TAR Roma, sez. 3S, sentenza 2020-07-08, n. 202007879
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Pubblicato il 08/07/2020
N. 07879/2020 REG.PROV.COLL.
N. 09808/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Stralcio)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9808 del 2011, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati G Z e M Z, con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Roma, viale Pasteur, 5;
contro
Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria non costituito in giudizio;
per l'annullamento
della Delibera n. -OMISSIS-. -OMISSIS- -OMISSIS-, volte ad assicurare la Trasparenza della Proprietà e delle Connesse disposizioni regolamentari in materia di obblighi di comunicazione al Registro degli operatori di comunicazione, concernenti la -OMISSIS- -OMISSIS-
di ogni altro provvedimento preordinato, presupposto, connesso e/o consequenziale al provvedimento impugnato, anche allo stato non conosciuto ed in particolare:
verbale di accertamento n. -OMISSIS-;
contestazione n. -OMISSIS-" -OMISSIS-, volte ad assicurare la trasparenza della proprietà e delle connesse disposizioni regolamentari in materia di obblighi di comunicazione al registro degli operatori di comunicazione concernenti l'assetto proprietario della "-OMISSIS--OMISSIS-a R.L. ";
della sanzione amministrativa pecuniaria per violazione degli obblighi di comunicazione al registro degli operatori di comunicazione concernente la -OMISSIS-- ex art. 119 c.p.a.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 26 giugno 2020 il dott. Vincenzo Blanda come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
In data -OMISSIS-il verbale di accertamento n. -OMISSIS- e contestuale contestazione n. -OMISSIS-" -OMISSIS-, volte ad assicurare la trasparenza della proprietà e delle connesse disposizioni regolamentari in materia di obblighi di comunicazione al registro degli operatori di comunicazione concernenti l'assetto proprietario della "-OMISSIS-e della-OMISSIS-OMISSIS-".
Con successivo verbale di contestazione n. -OMISSIS-, richiamate le motivazioni indicate nel verbale di accertamento -OMISSIS-, ha contestato all’interessato la violazione dell'obbligo di comunicare le situazioni di controllo, previsto dall'art. 1, comma 8 della legge 5 agosto 1981, n. 416 e dell'art. 8, comma 1, del Regolamento (nonché dell'art. 21, comma 1, del "Regolamento previgente"), protrattasi senza soluzione di continuità dal 2006 al 2010".
Il medesimo atto è stato notificato alla -OMISSIS--OMISSIS---OMISSIS- ed alla -OMISSIS-.-.
Il -OMISSIS- -OMISSIS-, l’istante ha presentato all'Autorità resistente osservazioni ai sensi dell'art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689 con contestuale richiesta di audizione.
Con provvedimento n. -OMISSIS-- quale controllante di fatto delle -OMISSIS--OMISSIS--OMISSIS---OMISSIS- -OMISSIS- ed emetteva l'ordinanza ingiunzione in epigrafe.
Avverso tale atto ha proposto ricorso l’interessato deducendo i seguenti motivi:
1) Violazione e/o falsa applicazione di legge con particolare riferimento alla legge 689/1981 ed alla legge 241/90. Carenza di istruttoria. Difetto e Contraddittorietà della motivazione. Eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche.
L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni in data -OMISSIS- ha notificato l'ordinanza ingiunzione -OMISSIS-senza ascoltare l’interessato, che aveva presentato osservazione al verbale di contestazione, in violazione dell'articolo 18 della legge 24 novembre 1981 n. 689 impone all'Amministrazione procedente di sentire gli interessati che ne abbiano fatto richiesta e di tenere conto dei documenti dagli stessi inviati e degli argomenti esposti negli scritti difensivi.
L’istante con raccomandata a.r. il -OMISSIS- avrebbe trasmesso scritti difensivi ai sensi dell'art. 18 della legge n. 689 del 24 novembre 1981 e contestato gli esiti dell'accertamento notificato in data -OMISSIS-ha chiesto di essere ascoltato.
L'Amministrazione procedente, in violazione dell'art. 18 della 1. 689/1981 avrebbe omesso di procedere all'audizione del ricorrente e di tutti i soggetti richiedenti;
2) Violazione e/o falsa applicazione di legge con particolare riferimento all'articolo 3 della legge 689/1981 ed all'art. 1, comma 8, della legge 5/08/1981. Eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche.
