TAR Firenze, sez. III, sentenza 2021-09-06, n. 202101160

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Firenze, sez. III, sentenza 2021-09-06, n. 202101160
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
Numero : 202101160
Data del deposito : 6 settembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 06/09/2021

N. 01160/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00004/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4 del 2021, proposto da
M G V, rappresentata e difesa dall'avvocato R R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Firenze, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati A M e A P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso la sede dell’Avvocatura comunale in Firenze, Palazzo Vecchio, piazza della Signoria;

per l'annullamento

previa sospensione,

del provvedimento del Comune di Firenze - Direzione Urbanistica - Servizio Edilizia Privata, Pratica n. 1034/2016, Diniego n. 1699/2020 del 6 ottobre 2020, notificato all'odierna ricorrente in data 8 ottobre 2020 a mezzo PEC, con cui è stato disposto “ il diniego della richiesta di sanatoria giurisprudenziale con opere di adeguamento presentata in data 09.02.2016 prot. n. 421888, per la mancata ottemperanza all'ordinanza di esecuzione delle opere di adeguamento n. 1121 del 02.01.2018 ” ed è stata ordinata “ alla Sig. ra M G V, ai sensi dell'art. 33 comma 1 del D.P.R. n. 380/2001, la demolizione delle opere oggetto di sanatoria di cui al punto 1 della narrativa e la rimessa in pristino dello stato dei luoghi entro e non oltre il termine di 90 (novanta) giorni decorrenti dalla data di notifica del presente provvedimento, decorso il quale si procederà ai sensi dell'art. 33 comma 1 del D.P.R. n. 380/2001 (...)” ;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale pur se di estremi sconosciuti alla ricorrente.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Firenze;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore la dott.ssa Silvia De Felice nell'udienza pubblica del giorno 30 giugno 2021, svoltasi in videoconferenza secondo quanto disposto dall'art. 4, comma 1, D.L. 30 aprile 2020, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 giugno 2020, n. 70, per come richiamato dall’art. 25, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, e s.m.i., e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. La ricorrente - proprietaria di un’unità immobiliare sita in Firenze - nell'anno 2016 ha presentato istanza di “sanatoria giurisprudenziale con opere di completamento/adeguamento” ex art. 12, comma 6 del regolamento edilizio comunale, all’epoca vigente.

L’istanza aveva ad oggetto un intervento eseguito nell’anno 2009, funzionale al cambio di destinazione d’uso del bene, da autorimessa ad abitazione, consistente, in sintesi, nella ridistribuzione degli spazi interni mediante la realizzazione di tramezzature non portanti, nell’adeguamento degli impianti tecnologici preesistenti, nella sostituzione di infissi interni ed esterni, nel rifacimento delle pavimentazioni e dei rivestimenti e nella trasformazione di una porta finestra in finestra.

Con ordinanza n. 1121 del 2 gennaio 2018, il Comune di Firenze ha accolto l’istanza, ordinando alla ricorrente “ l'esecuzione entro e non oltre il termine di 90 gg. dalla data di notifica (…) delle opere di adeguamento consistenti in: realizzazione di un nuovo impianto di smaltimento reflui, spostamento dello spazio cottura in locale idoneo. Il tutto come meglio evidenziato negli elaborati grafici della Tav. 05 – opere di completamento/ adeguamento del 14/12/16 ”, oltre al pagamento di una sanzione pecuniaria e degli oneri di cui all’art. 83 della L.R.T. n. 65/2014.

Dopo avere sollecitato l’esecuzione delle opere di adeguamento previste nella suddetta ordinanza (cfr. doc. 15 del Comune), il Comune il 5 ottobre 2018 ha comunicato alla ricorrente l’avvio del procedimento di diniego dell’istanza di sanatoria (cfr. doc. 16 del Comune).

Il termine per il completamento dei lavori, su istanza dell’interessata, è stato prorogato sino al 28 febbraio 2019 (cfr. docc. 18, 19 e 22 del Comune).

A seguito di ulteriori interlocuzioni e solleciti, il Comune in data 15 novembre 2019 ha inviato alla ricorrente una nuova comunicazione di avvio del procedimento finalizzato al rigetto dell’istanza di sanatoria, per il mancato completamento delle opere di adeguamento.

Dopo un’ulteriore proroga del termine per l’esecuzione degli interventi e acquisita nuova documentazione da parte della sig.ra Viganò, il Comune con provvedimento n. 1699 del 6 ottobre 2020 ha negato la sanatoria e ha ordinato la demolizione delle opere eseguite in assenza di titolo e la rimessa in pristino dello stato dei luoghi.

2. Avverso il provvedimento è insorta la ricorrente, formulando un’unica articolata censura.

In particolare, essa lamenta che:

a) Il Comune avrebbe leso il proprio legittimo affidamento in ordine alla possibilità di sanare le opere, ordinandone la demolizione dopo un lungo lasso di tempo e in assenza di un reale interesse pubblico alla rimozione delle stesse.

b) Le opere eseguite costituirebbero un intervento di risanamento conservativo o al massimo un intervento di ristrutturazione senza aumento di volumetria, eseguito su un bene ricadente fuori dalla Zona A, che non richiedeva il preventivo rilascio di un permesso di costruire, ma la presentazione di una S.C.I.A., ai sensi dell’art. 10, comma 1, lett. c) del d.P.R. n. 380/2001. Di qui l’illegittima irrogazione della sanzione demolitoria ex art. 33 del d.P.R. n. 380/2001.

c) Il provvedimento sarebbe fondato su una motivazione carente ed errata, atteso che:

- non sarebbero riscontrabili le “ varianti distributive nella zona di collegamento fra soggiorno, ripostiglio e camera rispetto alle opere di adeguamento oggetto dell'ordinanza 1121/17, previste nella Tav. 05 ”, evidenziate dal Comune;

- il mancato spostamento del bagno non potrebbe essere posto a fondamento del diniego di sanatoria, posto che tale intervento non era espressamente previsto dall’ordinanza n. 1121/2017, che richiedeva soltanto la realizzazione di un sistema di smaltimento liquami e lo spostamento del punto cottura.

