TAR Milano, sez. I, sentenza 2021-01-05, n. 202100031
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Testo completo
Pubblicato il 05/01/2021
N. 00031/2021 REG.PROV.COLL.
N. 02592/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2592 del 2018, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato A M, con domicilio digitale eletto presso la sua casella PEC come da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , e Questura di Milano, in persona del Questore pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio ex lege presso gli Uffici dell’Avvocatura stessa in Milano, via Freguglia, n.1;
per l'annullamento
del provvedimento prot. n. 39859\2017 Cat. 6\F - Div. P.A.S., a firma del Questore di Milano notificato il 28 agosto 2018, con cui è stata denegata la licenza di porto d'armi per uso sportivo - tiro a volo;
nonché di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Milano;
Visti gli atti della causa;
Visto l’art. 25 del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137;
Visto l’art. 28 del D.L. 30 aprile 2020, come convertito nella L. 25 giugno 2020 n. 70;
Relatore la dott.ssa Valentina Mameli nella camera di consiglio del 18 novembre 2020 tenutasi mediante collegamenti da remoto, come consentito dall’art. 25 comma 2 del D.L. 137/2020 e come specificato nel relativo verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con istanza presentata al Comando Stazione Carabinieri di Seregno (MB) in data 6 giugno 2017 il ricorrente ha chiesto la licenza per porto d’armi ad uso sportivo.
Con nota del 31 gennaio 2018, notificata il 5 aprile 2018, la Questura ha comunicato la sussistenza di motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, cui l’interessato ha replicato con memoria.
Con provvedimento prot. n. 39859\2017 Cat. 6\F -Div. P.A.S., notificato il 28 agosto 2018, il Questore di Milano ha rigettato l’istanza, sulla base dei seguenti fatti:
- “ nel 2004 [l’istante] è stato denunciato dal Comando Stazione dei Carabinieri di Solaro per i reati di lesioni personali aggravate, esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone e simulazione di reato e che il procedimento penale che ne è derivato, risulta archiviato unicamente per remissione di querela …”;
- “ risulta che in qualche circostanza … è stato identificato in compagnia di persone gravate da precedenti penali e di polizia ”,
Avverso il provvedimento l’interessato ha presentato il ricorso indicato in epigrafe.
Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Interno e la Questura di Milano, resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto.
In vista della trattazione nel merito le parti hanno depositato scritti difensivi insistendo nelle rispettive conclusioni.
Indi alla camera di consiglio del 18 novembre 2020, tenutasi mediante collegamenti da remoto, come consentito dall’art. 25 comma 2 del D.L. 137/2020, la causa è stata trattenuta per la decisione.
Il ricorso proposto è affidato ai motivi di gravame di seguito sintetizzati:
1) eccesso di potere sotto il profilo del difetto o carenza di motivazione, di istruttoria, per arbitrarietà e\o contraddittorietà e\o incongruenza e\o irragionevolezza. Violazione di legge e o falsa applicazione degli artt. 39 e 43 R.D. n. 773/1931, in combinato disposto con l’art. 3 della L. n. 241\1990: il ricorrente avrebbe già ottenuto, nell’anno 2009, la licenza per porto d’armi a uso