TAR Bolzano, sez. I, sentenza 2024-09-05, n. 202400218

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bolzano, sez. I, sentenza 2024-09-05, n. 202400218
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bolzano
Numero : 202400218
Data del deposito : 5 settembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 05/09/2024

N. 00218/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00098/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa

Sezione Autonoma di Bolzano

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 98 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato G R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno - Questura di Bolzano, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico ex lege presso gli uffici della medesima in Trento, Largo Porta Nuova 9;

per l'annullamento

del provvedimento n. -OMISSIS-, emesso dal Questore di Bolzano in data -OMISSIS-, notificato in data -OMISSIS-, con il quale è stato disposto a carico della ricorrente il divieto “di accedere, per un periodo di anni 1 (uno), in tutti i luoghi in cui si svolgono incontri di calcio sul territorio nazionale, relativi ai campionati nazionali professionisti e semiprofessionisti, ai tornei internazionali, agli incontri amichevoli nonché in tutti i luoghi interessati allo svolgimento degli allenamenti delle squadre impegnate nei suddetti campionati ovvero le competizioni che si svolgono nell'ambito delle attività previste dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio, ovvero enti e organizzazioni riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), come riportato dalla L. n. 377/2001” e con il quale è stato vietato a -OMISSIS- “di accedere ai luoghi interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipino o assistano alle predette manifestazioni sportive e più specificatamente i piazzali adibiti alle partenze, all''arrivo e alla sosta dei veicoli per gli esodi organizzati dai tifosi, gli stadi, i dintorni e le vie limitrofe in occasione dei suddetti incontri sportivi”.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - Questura di Bolzano;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 24 luglio 2024 la dott.ssa E E e uditi per le parti i difensori, come da verbale d’udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

É impugnato il provvedimento indicato in epigrafe, con cui il Questore di Bolzano ha irrogato alla signora -OMISSIS- il divieto di accedere a tutte le manifestazioni calcistiche in esso indicate, della durata di un anno (c.d. DASPO sportivo), ai sensi dell’art. 6, comma 1 della l. n. 401/1989. Il divieto di accesso è esteso anche ai luoghi interessati al transito, alla sosta e al trasporto di partecipanti.

Esso trae fondamento dall’annotazione di P.G. redatto dalla DIGOS di Bolzano a carico della ricorrente, relativo ai fatti accaduti all’interno dello stadio “Druso” di Bolzano, in data -OMISSIS-, al termine dell’incontro di calcio valevole per la 9^ giornata di serie “B” tra le squadre “-OMISSIS-” e “-OMISSIS-”.

Nel provvedimento impugnato si evidenzia che:

“in tale contesto -OMISSIS-, tifosa abbonata della squadra -OMISSIS-, successivamente identificata attraverso le riprese video effettuate nella circostanza da personale della D.I.G.O.S. di Bolzano, al termine della gara sportiva, mentre era già iniziato il deflusso dei tifosi ospiti dall'impianto attraverso il tunnel sotto la tribuna "Canazza”, settore di norma riservato alla tifoseria ospite, dopo aver impegnato il corridoio (indicato dalle telecamere del sistema di videosorveglianza come “Corridoio nord”) in direzione contraria al flusso dei tifosi ospiti, impattava intenzionalmente con la spalla contro un primo tifoso del -OMISSIS- con al seguito una bandiera e subito dopo contro una giovane abbigliata con colori del -OMISSIS-;
che in tale frangente la -OMISSIS-, ripresa verbalmente dal fidanzato della giovane, dopo una breve discussione, tentava di colpirlo con una manata al collo ma veniva colpita a sua volta da uno schiaffo al volto;
che di seguito, nonostante i tentativi di alcuni tifosi di riportare la calma, la -OMISSIS- afferrava per i capelli la giovane colpita poco prima facendo scaturire un parapiglia nel corso del quale entrambe le donne rovinavano a terra, venendo separate da altri tifosi della squadra ospite. Atteso altresì che la tifoseria locale del gruppo di supporter della "Gradinata Nord” Bolzano, appresa la notizia di una presunta aggressione subita da una loro sodale, asseritamente aggredita da tifosi del -OMISSIS-, defluiva dal tunnel sotterraneo dirigendosi verso l'uscita dell'impianto alla ricerca dei presunti autori del fatto ma che veniva preventivamente bloccato da personale di polizia facente parte del dispositivo di ordine pubblico al fìne di evitare ulteriori disordini”
.

Il ricorso è affidato al seguente motivo:

“Violazione di legge, con riferimento all'art.

6. Legge 401/89;
- difetto ed incompleta di istruttoria;
– erroneità dei presupposti di fatto e di diritto;
- travisamento dei fatti;
– difetto di pericolosità per

la sicurezza e l'ordine pubblico dei comportamenti censurati” .

