TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 2023-11-27, n. 202301524
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Testo completo
Pubblicato il 27/11/2023
N. 01524/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00558/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 558 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato F P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Nocara, non costituito in giudizio;
e con l'intervento di
ad adiuvandum:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato G P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
ad opponendum:
-OMISSIS-, -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Arturo Grasso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
della nota prot. n. -OMISSIS- con cui il Comune di Nocara ha “disposto la revoca della licenza di noleggio con conducente (ncc) n.-OMISSIS- rilasciata in data-OMISSIS-(…) per violazione delle statuizioni recate dall’art. 11 co. 4 l. 21/1992”;
-della nota prot. n. -OMISSIS- di avvio del procedimento ex art. 7 l. 241/1990 del Comune di Nocara;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 novembre 2023 il dott. Domenico Gaglioti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1-Con atto ritualmente notificato il 21.4.2023 e depositato in pari data -OMISSIS- ha esposto:
-) il-OMISSIS-il Comune di Nocara gli aveva concesso licenza per l’esercizio di noleggio con conducente (NCC) per l’autoveicolo tg. -OMISSIS-;
-) successivamente (nota prot.-OMISSIS-) egli aveva annotato il conferimento di tale licenza alla “-OMISSIS-”;
-) egli ha utilizzato la licenza ottenendo in comodato d’uso una rimessa sita nel Comune di Nocara alla -OMISSIS- per l’autovettura ed effettuando le sue prestazioni con partenza dall’autorimessa sita in Nocara, come si evince dai cd. ”fogli di servizio” ex art. 11 l. 21/1992 ricevute rilasciate ai suoi clienti;
-) tanto premesso, con nota prot. n.-OMISSIS- il Comune di Nocara gli comunicava l’avvio del procedimento di revoca della suddetta licenza limitandosi alla violazione delle statuizioni recate dall’art. 11 co. 4 l. 21/1992, senz’altro aggiungere;
-) egli ha prodotto memoria difensive contestando la genericità della comunicazione inidonea ad approntare una qualsivoglia difesa;
-) con nota prot. n. -OMISSIS- il Comune di Nocara ha revocato la licenza n.-OMISSIS- motivando per la prima volta la revoca con la circostanza che l'-OMISSIS- avrebbe segnalato all’Ente che l'autovettura oggetto di licenza potrebbe svolgere il servizio di noleggio nel -OMISSIS-, pur recando lo stemma del Comune di Nocara, per cui il servizio di noleggio verrebbe sistematicamente svolto dallo stesso esclusivamente al di fuori del territorio comunale di Nocara e il comodante che avrebbe concesso in comodato d’uso gratuito la rimessa per l’autoveicolo avrebbe ammesso che la predetta rimessa non sarebbe mai stata utilizzata dal comodatario;
2- Ritenendo le suddette circostanze di fatto infondate, generiche, prive di supporto probatorio documentale, contraddette dai fogli di servizio e del tutto prive di qualsiasi valore indiziario, e osservando che l’art. 11- bis l. 21/1992 prescrive, in caso di inosservanza delle prescrizioni di legge in materia di uso della licenza, una sospensione per 1 mese, con l’epigrafato ricorso viene impugnata la revoca della licenza per i seguenti motivi:
1) VIOLAZIONE ART. 11 CO. 4 LEGGE QUADRO DEL TRASPORTO –MANCANZA ASSOLUTA DI MOTIVAZIONE - MANIFESTO DIFETTO/FALSITA’ DI PRESUPPOSTO
Il ricorrente contesta i presupposti di fatto della dedotta violazione dell’art. 11, comma 4,legge n. 12 del 1992, comunque genericamente dedotta, alla luce dei fogli di servizio relativi ai servizi effettuati, mai richiesti dal Comune, costituenti piena prova legale fidefacente fino a querela di falso, che attesterebbero come l’autovettura in questione abbia sempre effettuato la “partenza da rimessa di Nocara via -OMISSIS-”, superando così la sconosciuta testimonianza secondo cui l’assunto del Comune per cui l’automezzo non sia stato mai visto entrare nella rimessa da cui prova documentale e legale sottoscritta dall’autista - fidefacente fino a querela di falso, per come previsto dall’art. 11 co. 4 della legge 21/1992.
Il ricorrente contesta altresì la rilevanza ipotetica, sconosciuta e ignota segnalazione dell’-OMISSIS- secondo cui l’autovettura in questione effettuerebbe servizio di noleggio nel -OMISSIS-, contraddetta dalla prova documentale costituita dai fogli di servizio inidonea di per sé a fondare il provvedimento amministrativo di revoca sulla base di ipotetiche, sconosciute e ignote al privato “segnalazioni/sentito dire”.
Il ricorrente rappresenta altresì l’inesistenza di alcuna multa/sanzione da parte della Polizia Municipale/Stradale o procedimento penale in relazione ai fatti contestati, né nessun altro benchè minimo indizio che possa supportare il provvedimento di revoca impugnato, come previsto in caso di violazione dell’art. 85 C.D.S.
