TAR Bolzano, sez. I, sentenza 2011-04-11, n. 201100158

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bolzano, sez. I, sentenza 2011-04-11, n. 201100158
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bolzano
Numero : 201100158
Data del deposito : 11 aprile 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00160/2010 REG.RIC.

N. 00158/2011 REG.PROV.COLL.

N. 00160/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa

sezione autonoma di Bolzano

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 160 del 2010, proposto da:
Olehla Cestmir e Wrbna Racing S.P.O., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dagli avv. A S e G A, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. J A in Bolzano, viale Stazione n. 3;

contro

U.N.I.R.E. - Unione Nazionale Incremento Razze Equine, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello Stato di Trento, nei cui uffici in Largo Porta Nuova n. 9, è pure domiciliata;

per l'annullamento

- della decisione n. 166/10 dd. 14.04.2010 della Commissione di Disciplina di I° istanza, sul deferimento n. ruolo 453/08, nei confronti di

WRBNA

Racing S.p.o. e Cestmir Olehla con il quale la Commissione de qua dichiarata "la responsabilità disciplinare del sig. Cestmir Olehla (...) applica allo stesso la sanzione della sospensione della qualifica di allenatore e da ogni altra da lui eventualmente rivestita per mesi sei e della multa di Euro 1.500,00 (...) ordina il distanziamento totale del cavallo Diktys dall'ordine di arrivo del Premio Grand Steeple disputatosi il 18/5/2008 (...) proscioglie (...) il legale rappresentante della Scuderia Wrbna Racing A.S. dall'addebito per non aver commesso "il fatto";

- di ogni atto presupposto o conseguente;

e per la reintegrazione in forma specifica, anche attraverso il risarcimento del danno.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di U.N.I.R.E. - Unione Nazionale Incremento Razze Equine;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 9 marzo 2011 M R D e udito per le parti il difensore avv. G. Avolio per i ricorrenti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con nota di data 10.7.2008 l’UNIRE comunicava ai ricorrenti che il cavallo Diktys, allenato dal signor Cestmir Olehla e di proprietà della società Wrbna Racing S.P.O., a seguito di accertamenti antidoping, era stato trovato non negativo alla morfina successivamente alla vittoria nella corsa “Gran Steeple” disputatosi in data 18.5.2008 all’ippodromo di Milano. La Procura della Disciplina dell’UNIRE avviava quindi azione disciplinare nei confronti di entrambi i ricorrenti e la Commissione di Disciplina di prima istanza dichiarava Cestmir Olehla responsabile di violazione delle norme antidoping, applicandogli la sanzione della sospensione dalla qualifica di allenatore e di ogni altra da lui eventualmente rivestita per sei mesi e la multa di euro 1500,00, ordinando il distanziamento totale del cavallo Diktys dall’ordine di arrivo del Premio Grande Steeple. Il legale rappresentante della Scuderia Wrbna Racing A.S. veniva invece prosciolto per non aver commesso il fatto.

I ricorrenti impugnano tale decisione della Commissione di disciplina di I istanza ed a sostegno del gravame deducono i seguenti motivi:



1.Violazione dei principi del giusto procedimento;
Identità dei laboratori effettuanti la prima e la seconda analisi;
Eccesso di potere per carenza di motivazione e motivazione apparente;

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