Lamenta parte ricorrente la carenza dei presupposti stabiliti dall'art 6 della l. n. 401 del 1989 per l'applicazione della misura del DASPO, non avendo ella con il proprio comportamento creato alcuna situazione di pericolo per l'ordine pubblico. Riferisce che al termine della manifestazione sportiva avrebbe dato accidentalmente una spallata a due persone, che nel corridoio nord dello stadio le veniva incontro, mentre lei si dirigeva di corsa verso la toilette delle donne e che successivamente sarebbe stata lei vittima di un episodio di aggressione, come dimostrerebbero i documenti in atti e in particolare le immagini estrapolate dal sistema di videosorveglianza dello stadio Druso.

L’interessata ha chiesto l’annullamento del provvedimento, previa tutela cautelare.

Si è costituito in giudizio il Ministero intimato per resistere al ricorso, depositando, a fini probatori, anche dei file video tratti dal sistema di videosorveglianza dello stadio.

All’esito dell’udienza camerale del 7 maggio 2024 con ordinanza cautelare -OMISSIS- veniva fissata l’udienza di merito, ex art. 55, comma 10 c.p.a..

All’udienza pubblica del 24 luglio 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.

In via generale va rammentato che, ai sensi dell’art. 6 della L. 401/1989, il Questore può disporre il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive specificamente indicate, nonché a quelli, specificamente indicati, interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime, nei confronti di coloro che, sulla base di elementi di fatto, risultino avere tenuto, anche all'estero, sia singolarmente che in gruppo, una condotta evidentemente finalizzata alla partecipazione attiva a episodi di violenza, di minaccia o di intimidazione, tali da porre in pericolo la sicurezza pubblica o da creare turbative per l'ordine pubblico in occasione o a causa di manifestazioni sportive, o che nelle medesime circostanze abbiano incitato, inneggiato o indotto alla violenza.

Il c.d. DASPO costituisce una misura di prevenzione che presuppone la pericolosità sociale e non già la commissione di un reato;
per la sua adozione è sufficiente l'accertamento di un fumus di attribuibilità alla persona sottoposta alla misura delle condotte rilevanti, al fine della verifica della pericolosità del soggetto. Il divieto di accesso agli impianti sportivi può essere imposto non solo nel caso di accertata lesione, ma anche in caso di pericolo di lesione dell'ordine pubblico, come nel caso di semplici condotte che comportano o agevolano situazioni di allarme e di pericolo (Cons. Stato Sez. III, 7 maggio 2019, n. 2916).

Per giurisprudenza consolidata il provvedimento di divieto di accesso ai luoghi di competizioni sportive è connotato da ampia discrezionalità, spettando all'autorità amministrativa la valutazione in concreto dell'inaffidabilità del soggetto in forza di un equo bilanciamento tra il prevalente interesse pubblico alla tutela dell'ordine e della sicurezza dei cittadini e l'interesse privato ad accedere liberamente negli stadi (Consiglio di Stato, sez. III, n. 8381/2022, Tar Emilia Bologna- Bologna Sez. I, n. 144/2024).

Sotto il profilo probatorio, la giurisprudenza ha qualificato la fattispecie come tipicamente appartenente al diritto amministrativo della prevenzione per l'inequivoca volontà del legislatore di anticipare la soglia della prevenzione alle situazioni di pericolo concreto, per le quali vale la logica del "più probabile che non" , non richiedendosi anche per questa misura amministrativa di prevenzione (al pari di quelle adottate in materia di prevenzione antimafia) la certezza ogni oltre ragionevole dubbio della lesione del bene giuridico della sicurezza e dell’ordine pubblico, ma, appunto, una dimostrazione fondata su "elementi di fatto" gravi, precisi e concordanti, secondo un ragionamento causale di tipo probabilistico improntato ad una elevata attendibilità (Consiglio di Stato, sez. III, n. 866/2019).

Il divieto, dunque, stante la finalità spiccatamente preventiva che lo caratterizza, può essere irrogato dall'autorità amministrativa non solo nel caso di accertata lesione, in ottica di repressione penalmente accertata, ma anche in caso di pericolo di lesione dell'ordine pubblico, in evidente ottica di prevenzione, come appunto nel caso di condotte che comportino o agevolino situazioni di "allarme" o di "pericolo" (Consiglio di Stato, sez. III, n. 4141/2024).

Con riguardo alla specifica identificazione dei responsabili dei comportamenti che legittimano l’irrogazione del DASPO, costituisce consolidato orientamento giurisprudenziale quello per cui sono sufficienti i rilievi ed i riscontri effettuati dall’autorità di pubblica sicurezza, a prescindere da accertamenti più approfonditi (cfr. ex multis Consiglio di Stato, sez. III, n. 317/2021).

Alla luce delle coordinate ermeneutiche sopra tratteggiate, il ricorso è infondato.

È indubbio che la condotta ascritta alla ricorrente rientri in quella descritta dalla fattispecie di cui all’art. 6, comma 1, lett. b), essendo la stessa stata parte attiva di un episodio di violenza nei confronti di tifosi della squadra avversaria al termine di una manifestazione sportiva.

