TAR Catanzaro, sez. II, sentenza breve 2021-07-26, n. 202101531

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catanzaro, sez. II, sentenza breve 2021-07-26, n. 202101531
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro
Numero : 202101531
Data del deposito : 26 luglio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 26/07/2021

N. 01531/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00982/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 982 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato P L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso cui è domiciliato in Catanzaro, via G. da Fiore n. 34;

per l’annullamento

del decreto di revoca della misura dell'accoglienza emesso dalla Prefettura di -OMISSIS- in data -OMISSIS-;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 luglio 2021 il dott. G I;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;


FATTO e DIRITTO

Il sig. -OMISSIS-, cittadino nigeriano, ha chiesto l’annullamento del provvedimento del -OMISSIS- del Prefetto di -OMISSIS-, con cui è stata disposta in pendenza di ricorso per Cassazione avverso la pronuncia della Corte d’Appello di Catanzaro, che ha rigettato l’impugnazione del diniego da parte della Commissione territoriale della domanda di protezione internazionale avanzata dall’interessato.

Il ricorrente ha dedotto l’illegittimità del provvedimento per violazione dell’art. 21 d.l. 13/2017 (conv. in legge 46/2017) – violazione e falsa applicazione dell’art. 14 dlgs n.142 del 2015 - violazione e falsa applicazione dell’art. 19 della legge n. 150/2011. Si è costituito in giudizio il Ministero intimato, resistendo al ricorso.

Nella camera di consiglio del 6 luglio 2021 la causa è stata assegnata in decisione e decisa con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a., secondo quanto disposto dall’art. 25, 2° comma, del d.l. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020 n. 271 e successive modificazioni e integrazioni.

La revoca della misura di accoglienza è stata disposta in quanto, a seguito della decisione della Corte d’Appello, sarebbero venuti meno i presupposti legittimanti la prosecuzione delle misure di accoglienza.

Parte ricorrente ha dedotto che la pronuncia della Corte d’Appello non potrebbe considerarsi definitiva conclusione della richiesta di protezione, giacché essa non è ancora passata in giudicato, essendo stata sottoposta a ricorso per cassazione.

La censura è fondata.

La norma di riferimento è l’art. 14, comma 4, del d.lgs. n. 142 del 2015, che dispone che: “ Le misure di accoglienza sono assicurate per la durata del procedimento di esame della domanda da parte della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di cui all'articolo 4 del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni, e, in caso di rigetto, fino alla scadenza del termine per l'impugnazione della decisione ”.

La norma non specifica se l’impugnazione cui essa fa riferimento riguarda solo il primo grado o anche i successivi gradi di giudizio.

In proposito, tuttavia, non v’è che da richiamare la giurisprudenza del Consiglio di Stato, secondo la quale “ …in materia di immigrazione, la proposizione del ricorso del richiedente asilo avverso il provvedimento di diniego della protezione internazionale sospende l'efficacia esecutiva di tale provvedimento;
ove, come nella specie, la sospensione del provvedimento impugnato, di rigetto della richiesta di asilo, non sia disposta con provvedimento giudiziale, ma sia direttamente prevista dalla legge (art. 19,comma 4, d.lgs. 150/2011, come modificato dall'art. 27, comma 1, lett. c) del d.lgs. 142/2015), che non stabilisce quando cessi, deve concludersi nel senso di ritenerne la cessazione alla fine dell'intero giudizio, e quindi col passaggio in giudicato (cfr. Cassazione civile, sez. I, 21/05/2018, n. 12476)” e ciò in quanto “se la sospensione non si protraesse anche in grado d'appello e di cassazione, non avrebbe molto senso la previsione di termini entro cui definire il giudizio stesso, sia in appello che in cassazione
” (Consiglio di Stato, Sez. III, 23 agosto 2018 n. 5037;
in materia anche Tar Calabria, Catanzaro, sez. II, 19 febbraio 2020 n. 316;
Tar Marche, 29 gennaio 2019 n. 67).

Ne discende che solo a seguito dell’esaurimento dei mezzi di impugnazione (per mancata proposizione entro i termini o per rigetto dell’impugnazione) saranno integrati i presupposti per l’applicazione della norma di cui all’art. 14, comma 4, del d.lgs. n. 142 del 2015, nella parte in cui prevede la cessazione della misura di accoglienza.

Il ricorso, pertanto, deve essere accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato. Restano assorbite le cesure non esaminate.

In considerazione della natura delle questioni trattate e delle incertezze derivanti da una normativa frammentaria appare equo compensare le spese del giudizio.

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