L'Autorità resistente non avrebbe ascoltare l'interessato, né avrebbe valutato la documentazione prodotta a supporto della propria estraneità ai fatti ad esso contestati, affermando l'irrilevanza delle eccezioni sollevate dal ricorrente ai singoli fatti contestati, ritenendole irrilevanti.
L’ordinanza si baserebbe sul controllo delle -OMISSIS--OMISSIS--OMISSIS--OMISSIS--da parte del -OMISSIS- -OMISSIS-, ritenendo il ricorrente quale dominus del -OMISSIS- -OMISSIS- poiché Presidente dello stesso.
Il provvedimento impugnato si fonderebbe sui seguenti assunti
- -OMISSIS- -OMISSIS--OMISSIS-;
- -OMISSIS--OMISSIS- — -OMISSIS-;
- -OMISSIS- -OMISSIS-;
- lo stesso controlla le -OMISSIS-.
-OMISSIS-sarebbe un -OMISSIS- -OMISSIS- cui aderiscono e sono iscritti una pluralità di soggetti tra loro indipendenti, animate da una comune coscienza politica.
Il -OMISSIS- -OMISSIS-, ai sensi dello statuto è retto dal principio della democraticità e della parità dei diritti degli iscritti. Esso è rappresentato dal Presidente nazionale nominato dal congresso, che ne promuove l'azione politica e organizzativa, ma non presidente sarebbe dominus del -OMISSIS-.
Le linee dell'azione politica del -OMISSIS-, sono determinate dall'Assemblea nazionale.
L'assunto dell'Autorità posto a fondamento del provvedimento impugnato sarebbe illegittimo per violazione dell'articolo 3 1. 689/1981 e dell'art. 49 Cost.
L'Autorità mediante il riferito meccanismo presuntivo avrebbe inteso estendere la violazione e la conseguente sanzione amministrativa ad un soggetto diverso da quello indicato come asserito titolare del controllo. Sarebbe evidente la violazione del principio di personalità della sanzione.
Il provvedimento impugnato violerebbe l'articolo 41 e 49 della Carta Costituzionale. L'Autorità resistente, infatti, attraverso l'assunto "appartenenza dei soci e/o degli amministratori di due distinte imprese al medesimo -OMISSIS- -OMISSIS-" e ai "rapporti tra le imprese e il -OMISSIS- -OMISSIS-" che sarebbe ritenuto equivalente al "controllo delle imprese da parte del presidente del -OMISSIS- -OMISSIS- stesso" imporrebbe un'inammissibile limitazione al diritto costituzionalmente garantito di far parte di un -OMISSIS- -OMISSIS- e a quello dell'iniziativa privata.
L'appartenenza al medesimo -OMISSIS- -OMISSIS- da parte di soggetti diversi facenti parte di diverse compagini societarie non implica che uno dei due soggetti controlli l'altro.
La qualità di Presidente del -OMISSIS- -OMISSIS- non legittimerebbe l'ipotesi presuntiva di un controllo uti dominus da parte del Presidente medesimo.
I movimenti politici son retti dal principio della democraticità e sono espressione della libertà democratica di partecipare alla vita politica del paese;
3) Violazione e/o falsa applicazione di legge con particolare riferimento all'articolo 1 comma 8 della legge 5/08/1981. Eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche
Il provvedimento impugnato sanziona il ricorrente in ragione dell'asserito controllo dominate ai sensi dell'articolo 1, comma 8, della 1. 416/1981 e dell'articolo 2359 c.c. delle -OMISSIS--OMISSIS--OMISSIS--OMISSIS---OMISSIS-.
L’istante, tuttavia, non deterrebbe alcun controllo di carattere finanziario e/o organizzativo che consenta:
a) la comunicazione degli utili o delle perdite;
b) il coordinamento della gestione dell'impresa editrice con quella di altre imprese ai fini del perseguimento di uno scopo comune o ai fini di limitare la concorrenza tra le imprese stesse;ovvero c) una distribuzione degli utili o delle perdite diversa, quanto ai soggetti o alla misura, da quella che sarebbe avvenuta in assenza dei rapporti stessi;
d) l'attribuzione di poteri maggiori rispetto a quelli derivanti dal numero delle azioni o delle quote possedute;
e) l'attribuzione a soggetti diversi da quelli legittimati in base all'assetto proprietario di poteri nella scelta degli amministratori e dei dirigenti delle -OMISSIS-nonché dei direttori delle testate edite, né -OMISSIS--OMISSIS--OMISSIS--OMISSIS--OMISSIS----OMISSIS--.
