TAR Lecce, sez. I, sentenza 2024-11-22, n. 202401284
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Testo completo
Pubblicato il 22/11/2024
N. 01284/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00472/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 472 del 2021, proposto da
L M, rappresentato e difeso dall'avvocato E C S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
per l’ottemperanza al giudicato
formatosi sul decreto ingiuntivo n.394/19, emesso il 26.09.19, depositato il 03.10.19, notificato in data 16.10.2019;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;
Visto l'art. 114 c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2024 la dott.ssa D R e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.-Premesso che:
-Con il decreto citato in epigrafe la Corte d’Appello di Lecce accoglieva il ricorso proposto, ai sensi della Legge 24 marzo 2001, n.89, dal ricorrente e, per l’effetto, condannava il Ministero della Giustizia al pagamento in favore dello stesso, della soma di € 2.800,00 a titolo di equa riparazione e le spese del procedimento liquidate in € 500,00 per compensi, € 55,00 per spese, oltre accessori come per legge, con distrazione in favore del difensore;
-Nonostante la rituale notifica del decreto al suddetto Ministero, quest’ultimo non vi dava esecuzione;
-Veniva, quindi, proposto il presente ricorso, con cui si chiede l’integrale esecuzione del giudicato formatosi sul decreto in oggetto;
2.-Ritenuto che:
-Il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento nei termini di seguito precisati;
-Va innanzitutto confermata la regolarità in rito del ricorso