TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2013-11-12, n. 201309623
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Testo completo
N. 09623/2013 REG.PROV.COLL.
N. 06009/2005 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6009 del 2005, proposto da:
A F F, B G, B G, B E, B F, C L, C L, D'Alessio Sergio, D M E V, D B M, D D, E G, F G, F G, G P F, G D, G A, L F, L G, M G, M A, M E, M G, M B, M S, M T, Mure' Giuseppe Salvatore, M R, N G, N C, O A, O D, O N, P G, P F, Q G, R A, R R, S C, S F, S G, Topini Maurizio, Torresi Luca, Trapani Stefano, Zirolia Enrico, rappresentati e difesi dall'avv. Roberto Mandolesi, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo in Roma, via Paolo Emilio, 34;
contro
Presidenza del Consiglio Dei Ministri, Ministero della Difesa, Ministero dell'Interno, Comando Generale Arma dei Carabinieri;
per l'accertamento del diritto
dei ricorrenti ad essere reinquadrati, secondo criteri, termine e modalità previsti dal d.lvo 197/95, nel “nuovo” ruolo Ispettori corrispondente a quello previsto nella Polizia di Stato;
- nonché per la declaratoria del diritto degli stessi alla progressione di carriera nell'ambito del “nuovo” ruolo secondo criteri, termine e modalità previsti dal d.lvo 197/95;
nonché per la condanna dell'Amministrazione
alla ricostruzione di carriera, alla corresponsione dei relativi emolumenti ed accessori vari, dalla data del primo re inquadramento;
per l’annullamento e/o disapplicazione
di tutti gli atti a ciò ostativi, in particolare delle leggi, decreti ministeriali, circolari, decreti di inquadramento e nomina e tutti gli altri provvedimenti presupposti, connessi e/o consequenziali comunque lesivi dei loro diritti;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 luglio 2013 il dott. Floriana Rizzetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
I ricorrenti, premesso di appartenere al “vecchio” ruolo Sottufficiali dell'Arma dei Carabinieri , già inquadrati nel ruolo sottufficiali (con il grado di vice brigadiere, brigadiere, maresciallo ordinario o maresciallo capo) e successivamente reinquadrati ai sensi del D.Lvo 12 maggio 1995 n. 198 (Attuazione dell'art. 3 l. 6 marzo 1992 n. 216, in materia di riordino dei ruoli e modifica delle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo), agiscono in giudizio per ottenere la declaratoria del diritto “per effetto del d.l.n.5 del 1992 convertito nella legge n.216 del 1992” ad essere reinquadrati, in sede di riordino delle carriere (ruoli), secondo i criteri, i termini e le modalità previste dal d.lvo 197/95, nei gradi del “nuovo” ruolo Ispettori dell'Arma dei Carabinieri corrispondente a quello previsto nella Polizia di Stato, nonché del diritto degli stessi alla progressione di carriera nell'ambito del “nuovo” ruolo secondo criteri, termine e modalità previsti dal d.lvo precisato con conseguente condanna dell'Amministrazione alla ricostruzione di carriera ed alla corresponsione dei relativi emolumenti ed accessori vari, dalla data del primo re-inquadramento. A tal fine essi chiedono l’annullamento e/o la disapplicazione di tutti gli atti a ciò ostativi, in particolare delle leggi, decreti ministeriali, circolari, decreti di inquadramento e nomina e tutti gli altri provvedimenti presupposti, connessi e/o consequenziali comunque lesivi dei loro diritti; previa remissione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità costituzionale del D.Lvo n. 198/1995 per contrasto con gli artt. 3, 76 e 97 della Costituzione, in considerazione della mancata equiparazione dei Sottufficiali dell'Arma dei Carabinieri agli Ispettori della Polizia di Stato per quanto riguarda inquadramento, avanzamenti di carriera e trattamento economico.
Detti ricorrenti, premesso un riepilogo dell’evoluzione normativa, e richiamati, in particolare i principi della legge delega 6 marzo 1992, n. 216, ritengono che il relativo decreto legislativo di attuazione 12 maggio 1995, n. 198 - con il quale, in attuazione dell'art. 3 della legge n. 216/92 cit., il Legislatore ha provveduto in materia di riordino dei ruoli, stato e avanzamento del personale non direttivo e non dirigente dell'Arma dei Carabinieri – abbia introdotto un regime ingiustificatamente sfavorevole, sotto tutti i profili del rapporto, rispetto a quello dettato per le analoghe figure professionali della Polizia di Stato dal decreto legislativo di attuazione 12 maggio 1995, n. 197, disciplina, quest’ultima, della quale reclamano l’estensione nei propri confronti.
L’Amministrazione si è costituita in giudizio con memoria di stile.
All'udienza pubblica del 16.7.2013 la causa è trattenuta in decisione.
DIRITTO
Il ricorso ripropone all’esame del Collegio questioni già ripetutamente affrontate dalla giurisprudenza costituzionale nonché amministrativa, anche di questo TAR.
Di recente, con sentenza del 21.9.2012 n. 7983, la Sezione ha ribadito la manifesta infondatezza della questione di illegittimità costituzionale degli artt. 12, 13, 14, 15 del D.Lvo n. 198/1995, per contrasto con gli artt. 3, 1 c., 36, 1 c., parte prima, e 97 della Costituzione, nella parte in cui non prevedono l’equiparazione degli Ispettori dell'Arma dei Carabinieri agli Ispettori della Polizia di Stato alla luce dei principi ripetutamente sanciti dalla Corte costituzionale, e recepiti dalla Sezione (TAR Lazio, sez. I bis n. 21 ottobre 2010 n. 32934); precedenti ai quali il Collegio fa riferimento, condividendone pienamente argomentazioni e conclusioni.
La Corte costituzionale, con sentenza n. 63 del 1998, pronunciando in