TAR Bari, sez. II, sentenza 2024-03-26, n. 202400383

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. II, sentenza 2024-03-26, n. 202400383
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 202400383
Data del deposito : 26 marzo 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 26/03/2024

N. 00383/2024 REG.PROV.COLL.

N. 01104/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1104 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati F F eVincenzo Maisto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato P S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

e con l'intervento di

ad adiuvandum :
-OMISSIS-,-OMISSIS-, -OMISSIS-,-OMISSIS-,-OMISSIS-,-OMISSIS-,-OMISSIS-,-OMISSIS-,-OMISSIS-,-OMISSIS-,-OMISSIS-,-OMISSIS-,-OMISSIS-,-OMISSIS-,-OMISSIS-, -OMISSIS-,-OMISSIS-,-OMISSIS-,-OMISSIS-,-OMISSIS-,-OMISSIS-,-OMISSIS-,-OMISSIS-,-OMISSIS-,-OMISSIS-,-OMISSIS-,-OMISSIS-,-OMISSIS-,-OMISSIS-,-OMISSIS-, -OMISSIS-,-OMISSIS-,-OMISSIS-,-OMISSIS-,-OMISSIS-,-OMISSIS-,-OMISSIS-,-OMISSIS-,-OMISSIS-,-OMISSIS-,-OMISSIS-,-OMISSIS-,-OMISSIS-,-OMISSIS-,-OMISSIS-, -OMISSIS-,-OMISSIS-,-OMISSIS-,-OMISSIS-,-OMISSIS-,-OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Giacomo Sgobba, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento, previa sospensione,

- della delibera di Giunta Regionale della Puglia n. 659 del 16 maggio 2023 (pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 61 del 26 giugno 2023), nella parte in cui applica dal 1° luglio 2023 alle RSA ex R.R. Puglia n. 3/2005 la tariffa e la quota a carico del SSR previsti dalla delibera di Giunta Regionale della Puglia n. 1512/2020 per le RSA di mantenimento ex R.R. Puglia n. 4/2019, anche per i pazienti ricoverati prima del 1° ottobre 2022, nelle more dell''adozione dei provvedimenti di conferma di autorizzazione all''esercizio e accreditamento;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 gennaio 2024 la dott.ssa Giacinta Serlenga e uditi per le parti i difensori l'avv. F F, per il ricorrente, l'avv. Maria Francesco Maria Settanni, su delega orale dell'avv. P S, per la Regione e l'avv. Giacomo Sgobba, per gli interventori;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;


FATTO e DIRITTO

1.- Oggetto del presente giudizio è la delibera di G.R. 659/2023 impugnata –testualmente- “.. nella parte in cui applica dal 1° luglio 2023 alle RSA r.r. Puglia n. 3/2005 la tariffa e la quota a carico del SSR previsti dalla delibera di Giunta Regionale della Puglia n. 1512/2020 per le RSA di mantenimento ex r.r. Puglia n. 4/2019, anche per i pazienti ricoverati prima del 1° ottobre 2022, nelle more dell''adozione dei provvedimenti di conferma dell’autorizzazione all'esercizio e dell’accreditamento ”;
tariffa molto più onerosa per gli utenti delle predette strutture.

I ricorrenti si qualificano, invero, come familiari di ospiti della RSA ex r.r. n. 3/2005 sita in Torricella (Ta), gestita dal -OMISSIS- (già -OMISSIS-) tramite la consorziata esecutrice -OMISSIS-a r.l., entrati in struttura prima del 1° ottobre 2022;
lamentano il consistente incremento della retta che versano mensilmente alla struttura stessa per effetto della deliberazione gravata, sia che i congiunti ricoverati siano anziani non autosufficienti, sia che siano soggetti affetti da demenza, essendo in entrambi i casi la quota di compartecipazione a carico degli utenti passata dal 30% al 50%, con correlativa diminuzione della quota posta a carico del S.S.N.

In data 18 ottobre 2023 si è costituita la Regione per resistere al gravame, eccependone l’infondatezza e chiedendone il rigetto.

In data 21 dicembre 2023 hanno, altresì, spiegato intervento ad adiuvandum i soggetti meglio specificati in epigrafe nella qualità di firmatari a vario titolo di contratti con RSA ex r.r.. 3/2005, quali diretti beneficiari o congiunti dei beneficiari stessi.

