TAR Roma, sez. 3T, ordinanza collegiale 2020-06-19, n. 202006758

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3T, ordinanza collegiale 2020-06-19, n. 202006758
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202006758
Data del deposito : 19 giugno 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 19/06/2020

N. 03518/2020 REG.RIC.

N. 06758/2020 REG.PROV.COLL.

N. 03518/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Ter)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 3518 del 2020, proposto da


Energia Fotovoltaica 87 Soc. Agr. A R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati A S D, F G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;


contro

Gse S.p.A. non costituito in giudizio;
Agenzia delle Entrate, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Ministero Sviluppo Economico, Ministero Economia e Finanze, Ministero Ambiente, Presidenza Consiglio dei Ministri non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

Annullamento e/o disapplicazione, previa adozione delle opportune misure cautelari, prima tra tutte la sospensione dell’efficacia,

del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate protocollo n. 114266/2020, pubblicato sul sito istituzionale in data 6.3.2020, recante “Modalità di presentazione e contenuto della comunicazione prevista dal comma 3 dell’articolo 36 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, concernente il mantenimento del diritto a beneficiare delle tariffe incentivanti riconosciute dal Gestore dei Servizi Energetici alla produzione di energia elettrica di cui ai decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, 6 agosto 2010, 5 maggio 2011 e 5 luglio 2012 in caso di cumulo con la detassazione per investimenti ambientali realizzati da piccole e medie imprese prevista dall’articolo 6, commi da 13 a 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388”, nonché delle allegate Istruzioni;

nonché, ove occorra, di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, ivi compreso il Comunicato del GSE del 22.11.2017, recante “Conto Energia, chiarimenti in merito alla possibilità di cumulo tra Conto Energia e c.d. Tremonti Ambiente”;

e per l’accertamento, previa adozione di misure cautelari,

previa rimessione della questione di legittimità innanzi alla Corte costituzionale, ovvero previo rinvio pregiudiziale in Corte di Giustizia dell’Unione Europea

(i) del diritto della Società a beneficiare delle tariffe incentivanti previste dal Conto Energia (III, IV e V) unitamente al regime di detassazione/deduzione contemplato dall’art. 6, comma 13 e ss., della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

(ii) del diritto a non esercitare la scelta prevista dall’art. 36, comma 2, del d.l. 124/2019, conv. in legge n. 157/2019, quale condizione per continuare a beneficiare delle tariffe incentivanti previste dal Conto Energia (III, IV e V);

(iii) dell’insussistenza del potere del GSE di disporre misure sanzionatorie in caso di mancata rinuncia al beneficio di cui all’art. 6, comma 13 e ss., della legge 23 dicembre 2000, 388, come previsto dall’art. 36, comma 2 e 6-bis, del d.l. n. 124/2019, con. in legge n. 157/2019;

(iv) del diritto della Società a conservare le condizioni per l’erogazione delle tariffe incentivanti previste nella convenzione stipulata con il GSE, unitamente al beneficio previsto dalla Tremonti Ambiente.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Agenzia delle Entrate e di Presidenza del Consiglio dei Ministri e di Ministero dello Sviluppo Economico e di Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

Visto l'art. 79, co. 1, cod. proc. amm.;

Visto l’art. 84, commi 5 e 6, del d.l. n. 18/2020, convertito nella legge 24 aprile 2020, n.27;

visto l’art. 4 del D.L. 30 aprile 2020, n. 28;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio da remoto del giorno 17 giugno 2020 la dott.ssa P A G D C;


