TAR Roma, sez. III, ordinanza cautelare 2012-12-21, n. 201204749

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. III, ordinanza cautelare 2012-12-21, n. 201204749
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201204749
Data del deposito : 21 dicembre 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 07263/2012 REG.RIC.

N. 04749/2012 REG.PROV.CAU.

N. 07263/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 7263 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da:


Bayer Spa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti A L e C G, con domicilio eletto presso lo Studio Legale Cappelli &
Partners in Roma, via delle Quattro Fontane 20;


contro

Consip Spa A Socio Unico, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti prof. A G e A M, con domicilio eletto presso il loro studio in Roma, p.zza Borghese, 3;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- del bando di gara, del disciplinare di gara, dello schema di convenzione, del capitolato tecnico, in parte qua, di cui alla gara comunitaria a procedura aperta indetta da Consip per la fornitura di presidi per l'autocontrollo della glicemia e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni -

ID SIGEF

665;

- per quanto possa occorrere, nei termini e per i motivi sopra evidenziati, delle condizioni generali di contratto e delle risposte fornite da Consip alle richieste di chiarimento delle aziende e, segnatamente, della risposta al quesito 5;

- di ogni ulteriore atto connesso, presupposto e/o consequenziale ancorchè non conosciuto

nonché per la declaratoria di inefficacia

della convenzione nelle more eventualmente stipulata all’esito dell’aggiudicazione dei lotti.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Consip Spa, con la relativa documentazione;

Vista l’ordinanza collegiale di questa Sezione n. 8626 del 18.10.2012;

Viste le memorie difensive;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visti gli artt. 55, 119 e 120 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del 19 dicembre 2012 il dott. I C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Considerato che, al sommario esame proprio della fase cautelare, non si ritengono sussistenti ragioni di estrema gravità e urgenza di cui agli artt. 119, comma 4, c.p.a., come richiamato dal successivo art. 120, comma 3, c.p.a., per la concessione della tutela cautelare richiesta che porti ad una sospensione della gara in atto, cui la stessa ricorrente ha partecipato e per la quale può concorrere alla relativa aggiudicazione, in relazione alla natura e all’oggetto della fornitura, non inerente a strumenti direttamente terapeutici, e in assenza di elementi oggettivi che attestino che i diversi dispositivi offerti dalla ricorrente, richiamati nell’ultima memoria, presentino caratteristiche tali da rilevare direttamente sulla idoneità al controllo glicemico necessario alla singola categoria di paziente, tali da ritenere necessaria e indispensabile, al fine di tutela della concorrenza e non del maggior profitto delle partecipanti, una ulteriore suddivisione in un numero di lotti maggiore di quello invece previsto in sede di gara;

Considerato che, sotto il profilo del pregiudizio dedotto, non risultano evidenziati elementi che abbiano impedito la proposizione di un’offerta, tanto che la ricorrente – come detto - risulta aver partecipato alla gara, unicamente ad altre imprese del settore;

Considerato che, comunque, la stessa conformazione della legge di gara, anche in seguito all’introduzione di provvedimenti legislativi in materia di c.d. “revisione della spesa pubblica”, non impedisce l’acquisto di altri dispositivi diversi da quelli considerati nei due lotti, su specifica indicazione terapeutica, posti in commercio anche dalla ricorrente, come confermato nella sua ultima memoria;

Considerato che le spese della presente fase possono compensarsi, attesa la peculiarità della vicenda;

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