TAR Ancona, sez. I, sentenza 2014-01-07, n. 201400014

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, sentenza 2014-01-07, n. 201400014
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 201400014
Data del deposito : 7 gennaio 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00648/2013 REG.RIC.

N. 00014/2014 REG.PROV.COLL.

N. 00648/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 648 del 2013, proposto da:
N S, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Lufrano, con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. Marche in Ancona, via della Loggia, 24;

contro

Questura di Ascoli Piceno, Ministero dell'Interno, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distr. dello Stato, domiciliata in Ancona, piazza Cavour, 29;

per

la declaratoria del silenzio rifiuto a seguito dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per protezione sussidiaria presentato alla Questura di Ascoli Piceno;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Questura di Ascoli Piceno e di Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 dicembre 2013 il dott. G M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Nelle attività preliminari della camera di consiglio, il difensore di parte ricorrente dichiara essere intervenuta la cessazione della materia del contendere, chiedendo la conseguente declaratoria e insistendo sulla rifusione delle spese di giudizio.

L’Amministrazione resistente si oppone alla condanna alle spese.

Il ricorso va comunque dichiarato improcedibile.

Ai fini della regolazione delle spese di giudizio e in applicazione del principio di soccombenza virtuale, va osservato che il ricorso sarebbe stato verosimilmente respinto per le ragioni dedotte dall’Amministrazione resistente, da cui si evince che alle date di proposizione e di deposito dell’odierno gravame era già intervenuto il parere favorevole della Commissione Territoriale di Gorizia, cui seguiva la conclusione dell’iter telematico per il rinnovo del permesso di soggiorno concesso al ricorrente con validità fino al 7.5.2016. Ragioni equitative inducono, tuttavia, alla compensazione delle spese, come peraltro richiesto dalla stessa Amministrazione resistente nella memoria da ultimo depositata in data 23.10.2013.

Per effetto di quanto sopra deve invece essere disposta, in applicazione dell'art. 136 comma 2 del DPR n. 115/2002, la revoca dell'ammissione provvisoria del ricorrente al beneficio del patrocinio a spese dello Stato in accoglimento dell’istanza in data 5.9.2013, poiché ottenuta attraverso una incompleta prospettazione dei fatti rilevanti ai fini del decidere riguardo al requisito della non manifesta infondatezza delle ragioni da azionare in giudizio (art. 74 comma 2 DPR n. 115/2002). L’odierna controversia si sarebbe inoltre potuta facilmente evitare attraverso una maggiore diligenza, da parte del ricorrente, nell’informarsi sullo stato della procedura che lo riguardava, in coerenza con le regole del giusto procedimento amministrativo che impongono il dovere di collaborazione da ambo le parti.

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