Avuto riguardo alla -OMISSIS- -OMISSIS-: il ricorrente sarebbe socio amministratore della cooperativa e direttore della testata.
La coincidenza della qualità di socio e di direttore, tuttavia, sarebbe connaturale alla stessa natura della società - cooperativa - e non indice di controllo.
La -OMISSIS--OMISSIS---OMISSIS- sarebbe retta dai principi cooperativi e mutualistici senza finalità speculativa.
Per previsione di statuto in ragione della natura stessa della società possono essere soci della cooperativa solo i lavoratori e le lavoratrici che esercitano l'arte e il mestiere attinente alla natura dell'impresa esercitata, quindi l'attività giornalistica;
Il ricorrente direttore di testata dal -OMISSIS-, sarebbe socio della cooperativa e direttore della stessa;egli non controllerebbe la -OMISSIS-, né avrebbe alcun controllo finanziario e/o organizzativo sulla cooperativa.
La cooperativa sarebbe amministrata dai soci della società: il numero di soci della cooperativa attualmente è pari a tre;ciascun socio è titolare di una quota uguale a quella degli altri soci;l'organo decisionale della cooperativa è l'Assemblea dei soci;l'Assemblea adotta le proprie decisioni a maggioranza; ciascun socio ha diritto ad un solo volto, qualunque sia l'ammontare della partecipazione;le partecipazioni dei soci, nel caso concreto sono egualitarie;l'Amministratore è nominato dall'Assemblea a maggioranza;non è consentita la distribuzione degli utili.
Avuto riguardo alla -OMISSIS- -OMISSIS-: il ricorrente non sarebbe amministratore della cooperativa, non rivestirebbe alcuna carica e non deterrebbe alcun potere di alcun genere sulla cooperativa, non avrebbe rapporti di parentela con i soci della cooperativa, non avrebbe alcun controllo finanziario e/o organizzativo sulla cooperativa.
-OMISSIS- -OMISSIS-a.r.l. sarebbe una società cooperativa retta dai principi cooperativi e mutualistici senza finalità speculativa;
Per previsione di statuto in ragione della natura stessa della società e possono essere soci della cooperativa solo i lavoratori e le lavoratrici che esercitano l'arte e il mestiere attinente alla natura dell'impresa esercitata, quindi l'attività giornalistica; il numero di soci della cooperativa, mutati nel corso degli anni, è pari a tre; ciascun socio è titolare di una quota uguale a quella degli altri soci;ciascun socio ha diritto ad un solo volto, qualunque sia l'ammontare della partecipazione; l'organo decisionale della cooperativa è l'Assemblea dei soci;l'Assemblea adotta le proprie decisioni a maggioranza;le partecipazioni dei soci, nel caso concreto sono egualitarie;l'Amministratore è nominato dall'Assemblea a maggioranza;non è consentita la distribuzione degli utili.
Sotto tale profilo appare di tutta evidenza la contraddittorietà della motivazione del provvedimento impugnato.
L'Autorità affermerebbe l'influenza dominante presunta da parte del ricorrente, imponendo allo stesso la prova contraria, tuttavia avrebbe omesso di ascoltarlo in violazione dell'articolo 18 ed, in riscontro delle eccezioni da questi formulate a proprio discarico, conclude motivando "che le difese prospettate ... si sono attenute ad analizzare singolarmente i ruoli ricoperti dalle citate persone fisiche all'interno delle due -OMISSIS-e -OMISSIS-, prescindendo da una visione unitaria della fattispecie in esame".
L'Autorità si soffermerebbe su elementi indiziari presuntivi, ma a fronte della difesa, avrebbe eccepito la mancanza di una visione unitaria di elementi che non sono stati presi in considerazione nella loro specificità. Gli assetti proprietari, la compagine sociale e il direttore editoriale sarebbero stati comunicati al Registro per l'editoria.
Quanto agli aspetti finanziari che rappresenterebbero indice di controllo da parte del ricorrente ovvero da parte del -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS-di cui il ricorrente sarebbe dominus – il verbale di accertamento n. -OMISSIS-e l'ordinanza ingiunzione impugnata riferiscono di “entità e sistematicità dei finanziamenti erogati dal -OMISSIS- -OMISSIS- alle due cooperative (che rappresentano un'evidente condizione di esistenza e sopravvivenza delle due testate giornalistiche)”.
