TAR Roma, sez. II, sentenza 2018-11-12, n. 201810883
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Pubblicato il 12/11/2018
N. 10883/2018 REG.PROV.COLL.
N. 05472/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5472 del 2017, proposto da
M E s.r.l., in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dagli avvocati M A S e G A G, con domicilio eletto presso lo studio della prima in Roma, Corso Vittorio Emanuele II, 349;
contro
Roma Capitale, in persona del Sindaco
pro tempore
, rappresentata e difesa dall'avvocato F G, con domicilio eletto presso l’Avvocatura capitolina in Roma, Via del Tempio di Giove, 21;
per l'ottemperanza
alla sentenza del Tribunale di Roma, Sez. VI civile, 25 novembre 2013, n. 24481, non impugnata, disponendo ove occorra la nomina di un commissario ad acta .
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Vista la sentenza non definitiva della Sezione n. 2184 del 27 febbraio 2018;
Vista l’ordinanza n. 5407 del 15 maggio 2018;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 luglio 2018 la dott.ssa Floriana Venera Di Mauro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. M E s.r.l. ha agito per l’ottemperanza alla sentenza indicata in epigrafe, non impugnata, con la quale il Tribunale civile di Roma ha accolto la domanda della Società, diretta a ottenere la convalida della licenza per finita locazione al 31 dicembre 2012 degli immobili ubicati in Ostia Lido, lotti B/D/F/G/H/N/P, concessi in locazione al Comune di Roma con contratto sottoscritto il 1° ottobre 2001 e registrato il 18 marzo 2002 per la durata di sei anni.
Con la suddetta sentenza è stato dichiarato cessato il contratto di locazione alla data del 31 dicembre 2012 ed è stata confermata l’ordinanza di rilascio già emessa.
2. La ricorrente ha allegato di essersi resa disponibile alla stipulazione di un nuovo contratto di locazione, in considerazione della difficoltà manifestata dall’Amministrazione al trasferimento delle famiglie bisognose (circa 1.100) cui sono stati assegnati i predetti immobili.
La trattativa non è andata a buon fine, per l’indisponibilità della necessaria copertura finanziaria della spesa da parte di Roma Capitale.
Gli immobili non sono stati, tuttavia, rilasciati.
Inoltre, secondo quanto pure evidenziato dalla ricorrente, Roma Capitale ha revocato la procedura selettiva avviata nel 2016 per la locazione di alloggi;procedura che avrebbe dovuto consentire di reperire gli immobili necessari a porre fine all’occupazione senza titolo.
3. In considerazione di tali circostanze, la ricorrente ha chiesto a questo Tribunale amministrativo:
- di disporre ogni necessaria misura per assicurare l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale civile di Roma, ivi inclusa la nomina di un commissario ad acta ;
- di condannare l’Amministrazione al risarcimento del danno derivante dall’inottemperanza al giudicato, tenendo conto che la ricorrente ha già agito innanzi al Tribunale di Roma, ai sensi dell’articolo 1591 c.c., per ottenere il risarcimento del maggior danno derivante dal ritardato rilascio del bene;
- di condannare l’Amministrazione, ai sensi dell’articolo 114, comma 4, lett. e) c.p.a., al pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato.
4. L’Amministrazione capitolina, costituitasi in giudizio, ha depositato una memoria, con la quale ha rimarcato la particolare destinazione dei 1042 immobili precedentemente concessile in locazione dalla ricorrente, rappresentando di aver cercato di adottare misure idonee all’esecuzione del provvedimento giurisdizionale di rilascio e di aver riconosciuto comunque alla Società, nel perdurare dell’occupazione degli immobili, pur senza un valido titolo, una indennità di occupazione annuale di ammontare pari a euro 4.246.842,24.
La difesa dell’Amministrazione ha inoltre affermato che lo svolgimento della procedura selettiva (poi revocata) per il reperimento di alloggi in locazione sarebbe stato rallentato dalla stessa ricorrente, e ha infine concluso chiedendo la concessione di un congruo termine per l’adozione dei provvedimenti necessari volti a liberare gli immobili oggetto della sentenza di rilascio.
