TAR Trieste, sez. I, sentenza 2015-11-24, n. 201500523

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Trieste, sez. I, sentenza 2015-11-24, n. 201500523
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Trieste
Numero : 201500523
Data del deposito : 24 novembre 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00192/2015 REG.RIC.

N. 00523/2015 REG.PROV.COLL.

N. 00192/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il RI NE LI

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 192 del 2015, proposto da:
Patronato Istituto di Tutela ed Assistenza Lavoratori, rappresentato e difeso dagli avv. B.Daniela Mammarella e Giorgio Antonini, con domicilio eletto presso SO IA in Trieste, Via Battisti n. 20;



contro

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata in Trieste, piazza Dalmazia 3;
Direzione Territoriale del Lavoro di Trieste;



per l'annullamento

previa sospensione della nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale Politiche Previdenziali ed Assicurative - prot. n. 0003909 del 10.03.2015, con cui è stata respinta l’istanza di rettifica avanzata, ai sensi dell’art. 10 comma 4 DM Ministero del lavoro del 10\10\2008 n. 193, dal Patronato ITAL di Trieste ricorrente avverso il verbale di accertamento ispettivo del 9.12.2014, eseguito dalla Direzione Territoriale del Lavoro di Trieste presso la sede provinciale del Patronato stesso;

del detto verbale di accertamento ispettivo del 9.12.2014, eseguito dalla Direzione Territoriale del Lavoro di Trieste, nella parte in cui si < disconoscono le convenzioni con AL UC, RC CH, AE ZO, RA VI, IC NG, AB MA, NO Di BO, GI BI, UC CH, HE US, tutti collaboratori volontari;

di tutti gli atti presupposti, connessi o consequenziali.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 novembre 2015 il dott. Umberto Zuballi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

Il ricorrente patronato contesta la nota del Ministero del lavoro che ha respinto l’istanza di rettifica rivolta avverso il verbale di accertamento ispettivo del 9 dicembre 2014 e avverso il medesimo verbale nella parte in cui disconosce le convenzioni di alcuni collaboratori volontari.

Fa presente come il servizio ispettivo del Ministero, a seguito di ispezione, ha ritenuto non conforme alla normativa la circostanza che i collaboratori volontari del patronato avessero il possesso delle password di accesso ai sistemi informatici di INPS e INPDAP e in alcuni casi anche del Ministero dell’Interno, in violazione delle convenzioni predisposte dal Ministero-

Il patronato osserva come il collaboratore volontario può raccogliere le pratiche e rilevare i dati per poi consegnarli all’operatore che elabora la pratica.

Ciò significa che le procedure seguite sono regolari, anche con l’utilizzo di sistemi informatici.

Infatti, l’accesso ai sistemi informatici risulta necessario né vi è alcuna commistione di ruoli tra le funzioni dell’operatore e quelle del collaboratore volontario, spettando al primo la responsabilità della pratica.

Il Ministero rigettava l’istanza di rettifica assumendo che i collaboratori volontari non hanno poteri di rappresentanza e come la prassi del patronato implica una commistione dei ruoli.

Quale primo motivo di ricorso deduce la carenza d’istruttoria, travisamento dei fatti, insufficiente motivazione e manifesta illogicità, violazione art 6 legge 152 del 2001, del d. lgs 82 del 2005 e della legge 122 del 2010.

L’uso di password da parte dei volontari non comporta lo svolgimento di attività diverse da quelle previste dalla legge; infatti, l’operatore svolge un’attività ben più complessa di quella dei volontari che si limitano a inserire alcuni dati e a inoltrare le pratiche validate dall’operatore.

La norma di riferimento va interpretata alla luce dell’introduzione dell’informatica, per cui l’accesso alle banche dati risulta indispensabile anche per i collaboratori volontari. Non è possibile quindi che si verifichi una confusione dei ruoli.

Il rigetto della rettifica da parte del Ministero non tiene affatto conto delle osservazioni proposte dal patronato e risulta quindi immotivato.

Come seconda censura si deduce la violazione dell’art. 39 della Costituzione in relazione alla libertà sindacale.

Resiste in giudizio il Ministero che eccepisce l’inammissibilità del ricorso in quanto notificato solo tramite posta elettronica certificata.

Eccepisce poi l’inammissibilità del ricorso avverso un atto confermativo del verbale di accertamento e di conseguenza eccepisce altresì l’incompetenza territoriale del TAR spettando la stessa al Tar per il Lazio.

Contesta anche nel merito il ricorso concludendo per il suo rigetto.

Nella memoria conclusionale depositata il

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