TAR Roma, sez. V, sentenza 2022-11-02, n. 202214287

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. V, sentenza 2022-11-02, n. 202214287
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202214287
Data del deposito : 2 novembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 02/11/2022

N. 14287/2022 REG.PROV.COLL.

N. 06759/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6759 del 2013, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati C P, G C, A M, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato G C in Roma, via Cicerone, 44;

contro

Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

-OMISSIS-., in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;

e con l'intervento di

ad opponendum:
Unicredit s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Andrea Zanetti, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, corso Vittorio Emanuele II, 18;

per l’annullamento

della nota del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare e della pesca, Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare, -OMISSIS-, con la quale è stato comunicato al sig. -OMISSIS- l’esclusione dai benefici previsti dall’art. 1 comma 1 bis , della legge n. 237/1993, con conseguente obbligo di restituzione pro quota , ex art. 126, comma 3 bis , della legge n. 388/2000, di quanto già liquidato dal Ministero per l’accollo delle garanzie rilasciate dal sig. -OMISSIS- medesimo, in favore della -OMISSIS-;

di ogni atto precedente, susseguente e/o comunque connesso con quello impugnato, fra cui, espressamente, il d.m. -OMISSIS-, del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;

Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 10 ottobre 2022 il dott. E M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe si contesta la legittimità della nota del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali datata -OMISSIS-, con la quale è stata comunicata all’odierno ricorrente l’esclusione dai benefici previsti dall’art. 1 comma 1 bis , della legge n. 237/1993, con conseguente obbligo di restituzione pro quota , ex art. 126, comma 3 bis , della legge n. 388/2000, di quanto già liquidato dal Ministero per l’accollo delle garanzie rilasciate dal ricorrente medesimo, in favore della -OMISSIS-.

Riferisce il ricorrente di essersi reso garante della cooperativa agricola -OMISSIS- verso l’Istituto Federale di Credito Agrario per il Piemonte la Liguria e la Valle d’Aosta (in seguito -OMISSIS-. e poi Unicredit s.p.a.) mediante avallo di cambiale agraria per la somma di lire 1.253.323.288 per il contratto stipulato il -OMISSIS-.

Successivamente, versando la cooperativa agricola -OMISSIS- in stato di insolvenza, la stessa era stata posta in liquidazione coatta amministrativa e con decreto ingiuntivo del Presidente del Tribunale di -OMISSIS- era stato ingiunto all’odierno ricorrente di pagare alla banca la suddetta somma, essendo stata respinta dal medesimo Tribunale l’opposizione al predetto decreto ingiuntivo, in seguito accolta, in secondo grado, dalla Corte di Appello di -OMISSIS-, la quale revocava il provvedimento monitorio in virtù dell’entrata in vigore degli articoli 1 e 2 della legge n. 140 del 1992, con cui era stato introdotto l’accollo ex lege dello Stato dei debiti dei soci delle cooperative agricole.

Espone inoltre il ricorrente di essere stato tratto a giudizio penale per fatti di bancarotta che hanno interessato detta cooperativa, all’esito del quale ha riportato una pena concordata ai sensi dell’art. 444 c.p.p., cui ha fatto seguito la nota oggetto di odierna impugnazione, con la quale il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ha comunicato la decadenza dal beneficio concesso sulla base dell’art. 1, comma 1 bis , del decreto legge n. 149\1993 come convertito in legge, a tenore del quale “Le garanzie concesse, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, da soci di cooperative agricole, a favore delle cooperative stesse, di cui sia stata previamente accertata l’insolvenza, sono assunte a carico del bilancio dello Stato. A tal fine è stanziata la somma di lire 20 miliardi annui a decorrere dall’anno 1993 per un periodo di dieci anni. Al relativo onere si provvede, per gli anni 1993, 1994 e 1995, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo -OMISSIS- dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l’anno 1993, all’uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, con imputazione sulla quota iscritta come limite d’impegno” .

Avverso detta nota, il ricorrente ha formulato le seguenti doglianze: I. Violazione degli artt. 1203, 1298, 1299 c.c., dell’art. 126 della legge n. 388/2000, dell’art. 7 del r.d. n. 1509/1927 e dell’art. 94 del r.d. n. 1669/1933 , sul presupposto che, costituendo l’originaria garanzia prestata dal ricorrente un avallo su cambiale agraria, risulterebbe scaduto il termine triennale di prescrizione per l’esercizio dell’azione cambiaria e dell’azione nei confronti dell’avvallante di cui al predetto art. 94 del r.d. n. 1669/1933, applicandosi detto termine non soltanto nell’ipotesi in cui sia il possessore della cambiale ad agire nei confronti dell’avallante, ma anche nell’ipotesi in cui, come nel caso di specie, ad agire verso l’avallante sia un coobbligato solidale che abbia estinto l’intero debito in favore del comune creditore e pretenda la quota parte di competenza in via di regresso dal condebitore.

II. Violazione degli artt. 444 e 445 c.p.p., eccesso di potere per difetto di istruttoria, errore grave e manifesto e difetto di motivazione , atteso che l’intervenuta estinzione del reato ex art. 445, comma 2, del c.p.p., comporterebbe l’irrilevanza della sentenza di patteggiamento emessa dal Tribunale di -OMISSIS-, che secondo la fuorviante prospettazione del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, costituirebbe un importante elemento di prova, “essendo fondata sul riconoscimento implicito della responsabilità dell’imputato” (cfr. provvedimento impugnato).

