TAR Torino, sez. I, sentenza 2016-06-17, n. 201600857

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Torino, sez. I, sentenza 2016-06-17, n. 201600857
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
Numero : 201600857
Data del deposito : 17 giugno 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00137/2016 REG.RIC.

N. 00857/2016 REG.PROV.COLL.

N. 00137/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 137 del 2016, proposto da:
F G, A C, C C, rappresentati e difesi dagli avv. L M, A S, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. E F in Torino, corso Francia, 58;

contro

Comune di Pontboset, in persone del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. G M S, con domicilio eletto presso il suo studio, in Torino, corso Re Umberto, 65;
Regione Valle D'Aosta;

per l'ottemperanza

della sentenza del Tribunale di Aosta in data 13.12.2009, n. 723/2009 depositata in data 31.12.2009, emessa inter partes nella causa civile RG. n. 1072/2005, nonchè della sentenza della Corte d'Appello di Torino, Sez. Terza Civile, in data 9.2.2011, depositata in data 13.05.2011, emessa inter partes nella causa civile n. 352/2010.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Pontboset;

Viste le memorie difensive;

Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 maggio 2016 la dott.ssa Silvana Bini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

I) I ricorrenti agiscono per ottenere l’esecuzione delle sentenze del Tribunale di Aosta in data 13.12.2009, n. 723/2009 depositata in data 31.12.2009, nonchè della sentenza della Corte d'Appello di Torino, Sez. Terza Civile, in data 9.2.2011, depositata in data 13.05.2011.

Con le sopra citate sentenze il Comune di Pontboset, ritenuto responsabile ex art 2051 c.c. in relazione al sinistro occorso in data 26.11.2000 in cui perdeva la vita il Sig. Ilario Favretto e riportava lesioni la Sig. Claudia Centaninio, veniva condannato a risarcire ai Sigg. F G, A C, quali genitori del Sig. Ilario, la somma di € 150.000,00 ciascuno, oltre interessi moratori dal 26.11.2000, al saldo, e alla Sig. Claudia Centanino la somma di € 511.000,00 quale ristoro del danno conseguente al decesso del marito e la somma di € 285.937,14 quale risarcimento dei danni subiti, oltre interessi dalla data del sinistro al saldo.

La sentenza del Tribunale munita di formula esecutiva veniva notificata al Comune in data 1.3.2010;
parimenti la sentenza della Corte d’appello, munita di formula esecutiva veniva notificata al Comune in data 19.7.2011.

Il ricorso in Cassazione veniva rigettato con sentenza n. 11122/2015 del 3.3.2015.

I ricorrenti in data 1.12.2015 hanno notificato al Comune atto di precetto, intimando il pagamento della somma totale a loro favore di € 1.706.201,47, nonché delle spese liquidate nei tre gradi di giudizio per € 113.218,76, oltre agli interessi maturati successivamente al 5.11.2015.

Non avendo avuto alcun pagamento, hanno quindi agito con ricorso notificato in data 9.2.2016 e depositato il 17.2.2016, al fine di ottenere l’ottemperanza ai titoli indicati in epigrafe.

Si è costituita in giudizio l’Amministrazione Comunale, rappresentando le ragioni per le quali l’Amministrazione ad oggi non ha potuto eseguire i pagamenti, per impossibilità oggettiva di bilancio, facendo però presente di aver avviato una ricognizione delle proprietà immobiliari e mobiliari al fine di reperire risorse per effettuare il pagamento.

Alla discussione in camera in camera di consiglio il difensore del Comune ha ribadito l’impegno dell’Amministrazione a provvedere al pagamento delle somme riconosciute dai titoli in epigrafe, facendo però presente l’attuale impossibilità di reperire liquidità, anche attraverso finanziamenti da parte di istituti bancari.

Alla medesima camera di consiglio il ricorso veniva trattenuto in decisione.

II) Il ricorso è fondato.

La sentenza della Corte d’Appello di Torino Sez. Terza Civile, in data 9.2.2011, è stata ritualmente notificata al Comune di Pontboset ed è passata in giudicato.

Nonostante la scadenza del termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo ex art. 14 d.l. n. 669/1996, è rimasta inadempiuta.

Per l’effetto, va affermato, dunque, l'obbligo del Comune di dare esecuzione alla sentenza, riconoscendo il diritto di parte ricorrente ad ottenere la corresponsione delle somme ivi riportate, oltre interessi dalla domanda a saldo e al rimborso delle spese legali.

Il Comune ad oggi non ha avviato alcun procedimento al fine di poter soddisfare il credito di parte ricorrente: sono infatti state prodotte in giudizio le delibere di approvazione del bilancio, al fine di dimostrare l’impossibilità dell’Amministrazione di far fronte ai pagamenti con la gestione ordinaria del bilancio.

Osserva il Collegio che la mancanza di risorse finanziarie ovvero la mancata adozione degli atti di programmazione finanziaria obbligatori per legge non può costituire un pretesto per non onorare un debito riconosciuto giudizialmente, considerato peraltro che il Comune (avrebbe potuto e) potrebbe avvalersi dei rimedi di legge per eliminare lo stato di insolvenza e ricondurre a parametri di sana gestione la finanza e contabilità. Ciò ad esempio mediante una procedura di riequilibrio ex art. 243- bis d. lgs. n. 267 del 2000, o mediante la dichiarazione di dissesto la cui adozione «non è frutto di una scelta discrezionale dell'ente, rappresentando piuttosto una determinazione vincolata (ed ineludibile) in presenza dei presupposti di fatto fissati dalla legge» (cfr. Cons. St. sez. V, sentenza 16 gennaio 2012, n. 143).

Ad oggi l’Amministrazione non ha ancora adottato alcun atto (né la delibera di riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio, né ha avviato nessuna delle procedure previste per l’ipotesi di insolvenza quali la salvaguardia degli equilibri di bilancio (art. 193 d. lgs. n. 267 del 2000) ovvero la procedura di riequilibrio ex art. 243- bis d. lgs. n. 267 del 2000), né ancora le necessarie variazioni allo strumento finanziario annuale e pluriennale allo scopo di soddisfare siffatti oneri straordinari della gestione corrente.

D’altronde il Collegio deve osservare come la dichiarazione resa nell’udienza camerale dal difensore della parte pubblica circa l’assenza di risorse idonee allo scopo non può che avere una rilevanza meramente indicativa. Il potere di verificare la sussistenza dei presupposti per la necessaria manovra di bilancio, nei limiti degli equilibri di parte corrente, non può che appartenere all’organo a ciò preposto che è il Consiglio comunale il quale non può che dar seguito all’adozione della deliberazione ex art. 194, comma 1, lett. a) d. lgs. n. 267 del 2000, previa acquisizione del parere dell’organo di revisione, ed adottare i provvedimenti conseguenti anche in punto di proposta (ai creditori) di rateizzazione della spesa (art. 194, comma 2, d. lgs. n. 267 del 2000).

Alla luce delle suesposte considerazioni la domanda di parte ricorrente deve essere accolta con conseguente declaratoria dell’obbligo dell’Amministrazione resistente di dare esecuzione al giudicato in epigrafe, mediante pagamento delle somme oggetto di condanna, nel termine di giorni 30 dalla notificazione della presente sentenza, fermi restando gli eventuali limiti conseguenti all’applicazione dell’art. 159 d. lgs. n. 267 del 2000.

Per l’ipotesi di ulteriore inerzia oltre il termine assegnato va nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Banca d’Italia, sede di Torino, (con facoltà di delega ad uno o più funzionari di sua fiducia dello stesso Ufficio) che, darà seguito nell’ulteriore termine di giorni centoventi agli adempimenti necessari alla attuazione del giudicato.

In particolare, il Commissario potrà provvedere, se necessario e ove non vi abbia provveduto l’organo consiliare, ad adottare la deliberazione di riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio (art. 194, comma 1 lett.a d. lgs. n. 267 del 2000) con previsione di proposta di rateizzazione ed alla correlata variazione al bilancio (art. 175 d. lgs. n. 267 del 2000).

Il Commissario ad acta potrà avvalersi degli ordinari strumenti di programmazione e gestione fissati dalla legge che consentono l’adozione dei provvedimenti necessari a garantire la previsione e la copertura finanziaria delle risorse necessarie all’esecuzione del titolo, sicché:

a) potrà tentare di convenire un piano di rateizzazione del credito con il creditore (art. 194 d. lgs. n. 267 del 2000), tenuto conto che una siffatta soluzione può, in ogni caso, rendere più agevole l’adempimento dell’obbligazione debitoria del Comune stante le rappresentate difficoltà finanziarie dello stesso;

b) utilizzerà tutte le disponibilità e le entrate a disposizione tra cui:

- l’eventuale avanzo di amministrazione accertato (ai sensi dell’art.186 del T.U.E.L.) o presunto, in qualsiasi momento nel corso dell’esercizio (in quest’ultimo caso, applicandolo con deliberazione di variazione) purché derivante dall'esercizio immediatamente precedente, riservando l’attivazione delle relative spese solo dopo l'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente (art.187 del T.U.E.L.);

- gli eventuali proventi derivanti dal plusvalore dell’alienazione di beni mobili ed immobili appartenenti al patrimonio disponibile dell’ente (art. 194, comma 3, del D.Lgs. n. 267/00 e art. 3, comma 28, l. n. 350/2003), cui potrà procedere nel rispetto delle procedure di legge;

- in caso di avvenuta approvazione del bilancio di previsione annuale 2016 e pluriennale 2016-2018, dovrà imputare, previa variazione se necessaria - e conseguentemente impegnare e liquidare -, le somme ai medesimi documenti contabili, in linea con l’eventuale piano di rateazione, fermi restando i limiti e le prescrizioni di cui all’art. 159, comma 5, d. lgs. n. 267 del 2000.

A garanzia dell’effettività dell’adempimento, il Tribunale ritiene necessario disporre che il Commissario ad acta produca una dettagliata relazione sullo stato dell’esecuzione dei pagamenti almeno 10 giorni prima della camera di consiglio fissata in dispositivo per il prosieguo della trattazione.

La trattazione del ricorso è rinviata alla camera di consiglio del 30.11.2016.

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