Tuttavia i finanziamenti menzionati dall'Autorità non avrebbero costituito alcuna condizione di esistenza e sopravvivenza della testata -OMISSIS-.
Il -OMISSIS- -OMISSIS- non avrebbe erogato alcun finanziamento a fondo perduto, non avrebbe mai partecipato alla sopravvivenza finanziaria della testata né ha contribuito al finanziamento della testata.
I rapporti tra la testata ed il -OMISSIS- -OMISSIS- — come emergerebbe dallo stesso verbale del servizio Ispettivo – sarebbero limitati ai seguenti aspetti:
1) la sottoscrizione e la successiva esecuzione da parte dei soggetti firmatari di un contratto di servizi pubblicitari e redazionali resi dall’impresa -OMISSIS-al -OMISSIS- in essere tra le parti fin dal-OMISSIS-;2) l'erogazione di un finanziamento fruttifero da parte del -OMISSIS- all’impresa come da contratto sottoscritto per adesione in data -OMISSIS-, reso necessario in ragione dei sistematici ritardi nell'erogazione dei contributi statali all'editoria da parte del Dipartimento per l'Informazione e l'editoria e della crisi che ha investito il mondo editoriale.
Tale finanziamento, tuttavia, non potrebbe configurare una condizione di esistenza e/o controllo.
Contrariamente a quanto asserito dall'Autorità il controllo editoriale unitario non sarebbe stato dimostrato in quanto la cooperativa -OMISSIS- avrebbe avuto un coordinatore editoriale, individuato nel signor -OMISSIS-, come sarebbe possibile evincere dalle copie del periodico editate nel periodo in esame.
Ciò nonostante l'Autorità ritiene l'esistenza del coordinatore irrilevante ai fini della presunzione del controllo poiché “con riguardo al presunto ruolo di coordinatore editoriale del Sig. -OMISSIS-, si fa presente che dalle verifiche comunicate in data -OMISSIS- dall'INPGI lo stesso non risulta negli anni di riferimento 2006-2010 aver alcuna posizione assicurativa presso il citato Istituto ”.
Il Direttore Responsabile (quale figura vertice della struttura redazionale e quale responsabile di quanto viene pubblicato) si porrebbe quale controparte dell'editore nella valutazione della linea editoriale da adottare.
Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni si è costituita in giudizio, depositando memoria con la quale replica alle censure avversarie e insiste per il rigetto della impugnazione.
All’udienza del 26 giugno 2020 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. Il contenzioso ha ad oggetto la delibera -OMISSIS-dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (anche “Autorità” o “Agcom”) con la quale il ricorrente è stato sanzionato per aver violato l’obbligo di comunicare le situazioni di controllo, previsto dall’art. 1, comma 8, della legge 5 agosto 1981, n. 416 e dall’art. 8, comma 1, del Regolamento per l’organizzazione e la tenuta del Registro degli Operatori di Comunicazione di cui alla delibera n. 666/08/CONS (anche “Regolamento”).
2. Con il primo motivo viene dedotta la violazione dell’art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto l’Autorità “ avrebbe omesso di procedere all’audizione dell’odierno ricorrente e di tutti i soggetti richiedenti ”, nonché “ omesso, quindi, di esaminare i documenti offerti in comunicazione dall’interessato ”.
La tesi non merita adesione in quanto, come eccepito dalla difesa dell’AGCom, nessuno dei destinatari dell’avviso di accertamento ha chiesto - in modo espresso - di essere audito, essendosi invece limitati a dichiararsi disponibili a presentare ulteriori documenti o a rappresentare i fatti in audizione, qualora l’Autorità lo avesse ritenuto necessario.
Quindi
2. Quanto alla dedotta “carenza istruttoria” per mancato esame degli scritti difensivi, è possibile rinviare alla motivazione del provvedimento impugnato, in cui al IV paragrafo della delibera n. -OMISSIS-, “Argomentazioni delle parti e valutazioni dell’Autorità” (pagine da 12 a 20), vengono esaminate e disattese le difese svolte nelle memorie presentate dall’interessato.