Considerato che la domanda cautelare proposta da parte ricorrente è fondata sulla circostanza che la mancata trasmissione all’Agenzia delle Entrate, entro il 30 giugno, del modello di comunicazione per la definizione prevista dall’art. 36, comma 2, del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, con conseguente mancato pagamento della somma dovuta, esporrebbe la ricorrente al rischio del recupero degli incentivi da parte del Gse;

ritenuto che le difese delle parti non inducono il Collegio a discostarsi dall’orientamento già espresso dalla sezione (ex multis: ordinanze del 3 giugno 2020, nn. 6013/2020, 6015/2020, 6026/2020);

rilevato che sulla medesima questione, sebbene in giudizi diversi, pende regolamento preventivo di giurisdizione presso le Sezioni Unite della Corte di Cassazione;

ritenuto che vi è connessione oggettiva tra il presente giudizio e i giudizi per i quali pende il regolamento preventivo di giurisdizione, vertendosi di impugnazione del medesimo provvedimento e sussistendo una comunanza delle questioni di diritto prospettate;

considerato che la questione di giurisdizione non appare manifestamente infondata, in quanto il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, avente ad oggetto le “modalità di presentazione e il contenuto della comunicazione” inerente il pagamento della somma, determinata con le modalità precisate dall’art. 36 comma 2 del DL 26 ottobre 2019 n. 124 conv., con modif., dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 15, sembra disciplinare in via immediata e diretta il rapporto tributario inerente la restituzione del credito d’imposta relativo alla detassazione per investimenti ambientali;

rilevato, per quanto sopra esposto, che sussistono i presupposti per disporre la sospensione impropria del giudizio in attesa della definizione, da parte delle Sezioni Unite, della questione di giurisdizione;

ritenuto, al riguardo, che:

- il Collegio non ignora che l’istituto della sospensione impropria, è stato elaborato dalla giurisprudenza amministrativa con precipuo riferimento alla pendenza, in altro giudizio, di incidente di legittimità costituzionale (Consiglio di Stato ad. plen. 15/10/2014 , n. 28) o di incidente di pregiudizialità comunitaria innanzi alla Corte di Giustizia (C. Stato, ord., sez. V, 28-09-2018, n. 5589);

-nondimeno, il Collegio ritiene che i medesimi principi, invocati dalla giurisprudenza a sostegno dell’applicabilità dell’istituto in questione, siano applicabili anche all’ipotesi di pendenza di un regolamento preventivo di giurisdizione ex art. 41 c.p.c., in un diverso giudizio in cui si verte della medesima questione di diritto e del medesimo provvedimento gravato, atteso che nel sistema della giustizia amministrativa (arg. ex artt. 79 e 80, c.p.a.) non si rinviene una norma che vieti una tale ipotesi di sospensione, che, oltre ad evitare il rischio di contrasto tra giudicati, è conforme sia al principio di economia dei mezzi processuali che a quello di ragionevole durata del processo (che assumono un particolare rilievo nel processo amministrativo in cui vengono in gioco interessi pubblici), in quanto, da un lato, si evitano agli uffici, alle parti ed alla medesime Sezioni Unite della Corte di Cassazione gravosi adempimenti correlati alla proposizione di una moltitudine di regolamenti preventivi di giurisdizione, dall'altro, si previene il rischio di prolungare eccessivamente la durata del giudizio di regolamento preventivo (e di riflesso di quelli a quo );

considerato, peraltro, che-in disparte il rilievo secondo cui il pregiudizio sul quale parte ricorrente fonda l’istanza cautelare è riferito a provvedimenti che il GSE non ha ancora adottato, con conseguente possibile ricorrenza, allo stato, dell’ipotesi delineata dall’art. 34 comma 2 c.p.a.- la non manifesta infondatezza dell’eccezione di giurisdizione preclude al Collegio l’esame della domanda cautelare (art. 10, comma 2, c.p.a.);

ritenuto, infine, che la sospensione del giudizio non determina un vuoto di tutela, posto che, qualora la parte ricorrente scelga di non avvalersi della definizione, di non pagare gli importi dovuti e di non rinunciare ad eventuali giudizi pendenti entro la data del 30 giugno 2020, mantiene comunque “ ferma la facoltà di agire in giudizio a tutela dei propri diritti ”, così come garantito dall’art. 36, comma 6, del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124.

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