5. A tali allegazioni ha replicato la ricorrente, la quale ha rappresentato anzitutto che, con sentenza del Tribunale di Roma, Sez. VI civile, 14 settembre 2017, n. 17487, Roma Capitale è stata condannata, nei confronti di M E s.r.l., al risarcimento del danno relativo al periodo dal 1° gennaio 2013 (primo giorno successivo alla cessazione del contratto di locazione) al 14 settembre 2017 (data di pubblicazione della sentenza), con liquidazione del relativo importo nella somma di euro 18.332.903,46, maggiorata degli interessi legali, delle spese di lite e dei relativi accessori di legge.
La ricorrente ha, inoltre, ribadito la permanenza dello stato di inerzia dell’Amministrazione, rimarcando che il nuovo bando indetto per il reperimento di alloggi non sarebbe diretto a sopperire alle esigenze abitative attualmente assolte mediante l’occupazione degli immobili della ricorrente, sia perché non indicherebbe la finalità di procedere al rilascio degli alloggi abusivamente occupati, sia in quanto consentirebbe la selezione di non più di cento alloggi per ogni Municipio.
6. Tenutasi la camera di consiglio del 22 novembre 2017, la Sezione ha emesso l’ordinanza n. 12180 del 2017, con la quale ha disposto, a carico della parte ricorrente, il deposito di copia autentica del provvedimento di cui si chiede l’ottemperanza, con la prova del passaggio in giudicato, nonché della documentazione, ove formata, dell’eventuale notificazione del titolo esecutivo all’Amministrazione resistente.
7. Gli incombenti richiesti sono stati adempiuti in data 21 dicembre 2017.
8. In esito alla successiva camera di consiglio del 21 febbraio 2018, la Sezione ha emesso la sentenza non definitiva n. 2184 del 27 febbraio 2018, con la quale:
- ha accolto la domanda di esecuzione del giudicato, ordinando conseguentemente all’Amministrazione di provvedere al rilascio degli immobili entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della decisione, e nominando inoltre, per il caso di perdurante inottemperanza dopo il predetto termine, un commissario ad acta , nella persona del Prefetto di Roma, o di un funzionario da lui delegato, chiamato a provvedere ai necessari adempimenti entro i successivi novanta giorni;
- ha respinto la domanda di condanna proposta ai sensi dell’articolo 114, comma 4, lett. e) c.p.a.;
- al fine di decidere sulla domanda di risarcimento del danno, ha disposto il deposito, a carico della parte ricorrente, di copia della sentenza del Tribunale di Roma, Sez. VI civile, 14 settembre 2017, n. 17487, nonché dell’atto introduttivo del relativo giudizio.
9. L’incombente istruttorio è stato adempiuto il 12 marzo 2018.
10. Con la successiva ordinanza n. 5407 del 2018, emessa a seguito della camera di consiglio del 18 aprile 2018, la Sezione ha poi disposto, a carico della parte ricorrente, il deposito di copia conforme all’originale della relazione del consulente tecnico d’ufficio nominato nel giudizio civile definito in primo grado con la sentenza del Tribunale di Roma, Sez. VI civile, 14 settembre 2017, n. 17487.
11. La ricorrente ha provveduto al deposito di quanto richiesto in data 29 maggio 2018.
12. Alla camera di consiglio del 4 luglio 2018 la causa è stata quindi trattenuta in decisione.
13. Come emerge dalla ricostruzione dello svolgimento del giudizio, la causa è stata parzialmente definita con la sentenza n. 2184 del 27 febbraio 2018, a seguito della quale rimane da decidere esclusivamente la domanda di risarcimento del danno derivante dalla mancata esecuzione del giudicato, proposta dalla ricorrente ai sensi dell’articolo 112, comma 3 cod. proc. amm.