2) ILLOGICITA’ – IRRAGIONEVOLEZZA- SPROPORZIONALITA’ DEL PROVVEDIMENTO DI REVOCA – VIOLAZIONE ART. 11 BIS L. 21/1992 – MANIFESTA INGIUSTIZIA - VIOLAZIONE ART. 85 E 86 C.D.S. - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI LEGALITA’ E DI TASSATIVITA’ - NULLUM CRIMEN SINE POENA
In subordine, il ricorrente contesta la legittimità, illogicità e sproporzione del provvedimento anche in relazione all’art. 11 bis della l. n. 21 del 1992, che prevede la revoca della licenza/cancellazione dal ruolo solo dopo la quarta inosservanza e, nel far salvo quanto prescritto dagli art. 85 e 86 C.D.S., costituisce l’unico e solo presupposto su cui eventualmente dapprima sospendere e quindi revocare la licenza, secondo la graduazione ivi riportata, ragion per cui, non avendo il ricorrente mai ricevuto alcuna precedente sanzione il ricorrente sarebbe stato, a tutto concedere, passibile della sospensione per tre mesi e non, invece, della revoca.
3) SULLO STATO DEI FATTI – FALSITA’ DI PRESUPPOSTO
Il ricorrente rileva di essere in possesso di regolare contratto di comodato d’uso di rimessa, depositato presso il Comune e di aver così adempiuto all’obbligo di dotarsi di una rimessa presso il Comune di Nocara, il quale non ha mai dedotto la relativa violazione né ha mai comprovato che l’autovettura non fosse presente in rimessa allorquando ha effettuato i servizi di trasporto.
Soggiunge il ricorrente che lo svolgimento del servizio di NCC è libero e non soggiace a nessuna barriera territoriale, come garantito dal diritto comunitario, e l’autovettura del ricorrente può circolare liberamente su tutto il territorio nazionale ed europeo, prelevando il cliente ovunque si trovi.
4) VIOLAZIONE LEGGE REGIONALE N. 35/2015 – VIOLAZIONE ART. 117 COST. VIOLAZIONE ART. 41 COST.
Rileva che la l.r. n. 35 del 2012 non ha previsto alcun obbligo di rimessaggio all’interno del comune che ha rilasciato la licenza.
3-Con decreto del -OMISSIS- è stata accolta l’istanza di misure cautelari monocratiche ex art. 56 c.p.a. stante il periculum in mora e ha contestualmente disposto istruttoria, onerando il Comune di Nocara di depositare una relazione sui fatti di causa nonché i relativi documenti.
4-In data 30.4.2023 il Comune di Nocara ha ottemperato all’istruttoria ut supra disposta.
5- Con atto notificato il 4.5.2023 e depositato in pari data ha spiegato intervento ad adiuvandum la -OMISSIS-, nel quale vengono ripercorse le argomentazioni del ricorrente.
6-Alla camera di consiglio del 17.5.2023, con ordinanza n. -OMISSIS- è stata rigettata l’istanza cautelare.
7-A seguito di appello, con ordinanza n. -OMISSIS- il Consiglio di Stato ha accolto l'appello ai soli fini della sollecita fissazione dell’udienza di discussione davanti al giudice di primo grado.
8-Con atto notificato il 2.8.2023 e depositato il 2.8.2023 l'-OMISSIS-e il suo l.r. -OMISSIS-, quest’ultimo anche in proprio, hanno spiegato intervento ad oppondendum .
9-Con memoria depositata il 6.10.2023 il ricorrente ha chiesto l’estromissione dell’interveniente -OMISSIS- ritenendo carente alcun interesse neanche indiretto né potenziale alla revoca della licenza di NCC di cui egli è titolare, ha ribadito le censure di cui al ricorso e ha soggiunto che il provvedimento di revoca risulterebbe illegittimo per violazione dell’art. 21 quinques l. 241/1990 non essendo esplicitati i “sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento”.
10-Sono seguite repliche da parte dell’interveniente ad opponendum -OMISSIS- (depositata il 18.10.2023) e da parte del ricorrente (depositata il 19.10.2023).
11-Il Comune di Nocara, quantunque regolarmente evocato in giudizio, non si è invece costituito.
12-All’udienza pubblica dell’8.11.2023 il ricorso è stato spedito in decisione.
DIRITTO
13-Il Collegio scrutina anzitutto l’ammissibilità degli atti di intervento, anche alla luce dell’eccezione formulata da parte del ricorrente quanto all’intervento ad opponendum di -OMISSIS- e del suo l.r. -OMISSIS-.
13.1-Gli interventi sono ammissibili.
13.2-Si osserva anzitutto che:
-) “ Se è vero che l'interveniente non può vantare una posizione di controinteresse rispetto alle impugnazioni proposte dalla ricorrente, è altrettanto vero che, nel