Deve, quindi, escludersi che l’Autorità non abbia avviato con il destinatario dell’atto la necessaria interlocuzione in ambito istruttorio, consentendogli di presentare memorie e documenti a propria difesa, che risultano ad ogni modo essere stati esaminati nel corso del procedimento
3. Con il secondo motivo il ricorrente deduce la illegittimità del provvedimento impugnato per averlo qualificato come soggetto controllante le imprese editoriali -OMISSIS--OMISSIS---OMISSIS- -OMISSIS--OMISSIS---OMISSIS-, mentre secondo l’istante il soggetto controllante sarebbe in effetti -OMISSIS-
In particolare l’Autorità avrebbe errato nel considerare l’istante quale “ dominus” del -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS-e, quindi, in via indiretta delle due società editoriali amministrate e/o partecipate da iscritti al -OMISSIS- -OMISSIS-.
A tal riguardo è opportuno richiamare l’art. 1, comma 8, della legge n. 416/1981, il quale dispone che “ le persone fisiche e le società che controllano una società editrice di giornali quotidiani, anche attraverso intestazione fiduciaria delle azioni o delle quote o per interposta persona, devono darne comunicazione scritta alla societa' controllata ed al servizio dell'editoria entro trenta giorni dal fatto o dal negozio che determina l'acquisizione del controllo. Costituisce controllo la sussistenza dei rapporti configurati come tali nell'articolo 2359 del codice civile. Si ritiene esistente, salvo prova contraria, l'influenza dominante prevista dal primo comma dell'articolo 2359 del codice civile quando ricorrano rapporti di carattere finanziario o organizzativo …”.
Quindi in base alla richiamata norma ogni soggetto, sia esso persona fisica o giuridica, effettivamente titolare del potere di controllo anche indiretto o per interposizione fiduciaria ha l’obbligo di comunicare al Registro degli operatori di comunicazione (anche “ROC”) la situazione di controllo.
Ciò premesso dalla lettura degli atti di causa, non risulta smentita la ricostruzione dell’Autorità secondo cui tale obbligo incombesse in capo al ricorrente, quale soggetto che in virtù della posizione rivestita all’interno del -OMISSIS- e delle società editrici, risultava titolare di un potere di controllo.
La relazione del Nucleo Speciale per la Radiodiffusione e l'Editoria della Guardia di Finanza presso L’AGCom (anche "Nucleo Speciale della G.d.F.") del -OMISSIS-evidenzia, dopo aver ricostruito le varie situazioni di possesso e titolarità di posizioni, un controllo del -OMISSIS-che si manifesta attraverso rapporti giuridico-economici e connessioni obiettive che nel loro insieme consentono di ricostruire un quadro unitario rilevante e significativo (cfr. pag. 5 atto impugnato).
3.1. Secondo quanto riportato nella descrizione in fatto il ricorrente -OMISSIS--coperto il ruolo di legale rappresentante nonché di socio e di direttore responsabile dell’impresa editrice -OMISSIS--OMISSIS---OMISSIS- dal 2001 al 2009;lo stesso risulta aver ricoperto il ruolo di procuratore dall’anno 2003 all’anno 2009 per -OMISSIS--OMISSIS---OMISSIS- e di direttore responsabile del mensile “-OMISSIS-” dal 2002 al 2008.
L’istante sostiene che l’essere stato Presidente del -OMISSIS- -OMISSIS- non legittimerebbe l’ipotesi presuntiva di un controllo uti dominus da parte del Presidente medesimo sul -OMISSIS- -OMISSIS-.
La tesi non convince
3.2. In primo luogo non è smentito che l’istante abbia avuto un ruolo determinante all’interno del -OMISSIS- -OMISSIS-. Né è stato smentito quanto dichiarato in sede di ispezione dallo stesso secondo cui “il finanziamento/sostegno al quotidiano -OMISSIS-(da parte dei -OMISSIS-) è stato da me deciso sulla base di un’ampia delega… conferitami dal -OMISSIS- -OMISSIS-, che mi consente una totale discrezionalità nella gestione delle risorse. Preciso che analogo finanziamento, con le stesse modalità e finalità, è stato da me deciso di erogarlo anche al periodico -OMISSIS-… i suddetti sostegni finanziari sono riconosciuti soprattutto per garantire una continuità operativa (pagamento stipendi, fornitori e spese correnti) alle testate giornalistiche che versano spesso in situazioni di difficoltà rasentanti la crisi ” (cfr. pag. 9 atto impugnato).
