TAR Lecce, sez. I, sentenza 2012-01-19, n. 201200071

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Lecce, sez. I, sentenza 2012-01-19, n. 201200071
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
Numero : 201200071
Data del deposito : 19 gennaio 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01363/2003 REG.RIC.

N. 00071/2012 REG.PROV.COLL.

N. 01363/2003 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Prima

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1363 del 2003, proposto da:
MO SA MA, , rappresentato e difeso dall'avv. MA Grazia Marinosci, con domicilio eletto presso MA Grazia Marinosci in Lecce, via Augusto Imperatore N. 16;



contro

Ministero della Giustizia, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliata in Lecce, via F.Rubichi 23;



per l'annullamento

del provvedimento n. A485 CFU del 14.02.2003 con cui il Direttore Generale del Dipartimento per gli Affari di Giustizia, Direzione Generale della Giustizia Civile, Ufficio IV Revisori Contabili, del Ministero della Giustizia, ha respinto l'istanza 14.12.2002 di riesame formulata dalla ricorrente; nonchè di tutti gli atti ad esso comunque connessi, presupposti e consequenziali.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 maggio 2011 il dott. Carlo Dibello e uditi per le parti i difensori Marinosci, Pedone.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

Con istanza del 17.11.1997 la ricorrente chiedeva alla competente direzione del Ministero di Grazia e Giustizia l’iscrizione nel registro dei revisori contabili , ai sensi dell’art 13, comma 1 lettera a della legge 132 del 1997.

Con provvedimento n.A485 CFU del 5.11.2002, notificato in data 12.12.2002, il Direttore Generale del Dipartimento per gli Affari di Giustizia, Direzione Generale della Giustizia Civile, Ufficio IV Revisori Contabili del Ministero della Giustizia, respingeva l’istanza della ricorrente , in conformità al parere reso nella seduta del 31.10.2002 dall’apposita Commissione EN per i revisori contabili.

A dire dell’amministrazione,la ricorrente non avrebbe avuto i requisiti necessari per l’iscrizione nel registro dei revisori contabili.

Con istanza del 14.12.2002 la MO chiedeva che l’amministrazione riesaminasse il provvedimento di diniego assunto nei suoi confronti.

Con provvedimento n.A485 CFU del 14.2.2003 lo stesso direttore generale,in conformità al nuovo parere reso in data 16.1.2003 dalla Commissione EN, respingeva l’istanza di riesame .

La ricorrente insorgeva e contestava la legittimità dei provvedimenti resi dalla P.a. nei suoi riguardi , sotto il profilo della plurima violazione di norme di legge (legge 132 del 13.5.1997; r.d.l. 1548 del 24.7.1936, conv, in legge 517 del 3.4.1937), nonché dell’eccesso di potere in numerose sue manifestazioni .

Il Ministro delle Giustizia si costituiva in giudizio per resistere al ricorso del quale chiedeva il respingimento.

La controversia veniva quindi introitata per la decisione alla pubblica udienza dell’ 11 maggio 2011.



DIRITTO

Il ricorso non può essere accolto.

La P.a. ha respinto, una prima volta, la domanda di iscrizione al registro dei revisori contabili presentata dalla ricorrente , alla stregua del parere reso dalla Commissione EN per la formazione del registro dei revisori contabili in data 31.10.2002 , che ha considerato le funzioni addotte e documentate dalla ricorrente non valide ai fini della iscrizione.

La

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