TAR Roma, sez. III, sentenza 2020-06-01, n. 202005833

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. III, sentenza 2020-06-01, n. 202005833
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202005833
Data del deposito : 1 giugno 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 01/06/2020

N. 05833/2020 REG.PROV.COLL.

N. 04203/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4203 del 2019, proposto da
Compagnia Italiana della Navigazione S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti B C, S S D, S B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio S S D in Roma, piazza San Lorenzo in Lucina, 26;



contro

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;



per l'annullamento

del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei del 07 febbraio 2019, di applicazione di penalità per un importo complessivo di € 500.000,00 per violazioni contrattuali ex art. 3, comma 3, e dell'art.10, comma 1 lett. a) della Convenzione rep.54 del 18 luglio 2012, per variazione unilaterale assetto linea Genova – Olbia con corse aggiuntive;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 febbraio 2020 il dott. Ugo De Carlo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

La società ricorrente impugnava il provvedimento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con cui le era stata irrogata una sanzione amministrativa per violazioni di un Accordo allegato alla Convenzione stipulata dalle parti in data 18/07/2012, ai sensi dell’art. 1, comma 998 L. 296/2006 e dell’art. 19-ter D.L. 135/2009 convertito in L. 166/2009.

La Convezione ha ad oggetto l’esercizio di servizi di collegamento marittimo in regime di pubblico servizio con le isole maggiori e minori ed è finalizzata a disciplinare il complesso degli obblighi e dei diritti derivanti dall’esercizio dei servizi di collegamento marittimo.

La finalità della Convenzione è la tutela del servizio pubblico essenziale di garantire la continuità territoriale attraverso l’ininterrotto esercizio dei servizi di collegamento marittimo.

In data 22 agosto 2018 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti contestava le violazioni contrattuali ex artt. 3, comma 3, 5, comma 1, lett. a) e 10, comma 1, lett. a) della Convenzione come modificata dall’Accordo del 7 agosto 2014, in riferimento all’inserimento di due corse aggiuntive, di cui una diurna sulla linea Genova – Olbia nel periodo dal 1 giugno al 15 luglio 2018.

La condotta della ricorrente veniva considerata una inammissibile modifica unilaterale al contenuto della Convenzione.

Peraltro l’Amministrazione sosteneva di aver invitato la ricorrente, con una nota del 13.11.2017, a sottoporre in via preventiva al Ministero ogni eventuale richiesta di variazione di assetto, al fine di poter consentire allo stesso MIT di svolgere efficacemente l’attività di vigilanza prevista dall’art. 10 della Convenzione, ma quest’ultima affermava che tale atto non le era mai stato notificato.

La ricorrente ha sostenuto di aver inviato diverse note informative al Ministero e nelle controdeduzioni rappresentava di essersi conformata a quanto disposto dall’art.10 della Convenzione, poiché era stata fornita preventivamente all’Amministrazione puntuale e formale comunicazione delle corse aggiuntive effettuate nel periodo in esame.

Infatti, con nota del 22.1.2018 era stato tempestivamente inviato il calendario 2018 delle corse/frequenze/orari, nonché il dettaglio dell’impiego della flotta sulle singole Linee in Convenzione.

Con ulteriori note erano stati portati a conoscenza dell’Amministrazione anche gli “operativi passeggeri” relativi ai mesi di giugno e luglio, con l’indicazione delle corse/orari /frequenze e dell’impiego delle navi, consentendo così l’esercizio dell’attività di vigilanza all’Amministrazione.

Il Ministero è stato quindi preventivamente informato dell’aumento contestato e non ha eccepito nulla in merito.

In assenza di osservazioni e/o contestazioni da parte dell’Amministrazione, la ricorrente ha ritenuto di incrementare la frequenza minima delle corse senza che ciò comportasse alcun onere a carico dell’Erario.

Il primo motivo di ricorso denuncia l’eccesso di potere per insussistenza dei presupposti in fatto e in diritto per travisamento in fatto e in diritto, per erronea interpretazione delle disposizioni convenzionali, precisamente degli artt. 13 comma 12, e 5, comma 1, lett. d) della Convenzione Rep. n. 54 del 18/07/2012, come modificati dell’Accordo stipulato in data 7.8.2014.

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha fondato l’applicazione delle sanzioni su un’errata interpretazione delle norme convenzionali in esame.

L’art. 13 della Convezione che regola l’applicazione delle penalità collega le singole sanzioni a specifiche fattispecie secondo il principio di tipicità di ogni sistema sanzionatorio. Di regola le sanzioni ivi contenute prevedono una graduazione della sanzione da un minimo ad un massimo, salvo i casi più per i quali la sanzione è prevista in misura fissa.

E’ il caso dell’infrazione disciplinata dal comma 14, applicato nel caso di specie alla ricorrente, che così dispone: “ L’inosservanza dei provvedimenti emanati dai Ministeri vigilanti relativi all’esecuzione della presente Convenzione comporta

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