I rapporti finanziari tra il ricorrente, il -OMISSIS- -OMISSIS-, di cui era legale rappresentante, e le due società editrici sono illustrati nel punto 21 (pagg- 9-11) della motivazione della delibera -OMISSIS-, mentre nei successivi punti 25-26, 32-35, 37 e 39 sono compendiate le valutazioni dell’AGCom su tali rapporti.
3.3. Si rinvengono, quindi, plurimi e concreti elementi a sostegno della esistenza di cointeressenze di carattere anche economico tra il -OMISSIS- -OMISSIS- e le due società editrici, confermate dalle dichiarazioni rese in ordine alle modalità con cui il finanziamento è stato disposto rese dal rappresentante dell’impresa -OMISSIS--OMISSIS--OMISSIS-, riportate a pagg. 10 e 13 dell’ordinanza ingiunzione.
Le conclusioni a cui è giunta l’Autorità sono, quindi, avvalorate da una serie di anomalie e di circostanze irregolari, che confermano l’influenza dominante del ricorrente e la riconducibilità a quest’ultimo di entrambe le cooperative e che hanno riguardato, tra i vari elementi messi in rilievo:
- il fatto che l’istante ha rivestito il ruolo di rappresentante legale sia della -OMISSIS-, sia del -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS-(principale finanziatore delle due cooperative);
-la residenza anagrafica dell’interessato (-OMISSIS-(cfr. pag. 2 atto impugnato)
Dall’esame degli atti dell’ispezione non può che ricavarsi che le due imprese dipendessero in modo rilevante – non solo sotto il profilo economico - dalle determinazioni dell’istante e, quindi, dai finanziamenti del -OMISSIS- -OMISSIS-.
3.4. Il complesso egli elementi riferiti induce, pertanto, a ritenere non illogica ed errata la ricostruzione operata dal nucleo ispettivo della Guardia di Finanza.
4. Con il terzo motivo si deduce che l’Autorità si sarebbe basata solo su elementi presuntivi, senza ammettere la prova contraria.
In relazione al controllo della -OMISSIS--OMISSIS---OMISSIS-, l’istante deduce che sarebbe stato socio amministratore della cooperativa e direttore della testata, per cui la contitolarità della qualità di socio e di direttore sarebbe connaturale alla stessa natura della società - cooperativa - e non indice di controllo.
In relazione alla -OMISSIS-, invece, si deduce che il ricorrente non sarebbe amministratore della cooperativa, non rivestirebbe alcuna carica, non avrebbe rapporti di parentela con i soci della cooperativa, non avrebbe alcun controllo finanziario e/o organizzativo sulla cooperativa, per cui non avrebbe alcun potere sulla cooperativa,
La tesi non convince.
4.1. L’influenza dominante dell’istante trae fondamento dai molteplici elementi indicati, tra cui, la dichiarazione resa dal ricorrente al Nucleo Speciale della G.d.F. di avere un ampio potere di delega e di decidere in autonomia delle modalità di impegno delle somme del -OMISSIS-, al fine di consentire la sopravvivenza dell’impresa editrice -OMISSIS--OMISSIS---OMISSIS- (pag. 13 atto impugnato).
In relazione a -OMISSIS--OMISSIS---OMISSIS- l’AGCom ha osservato che la nomina dell’interessato quale “Consulente-Procuratore” era stata deliberata dall’assemblea ordinaria conferendo al ricorrente “ ogni più ampio potere per esperire qualsiasi operazione con istituti bancari e/o finanziari a firma disgiunta …, (potendo) compiere tutte quelle operazioni commerciali, industriali, finanziarie e bancarie che si riterranno utili per lo svolgimento dell’attività sociale ”.
In tale ambito sicuro rilievo assume il fatto che gran parte dei ricavi da pubblicità conseguiti dall’impresa -OMISSIS--derivassero dalla vendita di spazi pubblicitari nei confronti del -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS-per la divulgazione e la propaganda del loro messaggio -OMISSIS-/-OMISSIS- (cfr. pag. 9 della delibera AGCom).
4.2. In senso contrario non valgono le difese dell’interessato secondo cui non sarebbe stato dimostrato un effettivo controllo finanziario sulla linea editoriale, che non sarebbe stato considerato nella delibera impugnata.