III. In via subordinata: violazione dell’art. 1, comma 1, bis della legge n. 237/1993, dell’art. 126 della legge n. 388/2000 e degli artt. 2033 e 2036 c.c., nonché difetto di legittimazione passiva del ricorrente ed eccesso di potere nelle sue figure sintomatiche del difetto di istruttoria e dello sviamento , atteso che, prima di procedere all’accollo, il Ministero non avrebbe previamente accertato l’esistenza di procedimenti penali a carico dei soci garanti.

Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali si è costituito in giudizio con atto depositato in data 23 luglio 2013, chiedendo il rigetto del ricorso.

Con atto di intervento ad opponendum depositato in data 11 settembre 2013, si è altresì costituita in giudizio Unicredit s.p.a. in qualità di società subentrata all’Istituto Federale di Credito Agrario per il Piemonte la Liguria e la Valle d’Aosta (che a suo tempo concesse il finanziamento per cui è causa alla cooperativa agricola -OMISSIS-), eccependo in via pregiudiziale l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione dell’adito giudice amministrativo e concludendo nel merito per il rigetto delle censure di parte ricorrente.

All’udienza di smaltimento dell’arretrato del giorno 10 ottobre 2022, il ricorso è passato in decisione.

Ciò posto, deve in via pregiudiziale essere esaminata l’eccezione sul difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, la quale va accolta involgendo la controversia esclusivamente posizioni di diritto soggettivo, rientranti nella giurisdizione del giudice ordinario.

Ed invero, come affermato da Cass. Civ. sez. III, con sentenza 19 febbraio 2013, n. 4014, “a norma del D.L. 20 maggio 1993, n. 149, art. 1, comma 1-bis, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 19 luglio 1993, n. 237, art. 1, comma 1, le garanzie concesse, prima della data di entrata in vigore del decreto, da soci di cooperative agricole, a favore delle cooperative stesse, di cui sia stata previamente accertata l’insolvenza, sono assunte a carico dello Stato, prevedendosi, al riguardo, specifici stanziamenti di bilancio. L’assunzione del debito, prevista dalla norma, si presta evidentemente ad essere inquadrata nell’istituto dell’accollo. Ora, è ben noto che, in base alla disciplina codicistica, l’adesione del creditore alla convenzione di accollo, che rende irrevocabile la stipulazione in suo favore, importa liberazione del debitore originario solo se ciò costituisca condizione espressa della stipulazione o se il creditore dichiari di liberarlo, rimanendo in mancanza il debitore obbligato in solido con il terzo (art. 1273 cod. civ.) Ora, l’effetto esdebitativo, prima e indipendentemente dal pagamento, non è, a ben vedere, previsto tout court dal D.L. n. 449 del 1993, art. 1, comma 1 bis. Esso è tuttavia pacificamente sancito dai decreti del Ministero delle Risorse Agricole e Forestali in data 2 febbraio 1994 e 2 gennaio 1995 di attuazione della norma. (…) A ciò aggiungasi che il successivo comma 3-bis, facendo salvo il diritto dello Stato di ripetere quanto corrisposto a seguito dell’intervento, nei confronti dei soci che non avevano titolo a beneficiare dell’intervento o che avevano comunque contribuito alla insolvenza della cooperativa, rimarca, ancora una volta, la differenza tra corresponsione del dovuto ai creditori e accollo del debito” .

Applicando le suesposte coordinate giurisprudenziali alla fattispecie oggetto di gravame, emerge con evidenza la sussistenza di un rapporto di natura strettamente civilistica, come del resto già evidenziato dall’intestato Tribunale con sentenza n. -OMISSIS- proposto dall’odierno ricorrente avverso la nota -OMISSIS-, emanata nell’ambito del medesimo procedimento oggetto del ricorso in epigrafe, con la quale era stata ordinata, proprio in conseguenza della comminata esclusione dai benefici previsti dall’art. 1, comma 1 bis della legge n. 237/1993, la restituzione ex art. 126, comma 3 bis della legge n. 388/2000, di quanto già liquidato dal Ministero per l’accollo delle garanzie rilasciate in favore della coop. agricola -OMISSIS-.

In altri termini, poiché l’esclusione dal beneficio in argomento è stata disposta in ragione di inadempienze del beneficiario percettore verificatesi nella fase esecutiva del rapporto, ovvero per aver “contribuito alla insolvenza della cooperativa” , così come previsto dall’art. 126, comma 3 bis , della legge n. 388/2000, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, coerentemente all’indirizzo giurisprudenziale secondo cui qualora la controversia attenga alla fase di erogazione o di ripetizione del contributo sul presupposto di un addotto inadempimento del beneficiario alle condizioni statuite in sede di erogazione o dall’acclarato sviamento dei fondi acquisiti rispetto al programma finanziato, la giurisdizione spetta al giudice ordinario, anche che se si faccia questione di atti formalmente intitolati come revoca, decadenza o risoluzione, purché essi si fondino sull’inadempimento alle obbligazioni assunte di fronte alla concessione del contributo.

In tal caso, infatti, il privato è titolare di un diritto soggettivo perfetto, come tale tutelabile dinanzi al giudice ordinario, attenendo la controversia alla fase esecutiva del rapporto di sovvenzione e all’inadempimento degli obblighi cui è subordinato il concreto provvedimento di attribuzione (cfr. Cass. Sez. Un., ord. 25 gennaio 2013, n. 1776;
Cass. Sez. Un. 24 gennaio 2013, n. 1710;
Cons. Stato, Ad. Plen. 29 luglio 2013, n. 17);

In conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, in quanto avente per oggetto una questione rientrante nella giurisdizione del giudice ordinario, innanzi al quale la causa potrà essere riassunta secondo le regole dettate dall’art. 11 cod. proc. amm.

Tenuto conto della natura in rito della pronuncia, si ritiene che sussistano giusti motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti in causa.

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