TAR Latina, sez. I, sentenza 2024-05-08, n. 202400332

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Latina, sez. I, sentenza 2024-05-08, n. 202400332
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Latina
Numero : 202400332
Data del deposito : 8 maggio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 08/05/2024

N. 00332/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00419/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

sezione staccata di Latina (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 419 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato A B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Provincia di -OMISSIS-, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati M I, T A dell’Ufficio legale dell’Ente, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Fallimento -OMISSIS- S.p.A. in Liquidazione, Regione Lazio, Comune di -OMISSIS-, Agenzia Regionale Protezione Ambiente (ARPA) - Lazio, non costituiti in giudizio;
Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l’annullamento

- dell’ordinanza della Provincia di -OMISSIS- n. -OMISSIS-del 31 marzo 2023, notificata a mezzo raccomandata in data 8 maggio 2023 (prot. n. 14941 e n. 14709), nella parte in cui individua i soggetti responsabili del superamento dei valori di concentrazione soglia di contaminazione (CSC) del sito ex -OMISSIS-, sito in -OMISSIS-tra via Vignola e via del Cimitero, e diffida il ricorrente, quale legale rappresentante della -OMISSIS- S.p.A. dal 1991 al 1997, ad eseguire gli interventi di bonifica e ripristino ambientale, di messa in sicurezza, operativa o permanente, nonché ogni altra idonea misura di cui a Titolo V, Parte IV, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

- di ogni atto precedente, presupposto, connesso e consequenziale.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di -OMISSIS- e del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 27 marzo 2024 la dott.ssa E T e uditi per le parti i difensori come da separato verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso all’esame, notificato il 7 luglio 2023 e depositato il 19 luglio successivo, il Sig. -OMISSIS- ha chiesto l’annullamento, previa sospensione, dell’ordinanza della Provincia di -OMISSIS- n. -OMISSIS-del 31 marzo 2023, a lui notificata in data 8 maggio 2023, con la quale egli è stato individuato quale soggetto responsabile del superamento dei valori di concentrazione soglia di contaminazione (CSC), dell’esecuzione di interventi di bonifica e di ripristino ambientale e di messa in sicurezza del sito industriale di proprietà della -OMISSIS- S.p.A. in liquidazione (d’ora innanzi, per brevità, solo “-OMISSIS-”), unitamente al fallimento della stessa -OMISSIS- S.p.A. nonché al Sig. -OMISSIS- quale liquidatore della società a far data dal 1 agosto 1997 e fino alla dichiarazione di fallimento disposta con sentenza del Tribunale di -OMISSIS- 16-18 luglio 2001, n. 38.

1.1. In fatto premette che:

- la citata ordinanza della Provincia è stata già impugnata, davanti a questo TAR, dal fallimento della -OMISSIS-, tramite il ricorso iscritto al n. 325/2023 R.G., nel quale egli si è costituito, aderendo alle conclusioni ivi spiegate dal ricorrente;

- la società -OMISSIS- S.p.A. veniva costituita nel 1968 e svolgeva l’attività di stampa a rotocalco;

- dal 1968 al 1991 si succedevano diversi soggetti nella carica di amministratori della stessa;
egli aveva svolto tale ruolo dal 14 ottobre 1991 al 20 settembre 1997;

- dal 1997 la società veniva posta in liquidazione;
in data 1 agosto 1997 veniva nominato quale liquidatore della stessa il sig. -OMISSIS-;

- con sentenza n. -OMISSIS- il Tribunale di -OMISSIS- dichiarava il fallimento della suddetta società;

- non rivestendo, dunque, la carica di amministratore a far data dal 1997, da quest’ultima egli non aveva più accesso al sito;

- a distanza di diversi anni, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di -OMISSIS- instaurava nei propri confronti (nonché di diversi altri soggetti) un procedimento nel cui ambito veniva contestato il reato di cui agli artt. 110 e 81, II co., c.p. e 257, I e II co., d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152;
lo stesso veniva definito con la sentenza dello stesso Tribunale n. -OMISSIS- del 5 luglio 2019, la quale dichiarava i reati estinti per intervenuta prescrizione;

- con la nota n. 9979 del 24 gennaio 2014 la Provincia di -OMISSIS-, dando atto dell’avvenuto rilievo sul sito in questione, da parte dell’

ARPA

Lazio, di molteplici e rilevanti superamenti delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) per le matrici suolo e sottosuolo, nonché richiamando una comunicazione del Comune di -OMISSIS-(prot. 17359 del 10 dicembre 2013) nella quale veniva precisato che, sulla base delle informazioni acquisite dall’Ente stesso, non era stato possibile individuare con precisione il responsabile presunto o accertato della contaminazione, per cui appariva necessario, in via del tutto astratta, fare riferimento ai soggetti che gestivano la -OMISSIS- (quali, in particolare, il ricorrente ed il sig. -OMISSIS-), comunicava l’avvio del procedimento finalizzato all’emanazione dell’ordinanza di cui all’art. 244 del d.lgs. 152/2006;

- a distanza di anni, senza che il procedimento avviato fosse stato concluso, con nota prot. n. 21716 del 16 giugno 2022 la Provincia reiterava la richiesta, al Comune di -OMISSIS-, di trasmettere ogni informazione in suo possesso utile a consentire l’identificazione dei responsabili del superamento dei valori di concentrazione soglia di contaminazione;

- il Comune riscontrava detta richiesta con nota prot. n. 9672 del 30 giugno 2022, con la quale, dava atto, tra l’altro, che « non si dispone di documentazione idonea a rappresentare pedissequamente l’argomentazione richiesta, stante l’estensione dell’arco temporale di attività del sito industriale »;

- veniva successivamente emanata – previa comunicazione di avvio del procedimento, trasmessa con nota protocollo n. 6764 del 23 febbraio 2023 - l’ordinanza oggi impugnata, con la quale la Provincia di -OMISSIS-, dichiarando conclusi i procedimenti avviati dalla Provincia di -OMISSIS- il 24 gennaio 2014, con atto prot. n. 9979, ed il 23 febbraio 2023, con atto prot. n. 6764, ritenuta la responsabilità del ricorrente, unitamente al Sig. -OMISSIS- nonché della curatela del fallimento della -OMISSIS-, nella causazione della contaminazione dell’area, ingiungeva agli stessi l’esecuzione, ai sensi dell’art. 244 d.lgs. 152/2006, degli interventi di bonifica e di ripristino ambientale, di messa in sicurezza, operativa o permanente, nonché di ogni altra idonea misura di cui al Titolo V, Parte IV, dello stesso decreto.

2. Di tale provvedimento, nella parte che lo individua quale responsabile della contaminazione del sito “ex -OMISSIS-”, il ricorrente ha dedotto l’illegittimità in relazione ad un’unica, articolata censura con la quale lamenta « Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 240 e ss. D.lgs. 152/2006, nonché violazione e/o falsa applicazione dell’art. 250 del D.lgs. 152/2006, oltre che violazione dell’art. 3 della legge 241/1990 e carenza di motivazione nell’individuazione della responsabilità per la contaminazione del sito ex art. 244 del D.lgs. 152/2006 (…)». Lamenta, in particolare, di non avere mai ricevuto alcuna comunicazione circa i provvedimenti e le comunicazioni intercorse dal 2002 in poi tra la Provincia di -OMISSIS-, il Comune di -OMISSIS-e la curatela del fallimento -OMISSIS-, bensì la sola nota n. 9979 del 24 gennaio 2014, con cui veniva comunicato l’avvio del procedimento per l’individuazione dei responsabili dello stato di inquinamento del sito in argomento, nota alla quale non faceva, tuttavia, seguito l’adozione di alcun provvedimento;
in ogni caso egli non potrebbe rispondere dei fatti contestati, avendo ricoperto il ruolo di amministratore p.t. della società solo nel periodo che va dal 1991 al 1997 (risalente a 4 anni prima della sentenza dichiarativa di fallimento), e non potendo avere alcun accesso al sito sottoposto dal 1997, anno di sottoposizione della società alla procedura di liquidazione, o, quanto meno, dal 2001, anno della dichiarazione di fallimento, tanto più che l’ordinanza risulterebbe fondata sulla nota

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