14. Il Collegio rileva che, secondo quanto allegato dalla ricorrente e comprovato dalla documentazione acquisita agli atti del giudizio, una volta ottenuta la sentenza del Tribunale di Roma n. 24481 del 2013 – oggetto del presente giudizio di ottemperanza – che ha dichiarato cessato il contratto di locazione alla data del 31 dicembre 2012 e ha confermato l’ordinanza di rilascio già emessa, M E s.r.l. ha agito nuovamente innanzi alla Giurisdizione ordinaria, al fine di ottenere il risarcimento del danno derivante dal mancato tempestivo rilascio del bene.
Più in dettaglio, la società ha proposto ricorso, ai sensi degli articoli 415 e 447- bis c.p.c., allegando che, dopo la scadenza della locazione, Roma Capitale avesse sempre continuato a versare un indennizzo di importo pari al canone dovuto in base al contratto ormai cessato. Tale canone non sarebbe stato, tuttavia, corrispondente ai valori di mercato. Conseguentemente, la stessa parte ha domandato al Giudice civile, ai sensi dell’articolo 1591 c.c., il risarcimento del maggior danno rispetto al corrispettivo, stabilito dal precedente contratto, comunque dovuto fino alla riconsegna del complesso immobiliare. Il pregiudizio subito è stato quantificato in quel giudizio da M E s.r.l. in euro 960.000,00 per ogni mese di ritardo nel rilascio degli immobili.
La causa è stata decisa con la sentenza del Tribunale di Roma, Sez. VI civile, n. 17487 del 14 settembre 2017, con la quale:
- è stata accertata l’esistenza di un danno superiore rispetto all’indennità di occupazione prevista dall’articolo 1591 c.c.;
- il termine di decorrenza del danno è stato stabilito al 1° gennaio 2013, ossia al giorno successivo alla data di cessazione della locazione determinata dalla sentenza del Tribunale di Roma n. 24481 del 2013;
- il dies ad quem del danno è stato individuato nella data di pubblicazione della sentenza del 14 settembre 2017, sulla base del rilievo che “ Nel caso di specie non appare sussistere una ragionevole e fondata previsione di danno futuro potendo Roma Capitale rilasciare gli immobili in qualsiasi momento successivo alla pubblicazione della sentenza ”;
- ai fini della quantificazione del danno, il Giudice civile ha fatto riferimento alla consulenza tecnica d’ufficio appositamente disposta, sulla base della quale il valore locatizio del complesso, per l’anno 2013, è stato determinato in euro 9.088.553,10 su base annua;applicando poi una percentuale di sconto del 7,5 per cento, dovuta alla valutazione “in blocco” del suddetto complesso, lo stesso valore è stato ridotto a euro 8.406.911,61 annui;detratto, quindi, l’importo pagato annualmente da Roma Capitale, pari a euro 4.000.000,00, si è pervenuti infine a una quantificazione del maggior danno, per l’anno 2013, in complessivi euro 4.406.911,61, oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza;
- la medesima quantificazione del danno è stata ritenuta estensibile all’anno 2014;
- per l’anno 2015, aderendo alle considerazioni del consulente tecnico d’ufficio, il Tribunale di Roma ha ritenuto che il valore locatizio del complesso immobiliare, al netto dello sconto per la valutazione “in blocco”, dovesse essere quantificato in euro 7.523.797,40 annui;detraendo, quindi, l’importo di euro 4.000.000,00, versato da Roma Capitale, il maggior danno è stato quantificato in euro 3.523.797,40, oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza;
- quest’ultima quantificazione è stata ritenuta estensibile all’anno 2016;
- per l’anno 2017, il maggior danno è stato ugualmente stimato, su base annua, di importo pari a euro 3.523.797,40;tenuto conto, tuttavia, della necessità di condannare Roma Capitale al solo danno arrecato fino alla data di pubblicazione della sentenza (14 settembre 2017), si è rapportato tale valore al numero dei giorni di occupazione del complesso immobiliare fino alla predetta data (ossia 256 giorni su 365), pervenendo alla determinazione del risarcimento nella misura di euro 2.471.485,44.
