TAR Napoli, sez. VII, sentenza 2017-07-13, n. 201703754

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. VII, sentenza 2017-07-13, n. 201703754
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 201703754
Data del deposito : 13 luglio 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 13/07/2017

N. 03754/2017 REG.PROV.COLL.

N. 01339/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1339 del 2017, proposto dalla società Orto Sole a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato G L L, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via del Parco Margherita 31;

contro

la Regione Campania, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Beatrice Dell'Isola, con domicilio eletto presso l’Avvocatura regionale in Napoli, via Santa Lucia 81;

per l'annullamento

del silenzio formatosi sulle richieste di autorizzazione con cui la ricorrente nell'anno 2015 chiedeva all'amministrazione il rilascio dell'autorizzazione unica ex art. 12 D.Lgs. 387/2003 per la realizzazione di impianti eolici nel Comune di Lacedonia, Fg.4, p.lla 296-295, (località denominata Lac.14);

nonché per l'accertamento

dell'obbligo di adottare gli atti prodromici finalizzati alla conclusione dei relativi procedimenti mediante l'adozione degli atti abilitativi previsti dalla legge.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Campania;

Viste le memorie difensive;
visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 giugno 2017 la dott.ssa Marina Perrelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Premesso

- che la società ricorrente, con domanda presentata in data 10.8.2015, assunta al numero prot. 558030/2015, ha chiesto alla Regione Campania il rilascio dell'autorizzazione unica ex art. 12 del D.Lgs. n.387/2003 per la realizzazione di impianti eolici della potenza di 59,99 kW nel Comune di Lacedonia;

- che, con nota prot.n. 867735 del 14.12.2015 la Regione Campania ha convocato la conferenza di servizi per la seduta del 14.1.2016, alla quale hanno partecipato tutte le amministrazioni coinvolte e che, pertanto, il predetto procedimento avrebbe dovuto concludersi entro il 13.4.2016 (90 gg. dalla convocazione della conferenza dei servizi, in forza del combinato disposto degli artt.14-ter, comma 3, L.241/90 e 12, comma 4, della L.387/2003);

- che gli impianti in questione sono esclusi dalle procedure di verifica di assoggettabilità a VIA, come comunicato anche dall’Ufficio regionale Valutazioni Ambientali nel corso delle riunioni della conferenza di servizi;

- che sul sito interessato dal progetto non vigono vincoli paesaggistici, né esistono o sono in itinere procedure di tutela ai sensi del d.lgs. n.42/2004, come peraltro emerso anche in sede di conferenza di servizi a seguito delle comunicazioni dell’Ufficio Pianificazione Paesaggistica, della Soprintendenza Archeologia e della Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio;

- che la prima seduta della conferenza è stata sospesa per acquisire ulteriori pareri, come da verbale prot.n. 52359 del 26.1.2016;

- che con nota prot.n.123147 del 22.2.2016 l’amministrazione regionale ha nuovamente riunito la conferenza dei servizi per la seduta del 24.3.2016 e che la predetta riunione si è conclusa positivamente “atteso che il progetto è corredato da prevalenza di pareri positivi acquisiti anche ai sensi del comma 2 dell’art. 14 ter L.241/90” (cfr. verbale prot.n.216785 del 30.3.2016);

- che, pur essendo trascorsi 180 giorni dalla presentazione del progetto, la Regione Campania non ha però provveduto ad adottare il provvedimento conclusivo del procedimento mediante il rilascio del richiesto titolo autorizzativo;

- che a fronte della perdurante inerzia dell’amministrazione regionale, nonostante i solleciti di cui alle note del 30.9.2016 e del 3.10.2016, con unico ricorso R.G. n.4569/2016 la società ricorrente ha impugnato il silenzio serbato dalla Regione su tutte le istanze presentate per il rilascio dell’autorizzazione unica e che con la sentenza n.1309/2017 questa Sezione ha rigettato il gravame ritenendo le domande non cumulabili;

- che la società ricorrente ha, pertanto, riproposto ricorsi distinti per ciascun impianto, deducendo l’illegittimità del silenzio serbato dalla Regione Campania la violazione della legge n. 241/1990 e del D.lgs. n. 387/2003 e chiedendo l’accertamento dell’obbligo dell’amministrazione di provvedere sulla predetta istanza, in considerazione della fondatezza della stessa, consacrata nel verbale finale della conferenza di servizi del 24.3.2016 all’uopo convocata e chiedendo anche il risarcimento dei danni patiti a causa del ritardo ingiustificato;

- che la Regione Campania ha chiesto, in via preliminare, la sospensione del giudizio in considerazione della pendenza dinnanzi alla Corte costituzionale della questione di legittimità dell’art. 15, commi 3 e 4, della L.R. n. 6/2016, nonché ha eccepito l’inammissibilità del gravame per mancanza della attualità e della concretezza della lesione alla sfera giuridica della ricorrente, concludendo nel merito per l’infondatezza del ricorso;