Dalla visione dei filmati di videosorveglianza prodotti in atti emerge quanto riportato nel provvedimento impugnato, ossia che la ricorrente, percorrendo il corridoio nord dello stadio Druso in senso contrario al deflusso degli spettatori dallo stadio, urtava in sequenza e intenzionalmente due tifosi del -OMISSIS- e che dopo essere stata ripresa verbalmente dal ragazzo a fianco alla giovane spintonata per ultima, sferrava una manata contro il collo del ragazzo, scatenando una reazione violenta che esitava in un tafferuglio, nel quale sono rimasti coinvolti anche altri spettatori.

La difesa della ricorrente non nega l’episodio ma offre una propria ricostruzione dei fatti. Nella esposizione difensiva evidenzia che al termine della manifestazione sportiva la ricorrente si sarebbe recata alla toilette, evitando però di scendere dalla scala principale per incontrare meno tifosi avversari possibili. Indossando la sciarpa e la maglietta del -OMISSIS- avrebbe temuto di essere aggredita, in quando le tifose sarebbero spesso oggetto di minacce e offese da parte di tifosi avversari, come sarebbe accaduto in passato in occasioni degli incontri con il -OMISSIS-.

Imboccato il corridoio nord, che era affoltato da tifosi ospiti, avrebbe proseguito, in direzione contraria al deflusso degli spettatori, in modo spedito per raggiungere la toilette delle donne. In tale contesto avrebbe urtato accidentalmente prima un signore e poi una ragazza. Evidenzia che in particolare il secondo contatto, a suo dire di poco conto, sarebbe stato assolutamente inevitabile, non avendo la -OMISSIS- sulla sua destra lo spazio per evitare il contatto. La reazione spropositata del ragazzo (indicato nel rapporto come soggetto 2), che si trovava alla destra della ragazza urtata (indicata nel rapporto come soggetto 1) avrebbe scatenato un acceso diverbio. Successivamente, la ricorrente sarebbe stata colpita violentemente al volto dal ragazzo (soggetto 2), che poi si sarebbe dileguato. Sarebbe del tutto incomprensibile come il Questore e il relatore dell’annotazione di servizio abbiano potuto evidenziare che la -OMISSIS- tentasse dapprima di colpire il soggetto 2, quando in realtà la stessa cercasse solo di evitare, senza successo, che il ragazzo facesse partire uno schiaffo. Mentre il soggetto 2 si allontanava, la ricorrente avrebbe cercato di trattenere la ragazza (soggetto 1) al solo fine di evitare che la stessa si dileguasse prima dell’intervento delle forze dell’ordine, ma altri tifosi, che assistevano all’accaduto, l’avrebbero circondata per farle lasciare la presa, facendola cadere a terra. Dalle immagini risulterebbe anche che, mentre la ricorrente si trovava a terra, sarebbe stata nuovamente colpita violentemente da un calcio dal soggetto 2, che nel frattempo si era riavvicinato proprio a tale scopo per poi vigliaccamente allontanarsi di nuovo, mentre la stessa veniva soccorsa dal personale medico.

Non persuade la tesi difensiva in quanto la ricostruzione fornita dalla ricorrente non è supportata dalla documentazione in atti.

Dalla visione del filmato di videosorveglianza si evince che la ricorrente, mentre percorreva il corridoio nord dello stadio Druso in senso contrario al deflusso degli spettatori e nonostante ci fosse spazio sufficiente per evitare il contatto con le persone che circolavano in senso contrario, si dirigeva prima verso un uomo, che portava con sé la bandiera del -OMISSIS-, urtandolo con la spassa sinistra. Successivamente, ha proseguito urtando una ragazza, vestita con i colori del -OMISSIS-, che camminava accanto a un ragazzo (soggetto 2). La spallata data alla ragazza è stata così violenta che la ragazza è stata scaraventata dietro il ragazzo che le camminava a fianco. Sulla base della dinamica dei fatti evidenziati dal filmato ritiene il Collegio di poter rinvenire elementi indiziari sufficienti per affermare l’intenzionalità della condotta della ricorrente ad urtare i tifosi avversari.

Dalla videoregistrazione emerge chiaramente anche che la ricorrente, dopo essere stata ripresa verbalmente dal ragazzo (soggetto 2) per lo spintone con cui aveva colpito la ragazza (soggetto 1) si è scagliata contro lo stesso, tentando di colpirlo con una manata al collo, prima di essere a sua volta colpita da uno schiaffo al volto. Di seguito, la ricorrente è stata filmata dalle telecamere mentre afferrava per i capelli la ragazza che aveva spintonato, scatenando un parapiglia.

I fatti, quindi, che hanno indotto il Questore ad applicare nei confronti della ricorrente la misura del DASPO sono comprovati dai filmanti di videosorveglianza dimessi e la ricostruzione, come riportata nel provvedimento impugnato, non è smentita da nessun elemento di prova contraria fornito da parte ricorrente.

La condotta posta in essere dalla ricorrente al termine della manifestazione sportiva ha assunto, in concreto, i caratteri della pericolosità e gravità tali da porre a repentaglio l’incolumità fisica delle persone e ha evidenziato un intento aggressivo e provocatorio tali, che è stata ritenuta rischiosa per l’ordine e la sicurezza pubblici secondo una valutazione discrezionale che non appare censurabile.

In definitiva, il ricorso va respinto siccome infondato.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza.

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