TAR Roma, sez. III, sentenza 2023-06-27, n. 202310859

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. III, sentenza 2023-06-27, n. 202310859
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202310859
Data del deposito : 27 giugno 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 27/06/2023

N. 10859/2023 REG.PROV.COLL.

N. 13683/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 13683 del 2021, proposto dalla A2A Gencogas s.p.a. e A2A s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentate e difese dagli avv.ti E S, M G L e D S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio M G L in Roma, via Tor de' Schiavi 50/A;



contro

il Ministero della Transizione Ecologica e l’ISPRA-Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale, in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;



nei confronti

del Ministero della Salute, del Ministero dell’Interno, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, del Ministero dello Sviluppo Economico e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
del Comune di Piacenza, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avv.ssa Elena Vezzulli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
della Regione Emilia-Romagna, della Provincia di Piacenza e della Terna s.p.a., non costituiti in giudizio;



per l'annullamento

- del decreto del Ministero della Transizione Ecologica (d’ora in poi “MITE”) n. 417 del 13 ottobre 2021, recante il “ riesame complessivo del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. DSA-DEC-2009-0000974 del 3 agosto 2009 e ss.mm.ii. di autorizzazione integrata ambientale (AIA) per l'esercizio della centrale termoelettrica della Società A2A Gencogas S.p.A., situata nel Comune di Piacenza (PC) – Procedimento ID 54/10170 ”, limitatamente ad alcune prescrizioni da esso richiamate e contenute nel Parere Istruttorio Conclusivo, parte integrante dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (d’ora in poi anche “ AIA ”);

- della nota prot. MATTM/0098922 del 16 settembre 2021 del MITE, recante “ Aggiornamento del Parere Istruttorio Conclusivo relativo al riesame complessivo dell'AIA rilasciata alla A2A Gencogas S.p.A. per la Centrale termoelettrica sita nel Comune di Piacenza –Procedimento ID 54/10170. Riscontro alle osservazioni del Gestore ”;

- del Parere Istruttorio Conclusivo (d’ora in poi anche “ PIC ”) del 16 settembre 2021, titolato “ Riesame complessivo dell'AIA, con valenza di rinnovo ”, reso dalla Commissione Istruttoria AIA-IPPC del MITE, nella parte in cui, al punto 17.2.3 del Paragrafo 12.5.1 “ Emissioni Convogliate in Atmosfera ”, a pag. 63, viene scritto che “ nelle condizioni di non normale funzionamento (intese come transitori dovuti ai periodi di avviamento e fermata, quindi a potenza inferiore al minimo tecnico), i flussi di massa annuali di NOx dei due turbogas non potranno, complessivamente, superare il 10% dei flussi di massa annuali totali di NOx. L'Autorità Competente può consentire deroghe a tale limite nel caso vi sia la necessità assoluta di assicurare la fornitura energetica tramite la CTE di Piacenza per effettive esigenze di stabilità della rete elettrica. Tale esigenza deve essere annualmente confermata dal Gestore della rete elettrica su richiesta del gestore A2A ”;

– di tutti gli ulteriori atti presupposti, connessi e conseguenti;

l'annullamento, ove occorrer possa:

– del Piano Aria Integrato Regionale della Regione Emilia-Romagna (d’ora in poi “ PAIR 2020 ”), approvato con deliberazione n. 115 dell’11 aprile 2017, nella parte in cui, all'art. 19 delle “ Norme tecniche di attuazione ”, viene previsto che “ l'Autorità competente si attiene, in sede di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA), alle seguenti prescrizioni: […] b) nelle aree di superamento, fissazione dei valori limite di emissione più bassi fra quelli previsti nei documenti di riferimento sulle BAT (in particolare nella sezione "BAT conclusions”) elaborati ai sensi della direttiva 2010/75/UE, con riferimento alle polveri totali, agli NOx (ossidi di azoto) e agli ossidi di zolfo (SO2) in caso di nuove installazioni, nei limiti in cui sia tecnicamente possibile, e di modifiche sostanziali delle installazioni esistenti che configurino incrementi di capacità produttiva superiori o pari alla soglia di assoggettabilità ad AIA, come specificato al paragrafo 9.4.3.1.b, nei limiti in cui sia tecnicamente possibile e non comporti costi sproporzionati. I limiti di applicabilità tecnica devono essere adeguatamente motivati nel provvedimento di autorizzazione ”, laddove tale norma sia intesa a supporto della prescrizione contenuta al punto 17.2.3 del PIC sul limite ai flussi di massa annuali di NOx nei periodi di non normale funzionamento della centrale.


