TAR Cagliari, sez. II, sentenza 2009-12-29, n. 200902570

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Cagliari, sez. II, sentenza 2009-12-29, n. 200902570
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Cagliari
Numero : 200902570
Data del deposito : 29 dicembre 2009
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00796/2000 REG.RIC.

N. 02570/2009 REG.SEN.

N. 00796/2000 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 796 del 2000, proposto da:
B G, rappresentato e difeso dagli avv. ti F M e M V, con domicilio eletto in Cagliari presso lo studio di quest’ultimo, Piazza del Carmine n. 22;

contro

Comune di Golfo Aranci, in persona del Sindaco in carica, non costituito in giudizio;

Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Golfo Aranci, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

dell’ordinanza del 16 marzo 2000, con la quale il Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Golfo Aranci ha ordinato ai ricorrenti l’eliminazione, entro 90 giorni, della variazione essenziale costituita dalle vendite illecite degli appartamenti destinati ad uso alberghiero ed il ripristino delle condizioni di cui alla convenzione di lottizzazione del 13 agosto 1992;

di ogni altro atto ad essa presupposto, conseguente o comunque connesso, comprese le deliberazioni del Consiglio comunale di Golfo Aranci n. 63 del 15 luglio 1991, n. 100 del 17 dicembre 1991 e n. 44 del 22 aprile 1992, con le quali è stato disposto l’inserimento dell’art. 10, rubricato “Vincolo di destinazione d’uso”, nella convenzione urbanistica del 13 agosto 1992.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 09/12/2009 il dott. T A e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

In data 11 agosto 1992, il Comune di Golfo Aranci stipulava con la società Rita Sarda S.r.l. la convenzione urbanistica per la realizzazione di un piano di lottizzazione in località “Terrata”, in un terreno classificato zona “F”.

Ai sensi dell’art. 10 della predetta convenzione, rubricato “vincolo di destinazione d’uso”, tutti gli immobili oggetto della stessa concessione si intendevano vincolati per un ventennio, decorrente dalla data del certificato di agibilità, ad uso turistico-alberghiero.

Si stabiliva espressamente, inoltre, che durante il citato periodo alla società lottizzante non era consentito alienare le singole unità immobiliari che si consideravano “…un tutt’uno finalizzato all’attività turistico-alberghiera”.

Sulla base di un’interpretazione favorevole espressa dal Sindaco pro-tempore, tuttavia, la società Rita Sarda srl procedeva, ben prima della scadenza del termine di vincolo, ad alienare a terzi alcuni immobili del complesso in questione.

In particolare, l’odierno ricorrente, il 14 marzo 1996, acquistava l’appartamento contraddistinto dalla sigla C/3 int. 2.

Sennonché, con l’ordinanza oggetto di gravame, il Comune di Golfo Aranci gli ordinava

l’eliminazione, entro 90 giorni, della variazione essenziale costituita dalle vendite illecite degli appartamenti destinati ad uso alberghiero ed il ripristino delle condizioni di cui alla convenzione di lottizzazione del 13 agosto 1992, riproducendo, nella sostanza, analogo ordine ripristinatorio già impartito alla società alienante.

L’amministrazione comunale, infatti, riteneva che tali vendite costituissero violazione della concessione edilizia e sua variazione essenziale, e che pertanto dovessero applicarsi le misure e le sanzioni di cui agli artt. 6 e 11 della legge regionale n. 23/85 e di cui all’art. 7 della legge n. 47/85.

Il predetto provvedimento ordinatorio è stato impugnato dal ricorrente che ne hanno lamentato l’illegittimità per i motivi indicati nell’atto introduttivo del giudizio, con il quale ne ha chiesto l’annullamento con vittoria di spese.

Nelle more del giudizio è intervenuta la sentenza della Corte di Cassazione, Sezione III Penale, n. 1711 dell’15 febbraio 2007, che, nel rigettare il ricorso proposto avverso la sentenza della Corte d’appello di Cagliari – sezione distaccata di Sassari, dell’11 ottobre 2004, confermava in via definitiva la confisca (disposta con sentenza n. 210/2003 del Tribunale di Tempio Pausania, stazione distaccata di Olbia), dei terreni oggetto della convenzione di lottizzazione del 13 agosto 1992 e delle opere su essi realizzati, già posti sotto sequestro con decreto emesso il 20 novembre 1997, e la loro acquisizione al patrimonio indisponibile del Comune di Golfo Aranci.

Come infatti precisato dalla citata Cassazione penale, conformemente alla sua costante giurisprudenza, la confisca è una sanzione amministrativa che deve essere obbligatoriamente applicata dal giudice penale che accerti la sussistenza di una lottizzazione abusiva, indipendentemente da una pronuncia di condanna, eccettuata esclusivamente l’ipotesi di assoluzione perché il fatto non sussiste (nel caso di specie si era statuito di non procedere contro gli imputati per il reato di lottizzazione abusiva perché il reato era estinto per prescrizione).

A quanto sopra segue il venir meno, nei confronti del ricorrente, dell’effetto lesivo del provvedimento impugnato, giacchè questo concerne un bene di cui essi hanno ormai perduto in via definitiva, per effetto del giudicato formatosi, la titolarità, con conseguente improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

E ciò anche tenendo conto delle odierne produzioni difensive, concernenti la documentazione dell’avvenuta presentazione al comune di Golfo Aranci di una domanda di condono dell’unità immobiliare acquistata.

Ed invero deve osservarsi, in termini generali, che il reato di lottizzazione abusiva non è suscettibile di condono edilizio in quanto l’art. 35, comma 7, della legge n. 47/85, con il disciplinare le condizioni per la sanatoria soltanto per le costruzioni e le altre opere realizzate in un comprensorio abusivamente lottizzato, implicitamente esclude l’attività lottizzatoria come tale dall’ambito di applicazione della disciplina sanante (cfr: Cass. Pen., Sez. III, 20 dicembre 2002 n. 8557).

Nel caso di specie, pertanto, non trova applicazione il consolidato orientamento giurisprudenziale invocato dalla difesa dei ricorrenti per il quale la proposizione dell'istanza di condono edilizio rende improcedibile il ricorso proposto contro l'ordinanza di demolizione in quanto o l'amministrazione pubblica accoglie la domanda e rilascia la concessione edilizia in sanatoria oppure la respinge e allora, in base all'articolo 40, comma 1, l. n. 47 del1985, è tenuta al completo riesame della fattispecie, con conseguente cessazione di ogni efficacia lesiva dell'ordinanza impugnata, trattandosi di variazione essenziale non sanabile.

Deve pertanto dichiararsi l’improcedibilità del ricorso in esame per sopravvenuta carenza di interesse perché, per effetto della pronuncia di confisca, ormai “giudicato“ , alla quale è seguita la trascrizione nei registri immobiliari del titolo di trasferimento della proprietà delle aree in questione al patrimonio indisponibile del comune, è venuto meno l’interesse (se non anche la legittimazione) del ricorrente ad ottenere l’eliminazione di un provvedimento concernente un bene estraneo alla sua sfera giuridica.

La mancata costituzione in giudizio dell’amministrazione intimata esime il Collegio dalla pronuncia sulle spese

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