Come eccepito dall’AGCom, nelle dichiarazioni rese da -OMISSIS- al Nucleo Speciale, il legale rappresentante della-OMISSIS-OMISSIS- ha affermato che “ il nostro periodico consegue un corrispettivo dal -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS-per la divulgazione e propaganda del loro messaggio -OMISSIS-/-OMISSIS-. In concreto tale prestazione si estrinseca nella pubblicazione di articoli che valorizzano ed esaltano le idee di tale -OMISSIS- -OMISSIS- ” (cfr. pag. 20 della delibera).
Talo aspetti sono stati considerati in diverse parti dell’atto impugnato (cfr. pagg. 10, 13, 20 e 22 della delibera), in cui appare netta la tipologia dei servizi resi al -OMISSIS- -OMISSIS-, che tenuto conto dell’ammontare complessivo delle entrate del periodico, induce a ritenere attendibili le conclusioni a cui è giunta l’AGCom nel caso in esame circa il controllo da parte del ricorrente, quanto meno in termini economici, sulla società cooperativa in esame.
5. In conclusione gli elementi complessivamente raccolti nell'ambito dell'istruttoria inducono a confermare l’esistenza di una posizione di “controllo di fatto” del ricorrente sulle -OMISSIS--OMISSIS--OMISSIS---OMISSIS- -OMISSIS----OMISSIS--.
Al riguardo l'influenza dominante può essere conseguita non solo sulla base di rapporti giuridici di diritto privato tra i soggetti interessati, anche di tipo contrattuale, (controllo societario, acquisto di beni strumentali…) che pongono una società in una situazione di obiettiva dipendenza economica, ma in virtù di una serie di molteplici elementi, che ricorrono nel caso di specie, che assumono per la loro frequenza i caratteri della sistematicità, organicità e stabilità nel tempo (si pensi ad esempio ai rapporti di finanziamento e ai servizi pubblicitari intestati al -OMISSIS- -OMISSIS-, che interessavano le due società editrici).
In realzione al tema in esame, è opportuno rammentare che il fenomeno del controllo societario è individuato e qualificato nei diversi settori in modo vario ed articolato, così da non consentire di enuclearne una nozione unitaria.
Proprio tenendo conto di tale assunto la legge n. 416/1981, attuativa dell’art. 21 della Costituzione, all’art. 1, comma 8, pur richiamando la nozione di controllo espressa nel codice civile all’art. 2359, ha fatto riferimento anche alla fattispecie del collegamento indiretto, introducendo il concetto di “influenza dominante”, presunta, salvo prova contraria. Nozione che appare del tutto idonea a cogliere gli aspetti più significativi che caratterizzano, sempre più frequentemente, l’attività delle imprese editrici.
5.1. Prendendo spunto proprio da queste ultime considerazioni, risulta evidente che ognuno dei singoli elementi descritti nel rapporto del Nucleo ispettivo, distintamente considerato - come tenta di svolgere la difesa del ricorrente - potrebbe di per sé non assumere alcun significato o essere irrilevante ai fini della individuazione della situazione di controllo, tuttavia gli stessi elementi, articolati in un quadro di insieme (che congiunge, di volta in volta, la posizione del ricorrente, il suo ruolo nel -OMISSIS- -OMISSIS- e quello rivestito nelle società editrici) confermano la legittimità delle conclusioni a cui è giunta l’Autorità, consentendo di individuare la situazione di controllo contestata all’interessato.
5.2. A fronte del quadro descrittivo riportato nel provvedimento impugnato, deve convenirsi pertanto con l’Autorità circa l’esistenza del tentativo di dissimulare l’esistenza della situazione di controllo, in violazione del principio costituzionale di trasparenza delle fonti di finanziamento, di cui il Registro e i connessi obblighi di comunicazione costituiscono attuazione.
6. Proprio su tale aspetto si incentra la tesi dell’AGCom - ulteriormente illustrata dalla Difesa erariale nella sua memoria, ove è stato evidenziato come la particolare rilevanza, sul piano dell’ordinamento costituzionale, del bene giuridico dell’informazione abbia ispirato la scelta del legislatore di introdurre nel settore dell’editoria, una disciplina caratterizzata da una soglia anticipata di tutela che assegna rilievo all’obiettivo di rendere trasparente la proprietà delle -OMISSIS-e delle loro fonti di finanziamento.
