TAR Roma, sez. 2B, sentenza 2023-07-17, n. 202312070
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Testo completo
Pubblicato il 17/07/2023
N. 12070/2023 REG.PROV.COLL.
N. 10606/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10606 del 2016, proposto da
Soc Copi Uno S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato C M, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale XXI Aprile 11, c/ Studio Panunzio;
contro
Comune di Montalto di Castro, in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati A A, A R, con domicilio eletto presso lo studio Studio Legale AOR in Roma, via Sistina, 48;
per il risarcimento
integrale dei danni ingiusti ex art 30 c.p.a. derivanti dai provvedimenti illegittimi annullati dal G.A. con sentenza passata in giudicato il 9.4.2016 e dal comportamento illecito ed inadempiente del Comune di Montalto di Castro e comunque conseguenti alla reiterata violazione dei principi contrattuali di buona fede e correttezza ex artt. 1175, 1375, 1337 e 2043 c.c. e per la conseguente condanna del Comune al risarcimento dei danni ingiusti patiti e patiendi dalla società ricorrente e ingiustamente inflitti dal 1994 ad oggi per effetto del comportamento illecito ed illegittimo tenuto e degli atti illegittimi impugnati e successivamente annullati, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Montalto di Castro;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 giugno 2023 il dott. Salvatore Gatto Costantino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Nell’odierno giudizio, la ricorrente agisce contro il Comune di Montalto di Castro per ottenere il risarcimento del danno che assume di aver subito in conseguenza dell’illegittima deliberazione di Giunta Comunale n. 412 del 28.10.1997, che veniva annullata con sentenza del TAR Lazio, Roma, nr. 1581 del 2 marzo 2005, confermata poi in appello da Consiglio di Stato nr. 4685 del 9 ottobre 2015.
A tal fine espone quanto segue.
Con istanza del 27 novembre 1990, prot.9450, la società Il Panda S.a.s. di Corbelli Enrico e C. chiedeva al Comune di Montalto di Castro l’assegnazione di un’area edificabile ai sensi e per gli effetti della L. n.167 del 18 aprile 1962 per la costruzione di una struttura commerciale in zona PEEP, località Campomorto dello stesso Comune, che veniva concessa dall’Ente con deliberazione consiliare n. 14 del 24/2/1992 e successiva pedissequa convenzione stipulata il 23 novembre 1993, con rogito rep.n. 9.131, ex art. 35 della l. n. 865/1971.
Con tale atto, afferma la ricorrente, il Comune di Montalto di Castro, in esecuzione della deliberazione citata, concedeva alla società Il Panda s.a.s. l’area edificabile in oggetto per la realizzazione di un centro commerciale di complessivi mq 1800 di superficie di vendita, di cui 900 al piano terra e 900 al primo piano, e la destinazione di mq 675 a verde e servizi, secondo le previsioni urbanistiche e la tipologia del Piano di zona