TAR Firenze, sez. II, sentenza 2018-06-25, n. 201800901

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Firenze, sez. II, sentenza 2018-06-25, n. 201800901
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
Numero : 201800901
Data del deposito : 25 giugno 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 25/06/2018

N. 00901/2018 REG.PROV.COLL.

N. 00183/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 183 del 2017, proposto da:
AH HA, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Goti, domiciliato ex art. 25 cpa presso la Segreteria del T.A.R. in Firenze, via Ricasoli 40;



contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t., e Prefettura di Prato, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze e domiciliati in Firenze, via degli Arazzieri 4;



per l'annullamento

del provvedimento prot. n. 2016/143901-13/Area IV (fasc. n. K10/604031) della Prefettura di Prato del 12.10.2016 con cui è stata dichiarata la inammissibilità dell’istanza diretta ad ottenere la concessione della cittadinanza italiana, nonché degli atti connessi e presupposti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Prefettura di Prato;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 giugno 2018 il dott. Riccardo Giani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1 - Con il ricorso introduttivo del giudizio il sig. AH HA impugna il provvedimento della Prefettura di Prato prot. n. 2016/143901-13/ Area IV del 12.10.2016 che ha dichiarato inammissibile la sua istanza di concessione della cittadinanza italiana per mancanza della residenza continuativa in Italia per almeno 10 anni, ai sensi degli artt. 9 legge n. 91 del 1992, nonché 1

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