TAR Catania, sez. III, sentenza breve 2024-09-20, n. 202403140
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Testo completo
Pubblicato il 20/09/2024
N. 03140/2024 REG.PROV.COLL.
N. 01514/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1514 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati C L e D O, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;
contro
Ministero della difesa - Direzione generale del personale civile, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria in Catania, via Vecchia Ognina, n. 149;
per l’annullamento
- del provvedimento prot. n. -OMISSIS-, comunicato il giorno 5 successivo, avente ad oggetto “Transito in soprannumero di personale militare non idoneo al servizio militare incondizionato, nelle aree funzionali del personale civile del Ministero della difesa ai sensi dell’art. 930 del d.lgs. 15 marzo 2010 n. 66 e d.m. 18.04.2002. -OMISSIS-;
- di ogni atto connesso e conseguente, ancorché non conosciuto, ivi compresi, per quanto di ragione il relativo verbale della riunione, cui fa riferimento il provvedimento impugnato tra “i rappresentanti dello Stato Maggiore della Difesa, degli Stati Maggiori delle FF.AA., del Segretariato Generale e del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri”, nelle sole parti in cui in cui si invita la ricorrente a presentarsi il giorno 8 agosto 2024 e si individua quale sede di servizio della ricorrente il Genio della Marina Militare _-OMISSIS-;
e per la condanna
del Ministero resistente a disporre il trasferimento presso una sede di servizio situata nelle zone in cui presto servizio oggi la ricorrente -OMISSIS-, confermando l’attuale profilo professionale o, in ogni caso, assegnandone uno compatibile con il suo stato di salute o, in subordine, condannare il Ministero resistente alla rinnovazione dell’attività amministrativa relativa all’individuazione della sede di servizio e all’eventuale nuovo profilo professionale (in ogni caso compatibile con lo stato di salute della ricorrente);
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della difesa - Direzione generale del personale civile;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nella camera di consiglio dell’11 settembre 2024, il Presidente A L e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato:
1. Il collegio ritiene di definire la causa con sentenza in forma semplificata, come preannunciato dal Presidente alle parti, che nulla hanno osservato.
Precisato che parte ricorrente ha rinunciato all’impugnazione della circolare del Ministero della difesa del 23 luglio 2023, va rilevato che il ricorso ha ad oggetto un provvedimento di assegnazione della sede a un ex militare transitato in sovrannumero nei ruoli civili, a seguito di giudizio d’inidoneità, che si ritiene viziato sotto i profili: della carenza d’istruttoria e motivazione; dell’illogicità e irragionevolezza; della violazione delle garanzie procedimentali.
Si tratta di una procedura disciplinata dall’art. 930 del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 (codice dell’ordinamento militare) il quale prevede il transito del personale delle Forze armate, giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato per lesioni dipendenti o meno da causa di servizio, nelle qualifiche funzionali del personale civile del Ministero della difesa, secondo modalità e procedure da definire con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e della pubblica amministrazione e innovazione.
Precisato che l’art. 2, comma 5, del decreto del Ministero della difesa del 18 aprile 2002 dispone l’inquadramento del personale transitato in soprannumero, va richiamata la circolare della Direzione generale per il personale civile del Ministero della difesa n. M_D A0582CC REG2023 0051229 del 25 luglio 2023 la quale, al punto 7, prevede che:
- la determinazione della sede di prima assegnazione viene effettuata sulla base delle esigenze funzionali delle Forze armate/Arma dei Carabinieri secondo i criteri specificati negli annessi da 1 a 4;
- eventuali deroghe possono essere prese in esame, nel rispetto delle casistiche previste in tali annessi solo se avanzate entro 30 giorni dalla presentazione