TAR Roma, sez. 2T, sentenza 2016-05-05, n. 201605272

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2T, sentenza 2016-05-05, n. 201605272
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201605272
Data del deposito : 5 maggio 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00981/2012 REG.RIC.

N. 05272/2016 REG.PROV.COLL.

N. 00981/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 981 del 2012, proposto dal Consorzio

COSEA

Consorzio con Attività Esterna, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv. G P, E P, con domicilio eletto presso lo studio Studio Guarino, in Roma, Piazza Borghese, 3;

contro

Atac S.p.A. - Azienda per la Mobilità del Comune di Roma, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv. L L, R I, P C, con domicilio eletto presso Studio Legale Leone in Roma, Via Appennini, 46;

per l'annullamento, previa sospensiva,

- del bando di gara n. 28/2011 di ATAC, pubblicato il 30.12.2011 sul sito dell’azienda, per l’appalto di affidamento triennale dei servizi di pulizia degli uffici, dei depositi-officina, delle sedi, delle stazioni, dei mezzi ferroviari, dei bus e dei tram Atac, limitatamente al lotto 1 e nella sola parte in cui al punto III.

2.3. a) richiede il requisito del fatturato triennale per: 1) forniture di archi di lavaggio, impianti osmotici e impianti di sollevamento bus di importo non inferiore a 990.000,00 euro;
2) manutenzione di impianti di cui sopra di importo non inferiore a 1.080.000,00 euro,

- nonchè del disciplinare di gara (§ 3.1.1., pag 8) e di ogni altro atto collegato, non conosciuto, specie la delibera a contrarre, in parte qua.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Atac S.p.A. - Azienda per la Mobilità del Comune di Roma;

Vista l’ordinanza n. 954 del 2012 che ha respinto la suindicata domanda di sospensione del provvedimento impugnato;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 febbraio 2016 il Cons. Mariangela Caminiti e uditi per le parti i difensori presenti, come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Riferisce il Consorzio Cosea indicato in epigrafe che l’Atac spa – Azienda per la mobilità del Comune di Roma ha indetto con bando n. 28/2011 una gara per l’affidamento triennale dei servizi di pulizia dei propri uffici, mezzi metroferroviari, dei bus e dei tram e sedi dell’Azienda medesima.

L’affidamento del servizio è suddiviso in tre lotti, il primo dei quali ha per oggetto oltre alle normali attività di pulizia degli uffici e delle aree tecniche, anche interventi sui mezzi adibiti al trasporto pari a 2302 autobus e tram. Espone che la controversia avviata riguarderebbe il lotto 1 il più rilevante in termini di valore economico (da 39 a 46 milioni di euro) e la sola parte di cui al punto 111.2.3 del bando di gara.

In particolare il bando richiede tra i requisiti di capacità tecnica l'iscrizione in fascia L (la più alta) del sistema di qualificazione classificazione previsto dalla legge n. 82 del 1994 (disciplina delle attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione) e dal suo regolamento attuativo (Dm 2 aprile 1997, numero 274).

Inoltre il bando richiede la dimostrazione del requisito del fatturato nell’ultimo triennio realizzato dal concorrente per: - forniture di archi di lavaggio, impianti osmotici e impianti di sollevamento bus di importo non inferiore a 990.000,00 euro;
- manutenzione di impianti come sopra descritti di importo non inferiore a 1.080.000,00 euro.

Espone il Consorzio ricorrente che tale duplice requisito concernente la dimostrazione di un fatturato triennale (forniture e manutenzione di macchine per lavaggio) sarebbe estraneo all’oggetto dell’appalto atteso che il bando avrebbe ad oggetto esclusivamente il servizio di pulizia, non la fornitura dei materiali suddetti, già posseduti dall’Azienda. La richiesta della dimostrazione del fatturato pregresso per la fornitura dei materiali restringerebbe solo la platea dei concorrenti, come desumibile anche dalla imposizione della norma del disciplinare di gara (pag.8 punto 3.1.1.) di costituzione del RTI per il caso in cui il concorrente singolo non riesca a dimostrare da solo il duplice requisito.

Il Consorzio dichiara da un lato di possedere l'iscrizione in fascia L (la massima) del sistema di classificazione/qualificazione di cui alla legge n.82 del 1994 e, in base alla disciplina attuale, ritiene di poter soddisfare tutte le condizioni per partecipare agli affidamenti dei servizi di pulizia, senza alcuna limitazione legata al possesso di determinato fatturato, dall’altro però non riesce a comprovare il fatturato richiesto dal bando relativo alle forniture degli archi di lavaggio, impianti osmotici e impianti di sollevamento bus e alla manutenzione dei detti impianti.

