TAR Bologna, sez. I, sentenza 2022-01-12, n. 202200027

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bologna, sez. I, sentenza 2022-01-12, n. 202200027
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bologna
Numero : 202200027
Data del deposito : 12 gennaio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 12/01/2022

N. 00027/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00298/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 298 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato L R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ufficio Territoriale del Governo di Bologna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, ivi domiciliataria ex lege, via A. Testoni, 6;

Ministero dell'Interno, Ministero della Difesa, Ministero dell'Economia e delle Finanze, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensiva

a) della nota della Prefettura Bologna - Area I - Ordine e Sicurezza Pubblica - Prot. Interno N.-OMISSIS- del 31/03/2021 Prot. Fasc. -OMISSIS-/Area I^ O.S.P. notificata a mezzo pec in pari data con la quale si informa ai sensi dell’art. 92, comma 2 bis del D.Lgs 159/2001 che nei confronti della SOCIETA’ -OMISSIS- , sedente a Bologna via -OMISSIS-si ritiene accertata la sussistenza del pericolo di infiltrazioni mafiose ai sensi dell’art. 91 del Codice Antimafia e (si legge): “(...) DISPONE per le medesime motivazioni, sussistente il pericolo di infiltrazioni mafiose tendente a condizionare le scelte e gli indirizzi della società -OMISSIS-, LA REVOCA dell’iscrizione nelle white list istituite dalla Prefettura di Bologna ai sensi dell’art. 1, commi dal 52 al 57 della legge 6 novembre 2012, n. 190 e s.m.i. e la CANCELLAZIONE della medesima dall’elenco delle imprese iscritte (...)”;

b) delle risultanze della Banca Dati Nazionale Unica (B. D. N. A.);

c) della nota n. -OMISSIS-del 10.11.2020 della D.I.A. Sezione Operativa di

Bologna;

d) della nota n. -OMISSIS-del 18.01.2021 del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Bologna;

e) della nota n. -OMISSIS-Cat. Q2. 2. Div. P.A. – Ant. Del 20.01.2021 della Questura di Bologna Divisione Polizia Anticrimine;

f) dei Verbali delle riunioni del Gruppo Interforze, costituito con provvedimento prefettizio n. -OMISSIS-del 11.01.2013, riunitosi in data 22 gennaio 2021 e 19 febbraio 2021;

g) per quanto occorra, della comunicazione ai sensi dell’art. 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 avente prot. n. -OMISSIS-del 29 gennaio 2021;

h) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale, comunque lesivo degli interessi della ricorrente comprese ulteriori indagini istruttorie se e in quanto esistenti.

quanto ai motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 16/6/2021:

-degli stessi atti già impugnati con il ricorso introduttivo.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Ufficio Territoriale del Governo di Bologna;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 dicembre 2021 il dott. P A e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1.-Con il ricorso in esame -OMISSIS- costituita nel 1999 e con sede legale a Bologna, odierna ricorrente, ha impugnato il provvedimento del Prefetto di Bologna del 31 marzo 2021 con cui le è stata revocata l’iscrizione alle c.d. white list motivato da vari elementi, riassumibili nei rapporti economici e parentali con la -OMISSIS- s.r.l. avente sede a Casapesenna (CE) destinataria di interdittiva nel 2017 (divenuta definitiva) e dal carattere meramente formale della sede legale, operando la società ricorrente a Caserta.

A sostegno del gravame ha dedotto motivi così riassumibili:

I)Violazione e/o falsa applicazione artt. 84 e 91 d.lgs 6.9.2011 n. 159;
d.p.c.m. 18 aprile 2013. Violazione e falsa applicazione dell'articolo 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190 istruttoria carente e/o insufficiente e/o approssimativa;
erroneità e/o falsità di presupposti;
travisamento e/o erronea e/o insufficiente valutazione dei fatti;
carenza e/o insufficienza di motivazione;
violazione e/o mancata applicazione della circolare ministeriale 8.2.2013 n. 11001/119/20(6);
violazione del principio di proporzionalità dell’azione amministrativa;
violazione dei principi di ragionevolezza e buon andamento ex artt. 3 e 97 cost.;
violazione e/o abnorme compromissione del principio di libertà di iniziativa economica ex art. 41 cost;
violazione del compito istituzionale ex art. 3, comma 2, cost.;
mancato e/o inadeguato bilanciamento degli interessi in gioco. Contraddittorietà tra atti della stessa Amministrazione: vi sarebbe intrinseca contraddittorietà tra la disposta iscrizione alla “ white list ” avvenuta il 5 agosto 2019 e rinnovata il 31 agosto 20 ed il provvedimento impugnato, fondato su elementi già noti all’Amministrazione e privi di ogni carattere di novità.

II) Stessa censura sotto diverso profilo. Violazione e/o falsa applicazione artt. 84 e 91d.lgs 6.9.2011 n. 159;
d.p.c.m. 18 aprile 2013. Violazione e falsa applicazione dell'articolo 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190 istruttoria carente e/o insufficiente e/o approssimativa;
erroneità e/o falsità di presupposti;
travisamento e/o erronea e/o insufficiente valutazione dei fatti;
carenza e/o insufficienza di motivazione;
violazione e/o mancata applicazione della circolare ministeriale 8.2.2013 n. 11001/119/20;
violazione del principio di proporzionalità dell’azione amministrativa;
violazione dei principi di ragionevolezza e buon andamento ex artt. 3 e 97 cost.;
violazione e/o abnorme compromissione del principio di libertà di iniziativa economica ex art. 41 cost;
violazione del compito istituzionale ex art. 3, comma 2, cost.;
mancato e/o inadeguato bilanciamento degli interessi in gioco. Violazione dei principi di legittimo affidamento, tutela della buona fede, della lealtà nei rapporti tra privati e pubblica amministrazione e del buon andamento dell’azione amministrativa: risulterebbe violato anche l’art. 21-quinquies L.241/90 sull’esercizio del potere di revoca in autotutela, risultando il riesame dell’iscrizione alla “ white list ” fondato non già su sopravvenienze fattuali o giuridiche bensì su di un mero ripensamento da parte dell’Amministrazione in merito alla valutazione di circostanze già ampiamente note.

III) VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE ARTT. 84 E 91 D.LGS 6.9.2011 N. 159;
VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE ART. 4 D.LGS 8.8.1994 N. 490;
ISTRUTTORIA CARENTE E/O INSUFFICIENTE E/O APPROSSIMATIVA;
ERRONEITÀ E/O FALSITÀ DI PRESUPPOSTI;
TRAVISAMENTO E/O ERRONEA E/O INSUFFICIENTE VALUTAZIONE DEI FATTI;
CARENZA E/O INSUFFICIENZA DI MOTIVAZIONE;
VIOLAZIONE E/O

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi