TAR Bari, sez. II, sentenza 2018-10-16, n. 201801304
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Testo completo
Pubblicato il 16/10/2018
N. 01304/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00310/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 310 del 2017, proposto da
Farmac Zabban S.p.A, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato S C, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato G M in Bari, via Papa Paolo Giovanni I n. 10/D;
contro
Azienda sanitaria locale Bari, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato A F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Bari, lungomare Starita 6;
per l'ottemperanza
- al decreto ingiuntivo n. 2384/2011 rubricato al n. di R.G. 11905/2011 emesso dal Tribunale di Bari in data 30.11.2011, notificato il 16.12.2011, reso esecutivo con dichiarazione di esecutorietà del 23-16.3.2012, munito di formula esecutiva il 4.4.20128 e così notificato in data 18.5.2012;
- al decreto ingiuntivo 2462/2012, rubricato al n. di R.G. 11999/2012, emesso dal Tribunale di Bari in data 25.10.2012, notificato il 14.11.2012 reso esecutivo con dichiarazione di esecutorietà del 26.7.2016, munito di formula esecutiva il 27.7.2016 e così notificato in data 4.8.2016;
nonché per la condanna
al pagamento della penalità di mora di cui all’articolo 114, comma quarto, lettera e), del codice del processo amministrativo, nella misura che sarà ritenuta equa.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Azienda sanitaria locale Bari;
Visto l'art. 114 del codice del processo amministrativo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 settembre 2018 il consigliere Giuseppina Adamo e uditi per le parti i difensori, avv. G M, su delega orale dell'avv. S C, e avv. A F;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con l’atto introduttivo del presente giudizio di ottemperanza la parte ricorrente ha richiesto l’esecuzione del giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo in epigrafe, con la conseguente condanna dell’Azienda sanitaria provinciale di Bari al pagamento delle somme ivi liquidate.
Tale decreto, divenuto definitivo, per mancata opposizione, è stato notificato con formula esecutiva all’Azienda ed è decorso infruttuosamente altresì l’ulteriore termine, pari a 120 giorni, previsto dall’art. 14 del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30.
La fattispecie è regolata dall'articolo 112, secondo comma, lettera c), del codice del processo amministrativo, che ha recepito la giurisprudenza precedente secondo la quale per il decreto ingiuntivo, se divenuto esecutivo e definitivo, dato il suo relativo consolidamento, a norma degli articoli artt. 633 e ss. del codice di procedura civile, è d’ammettersi l'azione di ottemperanza (Cons. Stato, Sez. IV, 31 maggio 2003, n. 3031;Sez. V, 9 novembre 2004 n. 7236;Sez. IV, 3 aprile 2006, n. 1713;Sez. V, 19 marzo 2007, n. 1301;T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V, 28 maggio 2009, n. 2983).
Il 5 giugno 2018 si è costituita l’Azienda sanitaria, la quale, depositando la pertinente documentazione, ha eccepito che “in data 14 febbraio 2013 con delibera del direttore generale n. 286 si provvedeva alla liquidazione della sorte capitale e delle spese legali residue pari ad E. 3.207,04, giusta altresì mandati di pagamento al presente atto acclusi;in relazione, poi, al decreto ingiuntivo n. 2462/11 si fa rilevare che con determina dirigenziale del 24/05/2018 n. 6157 si è altresì provveduto alla liquidazione dell’importo di E.2.066,75 a titolo di spese e competenze legali e che, allo stato residua un’unica fattura relativa ad interessi moratori che l’Area competente sta provvedendo a liquidare”.
La società non ha contestato tali affermazioni, neppure nella camera di consiglio del 25 settembre 2018, insistendo comunque per la decisione della causa nei limiti della richiesta del pagamento degli interessi moratori.
In definitiva, ricorrono i requisiti, anche di rito, per l’accoglimento del ricorso appunto in questi limiti;va dunque ordinato all’Azienda sanitaria provinciale di Bari di dare esecuzione al decreto ingiuntivo indicato in epigrafe e, quindi, di pagare gli interessi moratori in favore della ricorrente, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della presente decisione, ove ovviamente le stesse somme non siano già state poste a disposizione della società istante.
I dati emersi nel corso del giudizio rendono manifestamente iniquo il riconoscimento della penalità di mora di cui all’articolo 114, comma quarto, lettera e), del codice del processo amministrativo.
Vanno altresì poste a carico della stessa Amministrazione le spese di giudizio, sebbene parzialmente compensate, stanti l’esito del processo e la vicenda processuale complessivamente considerata.