. -OMISSIS- del 20.10.2022 resa dal Prefetto di Caserta ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
del verbale di riunione del 18.10.2022 redatto dalla Prefettura di Caserta sentito il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, integrato con la partecipazione del procuratore della Repubblica f.f. presso il tribunale di Santa Maria Capua Vetere e del procuratore della Repubblica vicario f.f. della Direzione distrettuale antimafia di Napoli;
della relazione conclusiva della commissione d'accesso del 12.9.2022 resa ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
del decreto prefettizio n. -OMISSIS- del 8.6.2022 di proroga del termine di assegnato alla commissione d'accesso per concludere i relativi lavori;
del decreto prefettizio del 16.3.2022 prot. n. -OMISSIS- di nomina della commissione d'accesso;
della delega del Ministro dell'Interno del 7.3.2022 n. -OMISSIS-;
della nota emessa dalla Prefettura di Caserta n. -OMISSIS- del 25 febbraio 2022 con la quale è stato promosso l'accesso presso il -OMISSIS-;
di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati l’1.7.2023:
per l'annullamento
del decreto del Presidente della Repubblica del 19.12.2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie Generale n. -OMISSIS-, avente ad oggetto “Scioglimento del consiglio comunale di -OMISSIS- e nomina della commissione straordinaria”;
della deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 16 dicembre 2022;
della proposta del Ministro dell'Interno del 13.12.2022 di scioglimento del consiglio comunale di -OMISSIS-, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
della relazione prot. n. 1268/OPS/R del 20.10.2022 resa dal Prefetto di Caserta ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
della relazione conclusiva della commissione d'accesso del 12.9.2022 resa ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
del decreto prefettizio n. -OMISSIS- del 8.6.2022 di proroga del termine di assegnato alla commissione d'accesso per concludere i relativi lavori;
del decreto prefettizio del 16.3.2022 prot. n. -OMISSIS- di nomina della commissione d'accesso;
della delega del Ministro dell'Interno del 7.3.2022 n. -OMISSIS-;
della nota emessa dalla Prefettura di Caserta n. -OMISSIS- del 25 febbraio 2022 con la quale è stato promosso l'accesso presso il -OMISSIS-;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'Interno, dell’Ufficio Territoriale del Governo di Caserta e del -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 dicembre 2023 la dott.ssa Francesca Petrucciani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso in epigrafe è stato impugnato il decreto del Presidente della Repubblica del 19 dicembre 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie Generale n. -OMISSIS-, avente ad oggetto lo “Scioglimento del consiglio comunale di -OMISSIS- e nomina della commissione straordinaria”.
Il ricorrente, eletto Sindaco all’esito delle elezioni del 3.10.2021, ha dedotto che dopo circa 5 mesi il Prefetto di Caserta, sulla scorta di un'inchiesta giudiziaria disposta dalla procura della Repubblica - Direzione distrettuale antimafia di Napoli, nell'ambito di un procedimento penale nel quale anche il Sindaco del -OMISSIS- era risultato indagato per i reati di cui agli articoli -OMISSIS- del codice penale, al fine di verificare la sussistenza di forme di condizionamento e di infiltrazione nel -OMISSIS-, con decreto del 16 marzo 2022, aveva disposto l'accesso presso il suddetto comune, ai sensi dell'art. 143, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per gli accertamenti di rito.
La commissione di accesso e di indagine all'esito del proprio operato semestrale aveva rassegnato le proprie conclusioni, sulla base delle quali il Prefetto di Caserta, sentito il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, aveva espresso al Ministero l’avviso che occorreva procedersi all’adozione della misura dissolutoria di cui all’art. 143 del d.lgs. n. 267 del 2000, giacché dall’istruttoria erano emersi elementi su collegamenti diretti ed indiretti degli amministratori locali con la criminalità organizzata di tipo mafioso e su forme di condizionamento degli stessi.
La proposta prefettizia era stata condivisa dal Ministro dell’Interno e recepita dalla delibera del 16.12.2022 del Consiglio dei Ministri, di tal che, con il decreto del Presidente della Repubblica del 19.12.2022, era stato disposto lo scioglimento del Consiglio comunale.
A sostegno del ricorso sono state formulate, in unico motivo, le censure di violazione di legge, violazione e la falsa applicazione dell'art. 143 del T.u.e.l., eccesso di potere, difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, sviamento, irragionevolezza, illogicità, violazione del principio di proporzionalità, violazione dell'art. 3 della l. n. 241 del 1990 e insussistenza dei presupposti di fatto e di diritto, per l’assenza, nel caso di specie, di «concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti o indiretti con la criminalità organizzata».
Non sussisterebbero, in primo luogo, elementi di cointeressenza tra l’amministrazione -OMISSIS- e -OMISSIS- ed il clan -OMISSIS-, ovvero gli elementi principali assunti dall’Amministrazione alla base del provvedimento gravato.
Proprio il Sindaco -OMISSIS-, infatti, in data 27 marzo 2019, aveva denunciato il -OMISSIS- (unitamente al -OMISSIS- quale beneficiario delle condotte poste in essere da quest’ultimo), per “Elusione delle soglie per l'attivazione delle procedure di gara (stabilite dal d.lgs. n. 163/2006 e dal d.lgs. n. 50/2016) attraverso una serie di affidamenti diretti e di proroghe illegittime fino alla data del 30.07.2017”.
I procedimenti oggetto di denuncia si riferivano proprio ad affidamenti effettuati a favore di cooperative riconducibili al -OMISSIS- e relative al Servizio HCP per quasi €. 300.000,00.
Nemmeno sarebbe stato procurato alcun vantaggio, a favore del clan -OMISSIS-, dall’amministrazione comunale guidata dal -OMISSIS-.
Nei provvedimenti impugnati erano state menzionate le “anomalie” riscontrate in talune procedure di appalto, nonché una “pregnante ingerenza” del Sindaco di -OMISSIS- sull'attività dell'ambito territoriale sociale C9, soggetto gestore della rete integrata dei servizi socio assistenziali.
Tale ingerenza non sarebbe sussistente, in quanto l’ambito territoriale C9 (costituito nel 2013 ai sensi dell’art. 30 TUEL per la gestione associata dei servizi socio sanitari in conformità alla L.R. 11/2007), ai sensi dell’art. 8 della relativa convenzione tra Comuni, prevedeva la presenza del Coordinamento istituzionale (organo politico di indirizzo e programmazione), costituito dai Sindaci o dai rappresentanti politici da loro designati, il cui funzionamento era di tipo collegiale, con votazione dei punti all’ordine del giorno appositamente verbalizzati.
In tale contesto, era il Coordinamento Istituzionale l’organo preposto ad assumere collegialmente le decisioni fondamentali dell’Ambito, tra cui quella di predisporre il Piano di Zona, determinare l’entità delle risorse economiche e le figure che componevano l’Ufficio di Piano e individuare il Coordinatore, non potendosi, perciò, affermare che il -OMISSIS- si sarebbe arrogato l’individuazione delle figure da assegnare all’Ufficio di Piano ed al Coordinamento.
Quanto al Coordinatore, dal momento che i Comuni dell’ambito, a causa del sottodimensionamento dell’organico, non avevano mai dato la propria disponibilità a distaccare un istruttore direttivo, il -OMISSIS-, anche in ragione della qualità di capofila, attingendo dal proprio organico di fatto aveva proposto al coordinamento istituzionale una risorsa interna per ricoprire la carica di coordinatore; tale proposta era stata sempre condivisa ed approvata all’unanimità da tutti i Comuni