Visti il ricorso, le memorie e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio e le memorie delle Amministrazioni intimate e del Comune di Piacenza;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 giugno 2023 il dott. M S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1 – La A2A s.p.a. e la A2A Gencogas s.p.a. (d’ora in poi anche “le ricorrenti”, la “A2A” o il “gestore”) sono società operanti nel settore della produzione di energia elettrica ed esercenti alcune centrali termoelettriche in Italia, fra cui una sita nel Comune di Piacenza.

Con l’atto introduttivo del presente giudizio le predette società hanno impugnato gli atti sulla cui base il MITE, a seguito del procedimento di riesame del provvedimento AIA inerente alla ridetta centrale, ha imposto nel provvedimento finale una prescrizione specificamente riferita ai flussi di massa annuali massimi di NOx che l’Impianto può emettere durante le fasi di esercizio transitorio, comprendenti i periodi di avviamento e di fermata.

Il punto 17.2.3 del PIC, paragrafo 12.5.1 “ Emissioni Convogliate in Atmosfera ”, prescrive, infatti, che “ nelle condizioni di non normale funzionamento (intese come transitori dovuti ai periodi di avviamento e fermata, quindi a potenza inferiore al minimo tecnico), i flussi di massa annuali di NOx dei due turbogas non potranno, complessivamente, superare il 10% dei flussi di massa annuali totali di NOx.

L'Autorità Competente può consentire deroghe a tale limite nel caso vi sia la necessità assoluta di assicurare la fornitura energetica tramite la CTE di Piacenza per effettive esigenze di stabilità della rete elettrica. Tale esigenza deve essere annualmente confermata dal Gestore della rete elettrica su richiesta del gestore A2A

2 – Le ricorrenti con il loro gravame hanno esposto, in particolare: i) di esercire la centrale termoelettrica di Piacenza e di aver adottato tecnologie molto avanzate per il controllo delle emissioni in atmosfera, conformi alle migliori tecniche disponibili (o Best Available Tecniques – di seguito anche “ BAT ”) per i grandi impianti di combustione, contenute nella decisione 1442/2017/UE; ii) che l’impianto ha realizzato una riduzione delle emissioni su base annuale a livelli di gran lunga inferiori ai limiti previsti dal precedente provvedimento di AIA del 3 agosto 2009; iii) di partecipare al mercato del dispacciamento di energia elettrica, con la funzione di assicurare la stabilità alla rete, al fine di evitare fenomeni di black-out e disservizi per gli utenti; iv) che, in questa chiave, la centrale riveste un ruolo molto importante e l’esercizio di tale funzione comporta l’esigenza di effettuare numerosi cicli di attivazione e spegnimento dell’impianto; v) che il 4 dicembre 2018, il competente Dicastero (oggi il MITE) ha disposto l’avvio del procedimento di riesame del provvedimento di AIA per l’esercizio della Centrale a seguito della pubblicazione della decisione n. 2017/1442/UE, recante le conclusioni sulle BAT per i grandi impianti di combustione; vi) che con nota del 28 maggio 2021, la Commissione istruttoria AIA-IPPC ha trasmesso al MITE la prima versione del PIC e il Piano di Monitoraggio e Controllo (di seguito anche “PMC”) dell’ISPRA del 14 luglio 2021; vii) che detto parere ha introdotto limiti di emissione degli ossidi di azoto a livelli più rigidi rispetto a quanto previsto dal provvedimento di AIA oggetto di riesame; viii) che, per adeguarsi a tale misura, il PIC ha previsto la sostituzione dei catalizzatori per l’abbattimento degli ossidi di azoto contenuti nei fumi di scarico dell’impianto; ix) che il parere, oltre ad una riduzione dei valori limite di emissione in concentrazione di NOx e all’imposizione di un flusso di massa limite di 770 t/a (tonnellate annue) di NOx generabile annualmente in condizioni di normale funzionamento, ha previsto la surrichiamata prescrizione sui flussi di massa annuali massimi di NOx relativi alle fasi di esercizio transitorio; x) di aver trasmesso all’Autorità procedente, dopo la convocazione della conferenza dei servizi decisoria in modalità semplificata asincrona, le proprie osservazioni al PIC ritenendo, fra l’altro, la prescrizione concernente le fasi di esercizio transitorio in contrasto con la normativa sovranazionale e nazionale nonché

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi