TAR Bologna, sez. II, sentenza 2016-03-01, n. 201600257
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Testo completo
N. 00257/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00859/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 859 del 2009, proposto da:
Celincordia Soc. Agricola S.S. di R C e D S, rappresentata e difesa dall'avv. G A, con domicilio eletto presso l’avv. Grazia D'Amore in Bologna, Via Laura Bassi Veratti 8;
contro
Comune di Cesena, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avv. B G, con domicilio eletto presso la Segreteria del TAR in Bologna, Strada Maggiore 53;
Dirigente Settore Sviluppo Produttivo e Residenziale - Arch. E A;
per l'annullamento
del provvedimento di diniego della autorizzazione all'esercizio di attività agrituristica n. 20096/381 PGN di prot., emesso dal Dirigente del Settore Sviluppo Produttivo e Residenziale - Servizio attività economiche del Comune di Cesena in data 4 maggio 2009, notificato alla ricorrente il 6 maggio 2009;
nonchè, per quanto occorrer possa, della deliberazione del Consiglio Comunale di Cesena n. 180 del 6 novembre 2008.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Cesena;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice la dott.ssa Laura Marzano;
Uditi, nell'udienza pubblica del giorno 16 febbraio 2016, i difensori come specificato nel verbale;
Premesso:
che, con ricorso notificato il 6 luglio 2009, la ricorrente ha impugnato il provvedimento assunto il 4 maggio 2009 e notificato il 6 maggio 2009, con cui il Comune ha denegato l’autorizzazione all’esercizio di attività agrituristica;
che il Comune intimato si è costituito in giudizio con memoria di stile chiedendo la reiezione del ricorso;
che, all’udienza pubblica del 16 febbraio 2016, il difensore della ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso con compensazione delle spese e il Comune intimato vi ha aderito;
che, all’esito, la causa è stata trattenuta in decisione;
Rilevato:
che deve darsi atto della rinuncia al ricorso accettata dalla controparte;
che le spese del giudizio devono compensarsi stante l’accordo delle parti;