6.1. Tale aspetto appare meritevole di considerazione anche alla luce delle seguenti considerazioni: il Consiglio di Stato in una non remota pronuncia (cfr. Sez. V, 10 gennaio 2012, n. 47), avente ad oggetto una vicenda analoga a quella in esame, ha affermato che: la “ pubblicità, o “trasparenza”, nel pensiero del legislatore, non è un valore fine a se stesso;l’obiettivo finale di questa legislazione, consiste nella genuinità, obiettività e imparzialità dell’informazione diffusa dalla stampa.
Questi valori possono essere messi in pericolo nell’ambito di un mercato editoriale nel quale, in genere, i costi della stampa quotidiana sono superiori ai ricavi, e dunque è raro che vi siano editori “puri”, mentre è un’ipotesi realistica il caso di testate giornalistiche finanziate in perdita da soggetti i quali se ne servono per strumentalizzare l’informazione a sostegno dei propri interessi economici e/o di una determinata linea politica.
Questa è ritenuta essere l’ispirazione sottostante all’art. 21, quinto comma, della Costituzione e alla legge del 1981 che gli ha dato attuazione. In quest’ottica, il legislatore ha istituito un sistema di aiuti pubblici all’editoria (per favorirne l’indipendenza) con la contropartita del citato sistema di pubblicità, o trasparenza, degli assetti proprietari ed imprenditoriali, il quale serve primariamente a consentire il controllo dell’opinione pubblica sulla genuinità delle fonti di informazione, e, secondariamente, a prevenire casi di abnorme concentrazione di potere editoriale.
Il quadro normativo è stato poi completato dalla legge n. 249/1997, art. 1, commi 29-32, e dal Regolamento concernente il registro degli operatori della comunicazione, approvato dall’AGCOM con delibera 26 novembre 2008, n. 666.
Quindi, alla luce di tali premesse, deve ritenersi che l’inosservanza degli obblighi connessi al sistema di trasparenza (obblighi di denuncia, di registrazione, etc.) venga sanzionata dalla legge a prescindere dagli effetti che ne siano derivati. Perché la sanzione venga applicata, è sufficiente che chi vi era tenuto abbia omesso di denunciare il fatto di essere titolare di un potere di controllo sull’impresa editoriale di un giornale quotidiano, pur se si tratti di un potere acquisito ed esercitato con la massima correttezza desiderabile.
In un sistema regolativo e sanzionatorio così congegnato, non si ravvisa, quindi, un attentato alla libertà di stampa e, più in generale, alla libertà di pensiero e di espressione.
Come si è visto, l’obbligo di pubblicità delle fonti di finanziamento ha copertura costituzionale;è poi inevitabile che, una volta stabilito l’obbligo, si prevedano anche delle sanzioni. Se, poi, la sanzione consiste nella perdita del sostegno finanziario pubblico, a maggior ragione il problema di costituzionalità non si pone, perché quei benefici sono previsti dalla legge, ma non vi è un precetto costituzionale in tal senso, sicché è normale che la legge che istituisce il beneficio lo subordini, fra l’altro, al rispetto delle regole di trasparenza ”.
6.2. Come già rilevato da questo Tribunale (cfr. sentenza n.-OMISSIS-) è, quindi, la lettura costituzionalmente orientata dell’art. 1, comma 8, della legge n. 416/1981 che impone all’AGCom di avere riguardo ai “rapporti di carattere finanziario o organizzativo che consentono: a) la comunicazione degli utili o delle perdite;ovvero b) il coordinamento della gestione dell’impresa editrice con quella di altre imprese ai fini del perseguimento di uno scopo comune o ai fini di limitare la concorrenza tra le imprese stesse;ovvero c) una distribuzione degli utili o delle perdite diversa, quanto ai soggetti o alla misura, da quella che sarebbe avvenuta in assenza dei rapporti stessi;ovvero d) l’attribuzione di poteri maggiori rispetto a quelli derivanti dal numero delle azioni o delle quote possedute;ovvero e) l’attribuzione a soggetti diversi da quelli legittimati in base all’assetto proprietario di poteri nella scelta degli amministratori e dei dirigenti delle -OMISSIS-nonché dei direttori delle testate edite”, senza che residui alcun margine interpretativo per dare rilievo anche all’accertamento della concreta incidenza della “influenza dominante”, derivante da tali rapporti di carattere finanziario o organizzativo, sulla linea editoriale dell’impresa controllata.
7. In conclusione per le ragioni esposte il ricorso deve essere respinto.
La novità e la peculiarità delle questioni giuridiche oggetto di causa giustificano la compensazione delle spese relative al giudizio tra le parti.