Con ordinanza n. 434/2023 la Sezione ha accolto l’istanza cautelare nei limiti in cui la delibera gravata abbia inteso attribuire efficacia retroattiva alla rimodulazione delle tariffe;
se ne riporta un passaggio motivazionale significativo: “ Ritenuto però – stante la sommaria delibazione propria della fase cautelare – che le censure proposte prima facie inficino la legittimità della delibera impugnata, nella misura in cui quest’ultima ha inteso rimodulare, pur nell’esercizio di poteri tecnico-discrezionali ex lege ascritti alla Regione, le tariffe e la quota parte a carico del SSN regionale e/o dell’assistito, anche provvedendo ad una applicazione retroattiva precedentemente cioè al 1° ottobre 2022 ”.

Su ricorso della Regione Puglia, la terza Sezione del Consiglio di Stato ha, tuttavia, riformato tali statuizioni cautelari con ordinanza n. 5187 del 28 dicembre 2023, invocando l’obbligatorietà dell’adeguamento disposto nonché la necessità di uniformare le tariffe di compartecipazione tra gli ospiti delle stesse RSA, respingendo la misura cautelare proposta in primo grado;
più precisamente, ha accolto l’appello cautelare della Regione “ Ritenuto che si possa ragionevolmente formulare una prognosi di accoglimento del gravame avuto, in particolare, riguardo al carattere indifferibile del provvedimento adottato – volto ad adeguare il regime tariffario regionale delle R.S.A. alle cogenti prescrizioni rivenienti dal d.P.C.M. 12 gennaio 2017, di adeguamento dei LEA – e che pone un argine a possibili sperequazioni tra i ricoverati nelle RSA rispetto a coloro che, invece, a causa della gravità della malattia possono beneficiare del 100% della quota a carico del S.S.N. ”.

Nonostante gli esiti diversi, le argomentazioni svolte in fase cautelare in primo e secondo grado, divergono in realtà solo parzialmente posto che –si ribadisce- con l’ordinanza di questa Sezione n. 434/2023 si è inteso sospendere la deliberazione regionale gravata soltanto nella misura in cui si sia inteso prevederne un’applicazione retroattiva al periodo precedente al 1° ottobre 2023 “… nelle more dell’approfondimento funditus nella sede propria di delibazione di merito del ricorso ..”;
ma premettendo in motivazione quanto segue: “ Considerato che gli atti gravati sono forniti di adeguata motivazione in ordine sia ai presupposti di fatto, tra cui l’incremento dei costi, sia ai requisiti di diritto, tra i quali v’è la necessità di consentire un’adeguata copertura finanziaria, stante le risorse disponibili per il finanziamento di simili strutture, nell’ambito della programmazione economica della Regione, per come dalla stessa elaborata, nel contemperamento dei vari interessi, in base alla discrezionalità che le compete;

Considerato che

, in generale, la programmazione economico-finanziaria e la sostenibilità della spesa pubblica in materia sanitaria rinviene dall’attuazione di precise disposizioni normative (art. 32, co. 8, l. 27 dicembre 1997, n. 449;
art. 2, co. 5, l. 28 dicembre 1995, n. 549;
art. 1, co. 32, della l. 23 dicembre 1996, n. 662 e art.

8-quinquies d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502), in toto conformi al dettato di cui agli art. 81 e 97 Cost., novellati dalla l. cost. 20 aprile 2012, n. 1…”.

All’udienza del 23 gennaio 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.

2.- Le considerazioni svolte in sede cautelare, sia in primo che in secondo grado, concentrate essenzialmente sul versante della ragionevolezza dell’incremento delle tariffe a carico degli utenti in considerazione dei limiti discendenti dalla programmazione della spesa pubblica e della necessità di dare attuazione ai LEA come individuati dalla normativa nazionale (premesse sulle quali si fonda la stessa delibera gravata), richiedono in questa sede di merito una rimeditazione che deve collocarsi a monte della definizione delle tariffe e delle nuove quote di compartecipazione, focalizzandosi sulla presupposta –sebbene implicita- riclassificazione delle RSA ex r.r. 3/2005 come R.S.A. di mantenimento, alla luce del riordino della disciplina in materia di prestazioni sociosanitarie residenziali contenuta nell’art. 30 del D.P.C.M. 12 gennaio 2017 e attuata attraverso la rinnovata disciplina regionale, legislativa e regolamentare.

2.1.- L’art. 30 del

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