TAR Palermo, sez. I, sentenza 2024-04-29, n. 202401445
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Pubblicato il 29/04/2024
N. 01445/2024 REG.PROV.COLL.
N. 01098/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1098 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati G R, E V, C U M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
la Regione Sicilia - Assessorato del Territorio e dell'Ambiente, Regione Sicilia - Assessorato Territorio e Ambiente – Dip. Ambiente - Struttura Territoriale di Agrigento/Caltanissetta, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in Palermo, via Mariano Stabile 184;
nei confronti
dei Comune di Lampedusa e Linosa, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- del Provvedimento di rigetto dell'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente - Dipartimento dell'Ambiente - Struttura Territoriale dell'Ambiente di Agrigento/Caltanissetta, prot. -OMISSIS- del 10/06/2020 della richiesta di autorizzazione di durata breve, di cui al DA terr.amb n. 351 del 7/10/2019 e L.R 1/2019, per la collocazione di ombrelloni e sdraio facilmente rimovibili, per un periodo di 90 giorni;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente al provvedimento impugnato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Sicilia - Assessorato del Territorio e dell'Ambiente e di Regione Sicilia - Assessorato Territorio e Ambiente – Dip. Ambiente - Struttura Territoriale di Agrigento/Caltanissetta;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 14 febbraio 2024 la dott.ssa A F e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso, notificato e depositato in data 20 luglio 2020, il sig. -OMISSIS-, in proprio e nella qualità di legale rappresentante della società “-OMISSIS- s.r.l.”, ha chiesto l’annullamento, previa sospensiva e vinte le spese, del provvedimento di rigetto dell’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente Dipartimento dell’Ambiente Regione Sicilia - Struttura Territoriale dell’Ambiente di Agrigento/Caltanissetta, prot. n. -OMISSIS- del 12/06/2020 della richiesta autorizzazione di durata breve di cui al D.A. terr.amb n. 351 del 7/10/2019 e L.R. 1/2019 per l’occupazione di un’area demaniale marittima di mq 530,00 sita nell’isola di Lampedusa in -OMISSIS- identificato in catasto al -OMISSIS- per la collocazione di ombrelloni e sdraio facilmente rimovibili, per un periodo di 90 giorni.
Il ricorrente ha esposto in fatto quanto segue.
La società -OMISSIS- s.r.l. è titolare di regolare concessione di occupazione suolo demaniale per la collocazione di una struttura amovibile in legno, tipo chiosco, sull’isola di Lampedusa zona -OMISSIS-, adibita a destinazione commerciale a diretta fruizione del mare, per lo svolgimento di varie attività connesse come la ristorazione e il noleggio di attrezzature balneari (lettini e ombrelloni);
In data 18 maggio 2020, la società ricorrente ha inoltrato la richiesta per il rilascio dell’autorizzazione di durata breve di 90 giorni, per l’occupazione di aree demaniali marittime nella fascia di spiaggia della -OMISSIS- adiacente al proprio chiosco, come individuata in relazione tecnica, con la previsione di collocare ombrelloni, lettini ed eventuali pedane ai sensi della L.R. 01/2019 art. 24 comma 1 lett. b) e secondo le direttive del D.A. n. 351/Gab del 07/10/2019 dell’Assessorato Territorio ed Ambiente della Regione Siciliana, che ha allungato i termini di durata dell’occupazione sino a 90 giorni;
Con il decreto oggetto impugnato la richiesta è stata respinta.
Il diniego è stato impugnato affidando il ricorso alle seguenti censure.
Violazione e falsa applicazione dell’art. 10 bis della l. 241/90;violazione dell’art. 97 Cost.;eccesso di potere per difetto di istruttoria, e violazione del principio del giusto procedimento. Travisamento dei fatti ed erroneità dei presupposti.
Il provvedimento sarebbe illegittimo in quanto adottato in assenza di comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza ai sensi dell’art. 10 bis della legge n. 241/1990, con conseguente violazione delle garanzie partecipative ivi previste.
Violazione e falsa applicazione dell’art. 30 del codice della navigazione;violazione e falsa applicazione del da 351 gab del 7 ottobre 2019;eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti ed erroneità dei presupposti;
Contrariamente a quanto asserito dall’Amministrazione resistente, l’area per la quale è stata prodotta la richiesta di autorizzazione non ricadrebbe in zona sottoposta ai vincoli richiesti dall’art.1) comma 3), lettera a). del D.A. n.351 GAB del 7/10/2019. Il diniego sarebbe, pertanto, illegittimo in quanto adottato facendo riferimento al combinato disposto di cui al Piano di Gestione delle Isole Pelagie e dell’art. 1) comma 3), lettera a) del D.A. n. 351 GAB del 7/10/2019.
L’Amministrazione, inoltre, avrebbe omesso di avviare la procedura di VINCA, che avrebbe avuto esito favorevole alle richieste dell’istante.
Eccesso di potere per contraddittorietà, incoerenza ed illogicità manifesta. Violazione del principio dell’affidamento.
La condotta dell’Amministrazione sarebbe contraddittoria in quanto quest’ultima avrebbe rilasciato fino all’anno precedente la medesima autorizzazione denegata con il provvedimento impugnato, ancorché in presenza delle stesse condizioni fattuali e delle medesime istanze;
Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 l. 241/90. Difetto di motivazione- sviamento di potere;irragionevolezza ed incoerenza manifesta- violazione del principio di proporzionalità.
Il provvedimento sarebbe altresì privo di adeguata motivazione, basandosi di una errata valutazione di opportunità e su motivazioni apparenti e incongrue, nonché prive di supporto istruttorio.
Per l’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente Dipartimento dell’Ambiente Regione Sicilia- Struttura Territoriale dell’Ambiente di Agrigento/Caltanissetta si è costituita in giudizio l’Avvocatura distrettuale dello Stato, che ha successivamente depositato una memoria difensiva con la quale ha chiesto il rigetto della domanda cautelare e del ricorso.
Con memoria del 12 febbraio 2024 il ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione della causa.
Di tanto preso atto, il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse.
La definizione in rito della causa consente di compensare tra le parti le spese del presente giudizio.