Pertanto, propone il ricorso in esame limitatamente alla descritta clausola del bando di gara e allega allo stesso quali motivi di impugnazione la 1) Violazione della legge n. 82 del 1994 e del regolamento di attuazione per inversione della presunzione di possesso dei requisiti per la partecipazione alla gara, posto che la disciplina settoriale rubricata ha istituito il sistema delle fasce di classificazione ai fini della partecipazione, secondo la normativa comunitaria, alle procedure di affidamento dei servizi di cui alla stessa legge, con la istituzione di una presunzione di idoneità tecnica, economico professionale, in capo agli esercenti i servizi di pulizia in virtù della quale, sulla falsariga del sistema di qualificazione nei lavori pubblici, l'iscrizione ad una specifica fascia dispenserebbe l'impresa dalla dimostrazione dei requisiti richiesti. Tra l’altro, l’iscrizione dell'impresa di pulizia al Registro delle imprese, quale condizione necessaria e imprescindibile per poter operare nel relativo settore, determinerebbe in mancanza della stessa l’applicazione delle sanzioni penali e quelle inerenti la nullità dei contratti siglati in caso di esercizio dell’attività, ai sensi dell'art.6 della legge n.82 del 1994. La possibilità riservata alla Stazione appaltante di richiedere requisiti specifici e dettagliati persino nell'importo, di capacità tecnica, diversi ed ulteriori dall’iscrizione nell'elenco, dovrebbe considerarsi eccezionale e giustificata dall'oggetto dell'appalto, mentre nel caso di specie le peculiari caratteristiche del servizio da appaltare escluderebbero con certezza la possibilità di considerare pertinente la richiesta del fatturato per la fornitura e manutenzione degli archi di lavaggio, trattandosi di comuni macchine (tipo quelle che si trovano negli esercizi di autolavaggio) già nella disponibilità dell’Azienda. Non si comprenderebbe secondo il Consorzio come la relativa fornitura nell'ultimo triennio possa essere elevata al rango di un requisito di capacità tecnica.

2) Violazione della normativa comunitaria, l’Amministrazione può richiedere alle imprese la dimostrazione di determinati requisiti, ma ciò deve avvenire con la prova dell’appartenenza ad una certa fascia di classificazione o di iscrizione ad un elenco, come previsto anche dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici. Nello specifico settore all’Amministrazione sarebbe inibito il potere di richiedere la dimostrazione del possesso di altri requisiti di carattere economico-finanziario, assorbiti da quello generale dell’appartenenza ad una specifica fascia.

3) Prescrizione del bando di gara sproporzionata ed esorbitante rispetto all’oggetto di gara, il duplice requisito concernente la dimostrazione di un fatturato triennale (forniture e manutenzione di macchine per lavaggio) sarebbe estraneo all'oggetto dell'appalto che è quello di servizio di pulizia. Non si comprenderebbe la richiesta dell’Azienda della indicazione del fatturato specifico per la fornitura e manutenzione nell’ultimo triennio di materiali e macchine tra l’altro già possedute.

4) Violazione della tutela della concorrenza e dell’interesse pubblico, in quanto la previsione del disciplinare (§3.1.1., pag. 8), con espresso riferimento al Lotto 1, introdurrebbe una deroga all’ordinaria modalità di costituzione del RTI (facoltativa) obbligando invece le imprese singole alla costituzione di RTI (comprensiva di tutti i requisiti prescritti dal bando), qualora siano prive dei requisiti relativi alla fornitura e posa in opera di archi di lavaggio, impianti osmotici e impianti di sollevamento bus e a quelli relativi alla manutenzione degli impianti suddetti.

Conclude con richiesta di annullamento degli atti impugnati, con specifico riferimento alla clausola impugnata che impedirebbe al Consorzio di aspirare all’ammissione alla gara essendo privo del requisito richiesto dal bando, a pena di esclusione.

Si è costituita in giudizio Atac Spa per resistere al ricorso, opponendosi all’accoglimento dello stesso tenuto conto dell’ infondatezza delle censure posto che l’appalto in questione, per quanto specificamente concerne il Lotto 1, si configurerebbe giuridicamente come un appalto misto di servizi di pulizia (prestazione principale), forniture e servizi di manutenzione di impianti (prestazioni secondarie), con conseguente osservanza, per la determinazione dei requisiti di qualificazione delle disposizioni di riferimento, della normativa interna e dei principi comunitari in materia e con il corretto operato della Stazione appaltante.

Con ordinanza n. 954 del 2012 è stata respinta la suindicata domanda di sospensione del provvedimento impugnato.

Alla pubblica udienza del 23 febbraio 2016, la causa è stata trattenuta in decisione.

2. Il ricorso è infondato.

2.1. Il Consorzio ricorrente affida la propria impugnativa alle doglianze riguardo la violazione della legislazione in materia di disciplina delle imprese di pulizie in quanto l'Atac Spa, per l'affidamento del Lotto 1, non avrebbe ritenuto requisito necessario e sufficiente per la partecipazione alla gara quello dell'iscrizione al registro delle imprese operanti nel settore delle pulizie per la fascia corrispondente di importo ( primo mezzo );
inoltre, nella sostanza, esso lamenta la sproporzione, rispetto all' oggetto del contratto, del requisito richiesto del fatturato triennale per la fornitura e manutenzione degli archi di lavaggio, impianti osmotici e impianti di sollevamento bus nonché della manutenzione di tali impianti ( secondo e terzo mezzo) oltre che la violazione della tutela della concorrenza e dell’interesse pubblico, in quanto la previsione del disciplinare (par. 3.1.1., pag. 8), introdurrebbe una deroga all’ordinaria modalità di costituzione del RTI (quarto mezzo ).

2.2.Osserva il Collegio che, ai sensi dell'art. 1, comma 1 del capitolato speciale, l' oggetto dell'appalto consiste nelle attività da svolgere presso i depositi di Atac S.p.A. del Lotto 1 consistenti: - nel servizio di pulizia delle vetture e degli impianti;
- nelle attività di supporto al servizio;
- nel servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti asserviti alle attività di pulizia, sia quelli attualmente esistenti sia quelli che saranno istallati in corso di contratto;
- nonché negli investimenti tecnologici sugli impianti asserviti alle attività di pulizia.

Ne consegue, che sulla base della disciplina di gara (art.

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