TAR Reggio Calabria, sez. I, decreto presidenziale 2015-04-01, n. 201500092

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Reggio Calabria, sez. I, decreto presidenziale 2015-04-01, n. 201500092
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria
Numero : 201500092
Data del deposito : 1 aprile 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00822/2004 REG.RIC.

N. 00092/2015 REG.PROV.PRES.

N. 00822/2004 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

Sezione Staccata di Reggio Calabria

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 822 del 2004, proposto da:
F M, rappresentato e difeso dall'avv. Mario I, con domicilio eletto presso Giovanni Gurnari Avv. in Reggio Calabria, Via Caulonia, 5/c;

contro

Comando Generale della Guardia di Finanza, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, con domicilio in Reggio Calabria, Via del Plebiscito, 15;

per l'annullamento

della determinazione dirigenziale del 18/12/2003 n. 540 con la quale è stata respinta l’istanza tesa ad ottenere l’equo indennizzo per le malattie riconosciute dipendenti da causa di servizio in data 16.11.1999 dalla CMO dell’Ospedale Militare di Messina.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'art. 1 dell'all. 3 (Norme transitorie) al d.lgs. 2 luglio 2010 n. 104;

Visto il decreto decisorio n. 1148 del 25.10.2013, con il quale è stato dichiarato perento il ricorso in epigrafe;

Visto l'atto, depositato in data 12.03.2015 prot. 1319, sottoscritto personalmente dal ricorrente e dal difensore costituito e notificato alle altre parti, in cui si dichiara di avere ancora interesse alla trattazione della causa, instando per la revoca del decreto di perenzione e per la reiscrizione della causa sul ruolo del merito;

Rilevato che, nelle premesse del predetto atto, la difesa di parte ricorrente precisa che il “decreto decisorio n. 01148/2013 del 24/10/2013 (depositato il 25/10/2013)” sarebbe stato “comunicato in data 17.12.2014”;

Constatato invece che la Segreteria ha trasmesso alla parte ricorrente l’avviso di deposito del menzionato decreto di perenzione con posta raccomandata a. r. n. 14757387277-2 in data 25.10.2013 e che, in data 31.10.2013, l’incaricato alla consegna ha attestato il trasferimento del destinatario (Avv. Giovanni Gurnari, domiciliatario indicato nel ricorso introduttivo) dalla sede professionale originariamente segnalata;

Ritenuto rituale l’avviso di deposito del provvedimento decisorio nei confronti della parte ricorrente, sebbene ci sia stato il trasferimento dal domicilio eletto, dal momento che “l’avviso … va comunicato alle parti costituite in giudizio nel domicilio eletto risultante dal fascicolo di causa, fermo restando che la segreteria non è tenuta a ricercare il procuratore domiciliatario nel nuovo indirizzo in cui egli abbia eventualmente trasferito la sede del suo studio, non potendosi addossare ad essa un onere di diligenza che spetta alla parte privata o al suo procuratore, in ordine alla tempestiva comunicazione delle variazioni del domicilio eletto” (Consiglio di Stato, Sez. V, 7 settembre 2004, n. 5854);

Rilevato, al riguardo, che la segnalazione del nuovo domicilio postale (Via Caulonia 5/c anziché Via Argine Destro Calopinace 20) e l’indicazione del recapito PEC sono successive alla comunicazione del decreto di perenzione del 25.10.2013, risultando contestualizzate nella domanda di prelievo n. 240 depositata il 17.12.2014;

Considerato che, in base al comma 2 dell’art. 1 delle norme transitorie di cui all’allegato 3 del c.p.a., il decreto di perenzione si consolida e produce l’estinzione del giudizio, qualora il ricorrente ometta di dichiarare, entro 180 giorni dalla comunicazione del provvedimento, di aver ancora interesse alla decisione della controversia (cfr. TAR Campania Napoli, Sez. I, Sent. n. 4892/2012);

Considerato quindi che la legge consente di evitare l’effetto estintivo solo se la parte ricorrente manifesta tempestivamente un perdurante interesse alla trattazione del ricorso mediante un atto che va depositato nei termini indicati;

Rilevato che nella fattispecie l’atto dichiarativo dell’interesse alla trattazione della causa è stato depositato il 12.03.2015, ben oltre il termine fissato dalla legge;

Ritenuto che il decorso del termine ha prodotto il consolidamento del decreto di perenzione e la conseguente estinzione del giudizio distinto in epigrafe;

Ritenuto pertanto di dover rigettare l’istanza di revoca del decreto di perenzione n. 1148 del 25.10.2013;

Ritenuto che ai sensi dell'art. 85, comma 3 e segg., cod. proc. amm., applicabile all’istituto in quanto il presente decreto accerta il perfezionamento della fattispecie estintiva, entro 60 giorni dalla comunicazione ciascuna delle parti costituite può proporre opposizione al Collegio, con atto notificato a tutte le parti.

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