In definitiva, in forza della sentenza ora richiamata, Roma Capitale è stata condannata a risarcire M E s.r.l. per il complessivo importo di euro 18.332.903,46 (4.406.911,61 + 4.406.911,61 + 3.523.797,40 + 3.523.797,40 + 2.471.485,44), oltre interessi nella misura legale dalla data di pubblicazione della medesima sentenza fino a quella di effettivo pagamento, a titolo di ristoro per il danno da mancato rilascio dal 1° gennaio 2013 al 14 settembre 2017.
15. Ciò posto, il Collegio rileva, anzitutto, che la sentenza del Tribunale di Roma, definendo il giudizio azionato dalla ricorrente ai sensi dell’articolo 1591 c.c., si è pronunciata sul danno che M E s.r.l. ha allegato di aver subito a seguito del mancato tempestivo rilascio del complesso immobiliare, sino alla data del 14 settembre 2017. E’, perciò, escluso che questo Tribunale amministrativo possa conoscere di qualsivoglia profilo di pregiudizio che la ricorrente possa aver subito fino alla suddetta data.
E infatti la circostanza che la ricorrente abbia agito in questa sede nella diversa prospettiva di ottenere l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Roma, Sez. VI civile, 25 novembre 2013, n. 24481 non può evidentemente costituire il veicolo per la duplicazione degli strumenti processuali di tutela, in base al noto principio electa una vita, non datur recursus ad alteram . Non possono essere prese in considerazione, conseguentemente, le allegazioni formulate dalla ricorrente nella memoria di replica depositata il 10 novembre 2017, in vista della camera di consiglio del successivo 22 novembre.
In quello scritto difensivo, la parte ha infatti rimarcato non solo il carattere non definitivo della sentenza del Tribunale di Roma n. 17487 del 14 settembre 2017 – che la stessa ricorrente dichiarava di riservarsi di appellare quanto alla misura del risarcimento – ma anche che la decisione non avesse soddisfatto integralmente il diritto al risarcimento per equivalente dei danni derivanti dalla perdurante occupazione sine titulo . Tali danni, secondo M E s.r.l., non si sarebbero infatti esauriti nel versamento di una somma corrispondente alla differenza tra il canone di occupazione corrisposto fino alla sentenza e quello ritenuto corretto dal Tribunale civile, ma si sarebbero identificati nei pregiudizi economici e morali derivanti dalla perdita della disponibilità del bene (non ancora restituito alla legittima proprietaria) e nel depauperamento degli alloggi.
Al riguardo, deve tuttavia ribadirsi che ogni e qualsivoglia ulteriore pregiudizio subito dalla ricorrente per effetto del mancato rilascio del bene avrebbe potuto e dovuto essere eventualmente dedotto nel giudizio da essa promosso innanzi alla Giurisdizione ordinaria.
Come anticipato, deve perciò ritenersi che ogni potenziale voce risarcitoria ascrivibile alla mancata esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Roma 25 novembre 2013, n. 24481 sia sottratta alla cognizione di questo Tribunale amministrativo ove maturata entro la data del 14 settembre 2017, ossia fino al momento al quale il giudice ordinario ha ancorato l’accertamento del danno e la quantificazione della condanna risarcitoria già comminata a Roma Capitale.
16. Ne consegue che resta in questa sede da stabilire esclusivamente se, per l’effetto dell’inottemperanza al giudicato, già accertata con la sentenza di questa Sezione n. 2184 del 27 febbraio 2018, residui un ulteriore danno risarcibile, in favore della ricorrente, maturato a decorrere dal 15 settembre 2017.
17. Al quesito deve darsi risposta affermativa, stante il perdurare dell’occupazione senza titolo del complesso immobiliare e – d’altro canto – la circostanza che Roma Capitale non ha specificamente contestato che la ricorrente abbia subito un danno maggiore rispetto all’importo versato a titolo di indennizzo, in misura pari al canone del contratto di locazione scaduto.