- che all’udienza camerale del 27.6.2017 la causa è stata trattenuta in decisione;

RITENUTO

- che il Collegio ritiene di non poter accogliere l’istanza di sospensione avanzata dalla Regione Campania in ragione della pendenza dinanzi alla Consulta della questione di legittimità costituzionale della legge regionale n. 6/2016 poiché tale ultima legge prevede la sospensione dei procedimenti finalizzati al rilascio dell’autorizzazione di cui all’art. 12 del D.lgs. n. 387/2003 finché la Giunta Regionale non abbia adottato i criteri di individuazione delle aree non idonee alla realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonte eolica di potenza superiore a 20 Kw, mentre tali criteri sembrano essere stati adottati con delibera regionale n. 533 del 2016 e con D.D. 442/2016, sicché la sospensione di cui all’art. 15 della l. reg. n. 6/2016 non potrebbe più operare;

- che non può essere condivisa neanche l’eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza d’interesse, perché la Regione Campania avrebbe adottato atti preclusivi al rilascio dell’autorizzazione in quanto persiste in capo alla società ricorrente l’interesse alla conclusione del procedimento, sia pure con un provvedimento di segno negativo;

- che il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento per le seguenti ragioni;

- che ad avviso del Collegio non è condivisibile la prospettazione della Regione Campania, secondo la quale il ricorso non è fondato perché, con la successiva delibera regionale n. 533 del 2016 e il D.D. 442/2016 - attuativi delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 15 - le proposte progettuali oggetto di causa sarebbero divenute non più autorizzabili in quanto situate in zone dichiarate non idonee;

- che, infatti, anche se la Regione ha adottato atti presupposti preclusivi dell’accoglimento dell’istanza, la stessa è comunque tenuta a concludere il procedimento con un provvedimento espresso;

- che, nel caso di specie, l’amministrazione regionale esercita poteri di natura discrezionale per cui il giudice non può verificare la fondatezza sostanziale dell’istanza e che, in assenza di contrasto della domanda con la normativa vigente, deve ritenersi doverosa la risposta della Regione e conseguentemente illegittimo il silenzio serbato;

- che, pertanto, il ricorso va accolto, disponendo, data la particolarità della vicenda, un termine per provvedere pari a giorni 60;

- che la domanda risarcitoria non può essere esaminata in questa fase, atteso che, ai sensi dell’art. 117, comma 6, c.p.a., va trattata con rito ordinario, con conseguente fissazione della prima udienza pubblica del mese di gennaio 2019 per la trattazione della stessa;

- che, infine, quanto alla domanda con la quale è stato chiesto di fissare la somma dovuta per ogni giorno di ulteriore inottemperanza, ai sensi dell’art. 114, comma 4 lett. e), c.p.a., la stessa non può essere accolta;

- che il Collegio ben conosce l’orientamento giurisprudenziale (Tar Marche, Sez. I, nn. 570/2015;
638/2015, con obiter dicta ) secondo il quale le astreintes possono essere disposte già dal giudice della cognizione in quanto, anche in assenza di una espressa disposizione processuale che consenta nel giudizio di cognizione di emettere una condanna alle astreintes , tale potere spetterebbe al giudice amministrativo alla stregua di un’interpretazione sistematica dell’art 34, comma 1 lett. c), c.p.a., potendo essere le astreintes ricomprese nel novero delle misure idonee a tutelare la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio;

- che, tuttavia, anche a non voler considerare il contrario orientamento secondo cui l’applicazione dell’ astreinte presuppone la mancata esecuzione di una sentenza passata in giudicato (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, n. 1335/2014), nel caso di specie assume rilievo decisivo il fatto che la parte ricorrente abbia chiesto il risarcimento del danno da ritardo, che – pur essendo concettualmente distinto dalla penalità di mora – assorbe in sé quest’ultima;

- che, in caso di inutile decorso del termine assegnato all’amministrazione per provvedere sull’istanza presentata dalla ricorrente, si nomina sin d’ora commissario ad acta il Direttore Generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, con facoltà di delega ad un funzionario dell’Ufficio, che entro 60 giorni dalla scadenza del termine precedente provvederà sulla domanda, compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio, a carico e spese dell’Amministrazione inadempiente;

- che le spese per l’eventuale funzione commissariale andranno poste a carico della Regione intimata e verranno liquidate con decreto presidenziale successivo, dietro richiesta – da presentare nei termini - del commissario ad acta stesso;

- che le spese processuali vanno poste a carico della parte soccombente e si liquidano come in dispositivo.

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