La ricorrente, dunque, avrebbe dato puntuale esecuzione a tutti gli interventi indicati nell’ordinanza di sanatoria giurisprudenziale rilasciata dal Comune.

d) Il provvedimento, infine, non riporterebbe in modo puntuale le norme e le preminenti ragioni di interesse pubblico che legittimano la demolizione delle opere;
queste ultime, peraltro, sarebbero state indicate in modo generico, rendendo di fatto impossibile l’esatta ottemperanza all’ordine di demolizione.

3. Si è costituito in giudizio il Comune di Firenze, chiedendo la reiezione del ricorso.

4. Con ordinanza cautelare n. 46 del 27 gennaio 2021, il provvedimento gravato è stato sospeso in ragione del pregiudizio grave ed irreparabile derivante dalla sua esecuzione.

5. All’esito dell’udienza pubblica del 30 giugno 2021, sentiti i difensori delle parti mediante collegamento da remoto, come precisato a verbale, la causa è stata trattenuta per la decisione.

6. Il ricorso è infondato.

6.1. L’art. 12 del regolamento edilizio comunale vigente all’epoca di presentazione della domanda di sanatoria, rubricato “ Opere non sanabili, opere non soggette a sanatoria, Sanatoria giurisprudenziale” , al comma 5 prevedeva l’istituto della così detta “sanatoria giurisprudenziale”, volto a consentire la regolarizzazione postuma di interventi realizzati in assenza di titolo e non conformi agli strumenti urbanistici ed edilizi vigenti al momento dell’esecuzione, ma conformi alla disciplina vigente al momento della richiesta di sanatoria e al momento del rilascio dell’atto sanante.

Al comma 6 la citata disposizione disciplinava, inoltre, la “sanatoria giurisprudenziale con opere di adeguamento”, stabilendo che “ Nel caso in cui la sanatoria giurisprudenziale non sia ottenibile perché le opere, al momento della presentazione della istanza, siano difformi dalla vigente disciplina urbanistico-edilizia, per particolari e localizzati aspetti e in assenza di un pubblico interesse alla rimessa in pristino delle opere abusivamente realizzate e non conformi alla vigente disciplina urbanistico-edilizia, le opere di adeguamento sono oggetto di ordinanza che assegna al richiedente un congruo termine per l’esecuzione di quanto necessario a rendere l’intervento, quand'anche non finito, conforme alle prescrizioni degli strumenti urbanistico-edilizi vigenti ”.

La prima disposizione, dunque, consentiva la sanatoria di interventi edilizi eseguiti in assenza di titolo e contrastanti con la disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento della loro realizzazione, ma divenuti nel tempo compatibili con le previsioni sopravvenute.

Nel caso previsto dal comma 6, addirittura, si ammetteva la sanatoria di interventi non conformi né alla disciplina vigente al momento della loro esecuzione, né al momento della presentazione dell’istanza, a condizione, però, che si procedesse all’adeguamento postumo delle opere, secondo le indicazioni fornite dall’Amministrazione comunale con apposita ordinanza.

Si tratta, come evidente, di un istituto di natura eccezionale e derogatoria rispetto al principio fondamentale della così detta doppia conformità operante in materia di sanatoria degli interventi edilizi abusivi, ricavabile dagli artt. 36 e 37 del d.P.R. n. 380/2001, e sancito per assicurare l'assoluto rispetto della disciplina urbanistica ed edilizia durante tutto l'arco temporale compreso tra la realizzazione dell'opera e la presentazione dell'istanza volta ad ottenere l'accertamento di conformità (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, sez. IV, 2 marzo 2021, n. 1384;
Cons. Stato, sez. VI, 4 gennaio 2021, n. 43).

E quindi, in disparte ogni considerazione in ordine alla legittimità di tale istituto, lo stesso non può non ritenersi di stretta interpretazione e richiede, quanto meno, il pedissequo rispetto delle condizioni dettate dall’Amministrazione procedente.

Segnatamente, la puntuale ed esatta realizzazione degli interventi di adeguamento indicati dal Comune, entro il termine previsto dall’ordinanza, costituisce condizione essenziale per il rilascio della sanatoria di cui all’art. 12, comma 6 del regolamento edilizio, giacché solo per questa via l’intervento realizzato abusivamente torna ad essere conforme alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie vigenti.

Nella fattispecie, l’ordinanza n. 1221/2017 prevedeva testualmente la “ realizzazione di nuovo impianto smaltimento reflui, spostamento dello spazio cottura in locale idoneo. Il tutto come meglio evidenziato dagli elaborati grafici della Tav. 05 – opere di completamento/adeguamento del 14/12/16 ”.

Nella tavola n.

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