TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2015-10-16, n. 201511770

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2015-10-16, n. 201511770
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201511770
Data del deposito : 16 ottobre 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00319/2015 REG.RIC.

N. 11770/2015 REG.PROV.COLL.

N. 00319/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 319 del 2015, proposto da:
G V, rappresentato e difeso dagli avv. S F, M T e G B D L, con domicilio eletto presso Studio Legale Cdp in Roma, Via Ludovisi, 35;

contro

Ministero della Difesa, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

del decreto dirigenziale datato 4 novembre 2014 (Prot. N. M_D

GMIL

1245668 del 10 -11 - 2014) e pubblicato sul Giornale Ufficiale del Ministero della Difesa n. 32 del 20 novembre 2014 con il quale, ai sensi dell'art. 835, comma 3 del D. Lgs. 66/2010, il Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare - ha dichiarato il Capitano (ora Maggiore) G V vincitore del concorso per il transito nel ruolo normale dell'Arma dei Carabinieri bandito per il 2012;
del bando di Concorso indetto con decreto dirigenziale 24 dicembre 2013, per il transito di 10 Capitani in servizio permanente, per il 2012, dal ruolo speciale al ruolo normale dell'Arma dei Carabinieri;
di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, anteriori e successivi, anche di estremi ignoti;

nonché per il riconoscimento del diritto a ottenere il transito al ruolo normale con la rideterminazione dell’anzianità nel grado di Maggiore al 16 settembre 2010.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 settembre 2015 il dott. S M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Espone l’odierno ricorrente, già Capitano del ruolo speciale dell’Arma dei Carabinieri con anzianità assoluta 18 luglio 2003 e attualmente Maggiore del ruolo normale con anzianità assoluta 18 luglio 2012, di aver a suo tempo partecipato al concorso per il transito ai ruoli normali dell’Arma riservato ai soli Capitani del ruolo speciale dell’Arma che, per il 2012, erano risultati idonei e iscritti in quadro di avanzamento al grado di Maggiore. Con il decreto dirigenziale 4 novembre 2014, impugnato in questa sede, il Capitano (ora Maggiore) Vitiello è dichiarato vincitore del ricordato concorso per il transito ai ruoli normali e ne viene disposto il trasferimento nel corrispondente ruolo normale, con anzianità assoluta 2 settembre 2012. Lamenta il ricorrente la erroneità della rideterminazione dell’anzianità assoluta spettante, quale appunto operata dall’amministrazione. In particolare, l’intimata amministrazione avrebbe errato nel rideterminare l’anzianità assoluta del ricorrente assumendo a riferimento non già i Capitani del ruolo normale con anzianità assoluta 2003, bensì i Maggiori del ruolo normale aventi anzianità nel grado 2012.

Deduce, al riguardo, il ricorrente violazione e falsa applicazione dell’art. 835 del decreto legislativo n. 66 del 2010 e del d.m. 17 gennaio 2013 nonchè eccesso di potere per irragionevolezza, travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, disparità di trattamento e ingiustizia manifesta.

Si è costituita in giudizio l’intimata amministrazione affermando la infondatezza del proposto ricorso e concludendo perché lo stesso venga respinto.

Alla pubblica udienza del 30 settembre 2015 il ricorso viene ritenuto per la decisione.

Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.

Dispone l’art. 835 del codice dell’ordinamento militare, al comma 3, che l'Amministrazione della difesa ha facoltà di bandire concorsi per titoli per il transito nel ruolo normale, nel numero massimo di dieci posti, di capitani del ruolo speciale in possesso dei seguenti requisiti: a) risultati idonei e iscritti in quadro d'avanzamento per l'anno in cui è bandito il concorso;
b) in possesso di diploma di laurea;
c) classificati «eccellente» negli ultimi 3 anni. La norma quindi prescrive che i vincitori dei detti concorsi sono trasferiti nel ruolo normale “ con anzianità di grado assoluta rideterminata al giorno successivo a quella dell'ultimo dei pari grado del ruolo normale avente il medesimo anno di decorrenza nel grado .”

Ad avviso della difesa erariale, la rideterminazione dell’anzianità assoluta di grado va operata avendo riguardo al grado di Maggiore che è il grado rivestito al momento in cui si attua il trasferimento al ruolo normale e questo perché, essendo previsto quale requisito la iscrizione in quadro di avanzamento per l’anno in cui è bandito il concorso, il trasferimento avviene quando si riveste il grado di Maggiore.

Ritiene il Collegio che sia, di contro, corretta e dunque da preferibile la lettura che del meccanismo del transito e della attribuzione di anzianità assoluta fornisce in sede di ricorso il ricorrente. E ciò in quanto quello in questione è inequivocamente un concorso riservato ai Capitani (del ruolo speciale) e, invero in maniera parimenti chiara, la rideterminazione dell’anzianità assoluta è operata avendo a parametro, per espresso disposto di legge, “ …l’ultimo dei pari grado del ruolo normale avente il medesimo anno di decorrenza nel grado ”, e cioè, nella specie, l’ultimo dei Capitani del ruolo normale con anzianità 2003, laddove l’amministrazione ha erroneamente assunto a riferimento i Maggiori del ruolo normale con anzianità nel grado 2012. Occorre solo aggiungere che i Capitani del ruolo normale con anzianità nel grado 2003 sono divenuti Maggiori con anzianità nel grado settembre 2010, donde la fondata pretesa del ricorrente a vedersi riconosciuta una anzianità assoluta di un giorno successiva all’ultimo dei Maggiori del ruolo normale.

Nei sensi che precedono il ricorso va dunque accolto, con conseguente annullamento, per quanto di interesse, del decreto dirigenziale 4 novembre 2014.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

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