Al riguardo si ritiene di fare riferimento alla consulenza tecnica d’ufficio esperita nell’ambito del richiamato giudizio civile: dalla stessa emerge un valore locatizio del complesso immobiliare ben maggiore rispetto all’importo versato dall’Amministrazione.
Deve, perciò, ritenersi provata la sussistenza del danno nell’ an .
18. Il pregiudizio subito dalla ricorrente, a causa della mancata esecuzione del giudicato, va risarcito a far data dal 15 settembre 2017, ossia dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza del Tribunale di Roma.
19. Per ciò che attiene al dies ad quem del risarcimento, il Collegio deve rilevare che, con la sentenza n. 2148 del 27 febbraio 2018, la Sezione ha già disposto la nomina di un commissario ad acta al fine di dare esecuzione al rilascio del complesso immobiliare. Conseguentemente, l’occupazione del suddetto complesso non potrà protrarsi sine die , ma è necessariamente destinata a concludersi entro un termine ragionevole e determinato.
20. Tenuto conto che la situazione di occupazione senza titolo non risulta essere cessata alla data della camera di consiglio, il Collegio ritiene necessario assegnare al Commissario ad acta già designato il termine inderogabile di novanta giorni dalla pubblicazione della presente sentenza per provvedere al rilascio del complesso immobiliare, ove già non avvenuto.
21. In considerazione di quanto precede, Roma Capitale deve essere condannata al risarcimento dei danni maturati fino alla scadenza del termine assegnato al Commissario ad acta per eseguire o, qualora il rilascio dell’immobile fosse anteriore, fino alla data del rilascio stesso.
22. Ai fini della relativa quantificazione, può operarsi una valutazione equitativa, basandosi sulla medesima consulenza tecnica d’ufficio disposta nel giudizio civile, rispetto alla quale nessuna delle parti in causa risulta aver articolato, nella presente sede processuale, specifiche e documentate contestazioni.
In questa prospettiva, può assumersi che il valore locatizio annuo del complesso della ricorrente, per il periodo 2017-2018, sia stimabile nella medesima misura già individuata per l’anno 2017 dal consulente tecnico d’ufficio nominato dal Tribunale di Roma, ossia nell’importo annuo complessivo di euro 7.523.797,40.
Da questa somma deve essere sottratto l’importo annualmente versato da Roma Capitale;importo che – secondo quanto concordemente allegato da M E s.r.l. nel ricorso introduttivo del presente giudizio e da Roma Capitale nella memoria del 6 luglio 2017 – è pari a euro 4.246.842,24.
Il pregiudizio annuo da risarcire è, perciò, stimabile nella somma di euro 3.276.955,16 (ossia 7.523.797,40 - 4.246.842,24), pari, per ciascun giorno, a euro 8.977,96 (ossia 3.276.955,16/365).
Roma Capitale va, perciò, condannata al risarcimento del danno nella misura di euro 8.977,96 (ottomilanovecentosettantasette/96) per il numero dei giorni effettivi di occupazione dal 15 settembre 2017 (compreso) fino al dies ad quem in precedenza indicato.
22.1. Il suddetto importo, in quanto determinato equitativamente, deve essere inteso come già attualizzato.
22.2. Sulla predetta somma devono essere calcolati gli interessi compensativi (determinati in via equitativa, assumendo come parametro il tasso di interesse legale), volti a compensare la mancata disponibilità di tale somma fino al giorno della liquidazione del danno.
Il dies a quo per il computo degli interessi compensativi va, invece, individuato nel momento in cui la spettanza delle somme sarebbe maturata, avuto riguardo alle scadenze previste dal contratto di locazione in questione, medio tempore cessato.
Essi vanno computati sulle somme dovute fino alla data della presente sentenza.
24. Le spese vanno poste a carico dell’Amministrazione resistente e sono liquidate come in dispositivo.