TAR Bari, sez. II, sentenza 2021-07-05, n. 202101130

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. II, sentenza 2021-07-05, n. 202101130
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 202101130
Data del deposito : 5 luglio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 05/07/2021

N. 01130/2021 REG.PROV.COLL.

N. 01419/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1419 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da
V C, L M, P C, M L, F P e A L rappresentati e difesi dagli avvocati G B e C B, con domicilio digitale come da PEC iscritta al registro generale degli indirizzi elettronici (ReGIndE);

contro

Comune di Bitonto, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Domenica D'Onofrio, con domicilio digitale come da PEC iscritta al registro generale degli indirizzi elettronici (ReGIndE);

Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) - Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato L M, con domicilio digitale come da PEC iscritta al registro generale degli indirizzi elettronici (ReGIndE);

Regione Puglia, non costituita in giudizio;

nei confronti

Vodafone Omnitel N.V. (ora: Vodafone Italia S.p.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Valentina Quero, con domicilio digitale come da PEC iscritta al registro generale degli indirizzi elettronici (ReGIndE);

per l'annullamento

“- del provvedimento tacito (recte: silenzio assenso) del Comune di Bitonto di autorizzazione della società controinteressata all'installazione di un'antenna di telefonia mobile in Mariotto, formatosi sulla s.c.i.a. presentata dalla stessa società in data 26.10.2011, di cui i ricorrenti hanno avuto cognizione solo con nota del Dirigente del Settore Territorio prot. n. 15210 del 24.05.2012, ricevuta in data 06.06.2012, che analogamente si impugna con il presente atto;

- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale in quanto lesivo della sfera giuridica dei ricorrenti, ivi inclusi tutti gli atti istruttori, nonché il parere dell'

ARPA

Puglia di cui alla nota prot. n. 5363 del 17.02.2012, la nota dirigenziale prot. n. 32610 del 22.11.2011 ed - ove occorra - il piano di installazione presentato a suo tempo dalla società Vodafone-Omnitel e pubblicato all'Albo pretorio,

nonché per l'accertamento

- della totale insussistenza dei presupposti sia tecnici che giuridici per la presentazione da parte della controinteressata i data 26.10.2011 della predetta s.c.i.a., con conseguente declaratoria di inefficacia e/o nullità della s.c.i.a. stessa”

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Amministrazione comunale intimata, di A.R.P.A. Puglia e di Vodafone Italia s.p.a.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 febbraio 2021 l’avv. Donatella Testini.

L’udienza si tiene mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall’art. 25 del decreto legge 28 ottobre 2020 n. 137 e dall’art. 4, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2020 n. 28, convertito con modificazioni dalla legge 25 giugno 2020 n. 70, mediante la piattaforma in uso presso la Giustizia amministrativa, di cui all’allegato 3 al decreto del Presidente del Consiglio di Stato del 22 maggio 2020 n. 134;

Nessun atto è stato depositato dalle parti ai fini della presenza a verbale, ai sensi dell’art. 4 D.L. 28/2020 e dell’art. 25 del decreto-legge n. 137 del 2020;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. I ricorrenti – residenti della frazione Mariotto del comune di Bitonto – espongono di aver presentato, in data 17 maggio 2012, un esposto avente ad oggetto l’installazione – da parte di Vodafone-Omnitel N.V. (ora: Vodafone Italia S.p.A.) – di un’antenna per telefonia mobile, posta a distanza inferiore a metri 50 rispetto alle abitazioni.

A tanto replicava l’Amministrazione comunale esponendo che Vodafone aveva presentato una segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.) in data 26 ottobre 2011;
e che il suindicato impianto rientrava nel piano di installazione dalla stessa società presentato ai sensi della legge regionale n. 5 del 2002 e pubblicato all’albo pretorio.



2. Gli articolati motivi di ricorso possono così compendiarsi:

2.1) Violazione ed omessa applicazione dell’art. 87, comma 4, del D.Lgs. n. 259 del 2003, nonché dell’art. 9, comma 2, della legge regionale 8 marzo 2002 n.

5. Violazione e falsa applicazione del Regolamento della Regione Puglia, 14 settembre 2006, n. 14, nonché dell’art. 5 della legge regionale 20 giugno 2008, n. 15. Violazione del principio di pubblicità e partecipazione. Eccesso di potere per istruttoria carente, nonché per illogicità ed ingiustizia manifesta. Violazione del principio di buon andamento dell’attività amministrativa, ex art. 97 della Costituzione.

Avrebbe il Comune di Bitonto omesso di attivare le forme di pubblicità previste dall’applicabile (ed epigrafata) normativa ai fini della installazione di impianti della specie.

2.2) Violazione ed omessa applicazione, sotto distinto profilo, dell’art. 87, comma 3, del D.Lgs. n. 259 del 2003. Eccesso di potere per erroneità dell’istruttoria. Difetto di motivazione. Illogicità ed ingiustizia manifesta. Travisamento dei presupposti. Violazione del principio di buon andamento dell’attività amministrativa, ex art. 97 della Costituzione.

La società odierna controinteressata avrebbe, inoltre, erroneamente presentato una S.C.I.A., in luogo di una D.I.A.

Se è vero che l’attuale testo dell’art. 87, comma 3, del D.Lgs. n. 259 del 2003 consente la presentazione della S.C.I.A. per gli impianti con capacità non superiore ai 20 MW, viene dalla parte ricorrente sottolineato che l’anzidetto testo normativo, ratione temporis operante, prevedeva, ai fini in discorso, l’obbligo di presentazione di D.I.A.

2.3) Violazione e falsa applicazione dell’art. 87 del D.Lgs. n. 259 del 2003, degli artt. 3 ed 8 della legge n. 36 del 22 febbraio 2001, dell’art. 10, comma 1, della legge regionale n. 5 del 2002, del punto B del Regolamento della Regione Puglia, n. 14 del 2006. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione. Illogicità ed ingiustizia manifesta. Travisamento dei presupposti. Contraddittorietà ed inadeguatezza del parere A.R.P.A. Violazione del principio di buon andamento dell’attività amministrativa, ex art. 97 della Costituzione e di tutela del diritto alla salute ex art. 36 della Costituzione.

L’impianto in questione sarebbe collocato in prossimità di siti particolarmente sensibili (abitazione di famiglie, scuole elementari e medie, parrocchia), con riveniente pregiudizio alla salute pubblica per effetto delle emissioni dallo stesso promananti.

2.4) Eccesso di potere per carenza di istruttoria e di motivazione. Illogicità ed ingiustizia manifesta. Violazione del principio di buon andamento dell’attività amministrativa, ex art. 97 della Costituzione.

Sarebbero, inoltre, state violate le disposizioni in materia di distanze, atteso che in contiguità all’impianto di che trattasi risulta prevista la realizzazione di uno spazio a verde attrezzato, elettivamente destinato ad un’utenza infantile.

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